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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28838/2026

Testo disponibile della fonte

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con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Messina ha respintol’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato avanzatanell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX in ordine ai reati oggetto delle seguentisentenze: a) n. 2004/2004 (irr. il 10 luglio 2004) in ordine al reato di tentatoomicidio aggravato e artt.10 e 12 della legge n. 497 del 1974 commesso inMessina il 18 ottobre 2002; b) n. 7/2011 (irr. il 26 giugno 2012) per il reato dicui all’art. 416- bis cod. pen., commesso in Messina fino al mese di gennaio2000; c) n. 980/2021 (irr. il 19 aprile 2022, in ordine al reato di cui all’art. 416-bis, commesso in Messina dal 1997, con condotta perdurante; d) n. 1477/2015per il reato di cui all’art. 644 cod. pen., commesso in Messina dal settembre2009.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXX,per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con ununico articolato motivo, la violazione, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ede) cod. proc. pen., delle disposizioni che disciplinano l’applicazione dellacontinuazione in sede esecutiva.Il ricorrente, riportando il contenuto dell’istanza di applicazione dellacontinuazione, deduce che l’ordinanza impugnata non ha fornito alcuna rispostaadeguata all’istanza di applicazione della continuazione formulata in data 31gennaio 2024, con la quale si evidenziava come con la sentenza sub c) il Trentinsia stato ritenuto partecipe del clan XXXXXXXoperante in Massina dal XXXX e cheil tentato omicidio di XXXXXXXXXXXXXXXXXX avvenuto il XXXXXXXXXXXXXXX eoggetto della sentenza sub a), trova la causale nella ritorsione ai danni delfratello della vittima XXXXXXXXXXXXXXXXXXX quale reazione per lacollaborazione da questo intrapresa, rilevandosi nelle sentenze di merito che taletentato omic id io venne compiuto da due esponent i de l c lan d iXXXXXXXXXXXXXXXXX ovve ro da l XXXXXXXX in conco r so conXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Rileva altresì che con la sentenza sub b) il ricