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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03926/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5352-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6151/14/2013 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 27/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio rideterminava il maggior reddito sulla base dell'applicazione degli studi di settore 2.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso annullando l'accertamento. 3 Sull' impugnazione dell'Agenzia delle Entrate la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia rigettava l'appello rilevando la non gravità dello scostamento, pari al 20%, tra reddito accertato dallo studio di settore e quello dichiarato dal contribuente

4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.

Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Il contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 21 d.lvo nr 546/1992 in relazione all'ad 360, 1 comma nr 3, cpc per non avere la CTR dichiarato l'inammissibilità dell'originario ricorso Ric. 2020 n. 05352 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -2- proposto senza il rispetto del termine ad impugnare l'atto impositivo fissato dalla legge. 1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 62 bis e sexies d.I.331/1993, 2697 cc, in relazione all'ad 360, 1 comma nr 3 cpc, 36 d.lvo 546/92 , 232 cpc in relazione all'art 360 1 comma nr 4 cpc; si sostiene che la CTR abbia immotivatamente affermato che lo scostamento nella misura inferiore al 20% non fosse idoneo a fondare una plausibile verifica fiscaW2. 2 n primo motivo è infondato. 2.1 Sostiene l'Ufficio che il contribuente abbia proposto il ricorso non osservando il termine decadenziale previsto dall'art 21 d.lvo 546/92 dal momento che l'avviso di accertamento è stato notificato in data 5/11/2011 laddove il ricorso è stato avviato alla notifica il 7/3/2012. 2.2 La ricorrente non ha, tuttavia, tenuto conto della sospensione di novanta giorni dei termini di impugnazione dell'atto prevista dall'art. 6 comma 3 d.lvo 218/1997; risulta, infatti, documentato che il contribuente abbia proposto in data in data 22/12/2011 istanza di accertamento con adesione ex art. 6 comma 2 d.lvo citato, cui l'Ufficio non ha dato alcun esito. 2.3 n ricorso alla CTP, sommando il termine si sospensione con quello residuo della decadenza ex art 21 d.lvo 546/92, risulta tempestivamente proposto. 3 n secondo motivo è fondato nella parte in cui viene dedotto il vizio di violazione di legge. 3.2 La succinta motivazione dell'impugnata sentenza si limita a ritenere lo scostamento del 20% tra il reddito dichiarato e quello accertato non grave e, quindi, inidoneo giustificare, in mancanza di altri elementi , la rettifica dei redditi 3.3 L'assunto si pone in contrasto con il recente orientamento Ric. 2020 n. 05352 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -3- giurisprudenziale di questa Corte secondo la quale << le contraddizioni tra le scritture obbligatorie e i dati e gli elementi direttamente rilevati si considerano gravi e rendono altresì inattendibile la contabilità ordinaria degli esercenti attività di impresa, quando: a) i valori rilevati a seguito di ispezioni o verifiche, anche parziali.., abbiano uno scostamento, rispetto a quelli indicati in contabilità, superiore al 10 per cento del valore complessivo delle voci interessate, a condizione che tale scostamento non sia riconducibile a errata applicazione dei criteri di valutazione ovvero di imputazione temporale" ( cfr. 8854/2019, 8928/2021.) 3.4 Si è infatti precisato che << al fine di individuare divergenze significative tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore, si può anche fare riferimento all'art. 2 comma 1 lettera a del d.p.r. 16-9-1996, n. 570 ("regolamento per la determinazione dei criteri in base ai quali la contabilità ordinaria è considerata inattendibile, relativamente agli esercenti attività di impresa, arti e professioni"), il quale dispone che "ai medesimi fini indicati nel comma 1, le contraddizioni tra le scritture obbligatorie e i dati e gli elementi direttamente rilevati si considerano gravi e rendono altresì inattendibile la contabilità ordinaria degli esercenti attività di impresa, quando: a) i valori rilevati a seguito di ispezioni o verifiche , anche parziali.. .abbiano uno scostamento, rispetto a quelli indicati in contabilità, superiore al 10 per cento del valore complessivo delle voci interessate, a condizione che tale scostamento non sia riconducibile a errata applicazione dei criteri di valutazione ovvero di imputazione temporale", ed analogamente al comma 2 lettera b) dell'art. 1 del d.p.r. 570/1996, si prevede che "tali contraddizioni" si considerano "gravi" quando "non risultano indicati in alcuna delle scritture Ric. 2020 n. 05352 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -4- contabili o, in mancanza dell'obbligo di indicazione nelle stesse, in altra documentazione attendibile, uno o più beni strumentali.. .il cui valore complessivo sia superiore al 10 per cento di quello di tutti i beni strumentali utilizzati..." ( cfr. Cass. 2103/2021 e 12304/2020). 3.5 Nella specie, secondo quanto accertato dalla stessa sentenza, lo scostamento tra l'importo dei ricavi dichiarati dalla società e quelli calcolati in base agli studi di settore è superiore al 10 0/0, sicché si è verificata una divergenza significativa tale da giustificare l'emissione dell'avviso di accertamento 4 In accoglimento del secondo motivo del ricorso la sentenza va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia in diversa composizione affinchè esamini le questioni assorbite e statuisca anche sulle spese della presente procedura.

PQM La Corte; accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella Camera di Consiglio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5352-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6151/14/2013 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 27/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio rideterminava il maggior reddito sulla base dell'applicazione degli studi di settore 2.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso annullando l'accertamento. 3 Sull' impugnazione dell'Agenzia delle Entrate la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia rigettava l'appello rilevando la non gravità dello scostamento, pari al 20%, tra reddito accertato dallo studio di settore e quello dichiarato dal contribuente 4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 21 d.lvo nr 546/1992 in relazione all'ad 360, 1 comma nr 3, cpc per non avere la CTR dichiarato l'inammissibilità dell'originario ricorso Ric. 2020 n. 05352 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- proposto senza il rispetto del termine ad impugnare l'atto impositivo fissato dalla legge. 1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 62 bis e sexies d.I.331/1993, 2697 cc, in relazione all'ad 360, 1 comma nr 3 cpc, 36 d.lvo 546/92 , 232 cpc in relazione all'art 360 1 comma nr 4 cpc; si sostiene che la CTR abbia immotivatamente affermato che lo scostamento nella misura inferiore al 20% non fosse idoneo a fondare una plausibile verifica fiscaW2. 2 n primo motivo è infondato. 2.1 Sostiene l'Ufficio che il contribuente abbia proposto il ricorso non osservando il termine decadenziale previsto dall'art 21 d.lvo 546/92 dal momento che l'avviso di accertamento è stato notificato in data 5/11/2011 laddove il ricorso è stato avviato alla notifica il 7/3/2012. 2.2 La ricorrente non ha, tuttavia, tenuto conto della sospensione di novanta giorni dei termini di impugnazione dell'atto prevista dall'art. 6 comma 3 d.lvo 218/1997; risulta, infatti, documentato che il contribuente abbia proposto in data in data 22/12/2011 istanza di accertamento con adesione ex art. 6 comma 2 d.lvo citato, cui l'Ufficio non ha dato alcun esito. 2.3 n ricorso alla CTP, sommando il termine si sospensione con quello residuo della decadenza ex art 21 d.lvo 546/92, risulta tempestivamente proposto. 3 n secondo motivo è fondato nella parte in cui viene dedotto il vizio di violazione di legge. 3.2 La succinta motivazione dell'impugnata sentenza si limita a ritenere lo scostamento del 20% tra il reddito dichiarato e quello accertato non grave e, quindi, inidoneo giustificare, in mancanza di altri elementi , la rettifica dei redditi 3.3 L'assunto si pone in contrasto con il recente orientamento Ric. 2020 n. 05352 sez. MT - ud. 12-01-2022 -3- giurisprudenziale di questa Corte secondo la quale << le contraddizioni tra le scritture obbligatorie e i dati e gli elementi direttamente rilevati si considerano gravi e rendono altresì inattendibile la contabilità ordinaria degli esercenti attività di impresa, quando: a) i valori rilevati a seguito di ispezioni o verifiche, anche parziali.., abbiano uno scostamento, rispetto a quelli indicati in contabilità, superiore al 10 per cento del valore complessivo delle voci interessate, a condizione che tale scostamento non sia riconducibile a errata applicazione dei criteri di valutazione ovvero di imputazione temporale" ( cfr. 8854/2019, 8928/2021.) 3.4 Si è infatti precisato che << al fine di individuare divergenze significative tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore, si può anche fare riferimento all'art. 2 comma 1 lettera a del d.p.r. 16-9-1996, n. 570 ("regolamento per la determinazione dei criteri in base ai quali la contabilità ordinaria è considerata inattendibile, relativamente agli esercenti attività di impresa, arti e professioni"), il quale dispone che "ai medesimi fini indicati nel comma 1, le contraddizioni tra le scritture obbligatorie e i dati e gli elementi direttamente rilevati si considerano gravi e rendono altresì inattendibile la contabilità ordinaria degli esercenti attività di impresa, quando: a) i valori rilevati a seguito di ispezioni o verifiche , anche parziali.. .abbiano uno scostamento, rispetto a quelli indicati in contabilità, superiore al 10 per cento del valore complessivo delle voci interessate, a condizione che tale scostamento non sia riconducibile a errata applicazione dei criteri di valutazione ovvero di imputazione temporale", ed analogamente al comma 2 lettera b) dell'art. 1 del d.p.r. 570/1996, si prevede che "tali contraddizioni" si considerano "gravi" quando "non risultano indicati in alcuna delle scritture Ric. 2020 n. 05352 sez. MT - ud. 12-01-2022 -4- contabili o, in mancanza dell'obbligo di indicazione nelle stesse, in altra documentazione attendibile, uno o più beni strumentali.. .il cui valore complessivo sia superiore al 10 per cento di quello di tutti i beni strumentali utilizzati..." ( cfr. Cass. 2103/2021 e 12304/2020). 3.5 Nella specie, secondo quanto accertato dalla stessa sentenza, lo scostamento tra l'importo dei ricavi dichiarati dalla società e quelli calcolati in base agli studi di settore è superiore al 10 0/0, sicché si è verificata una divergenza significativa tale da giustificare l'emissione dell'avviso di accertamento 4 In accoglimento del secondo motivo del ricorso la sentenza va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia in diversa composizione affinchè esamini le questioni assorbite e statuisca anche sulle spese della presente procedura. PQM La Corte; accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di Consiglio d
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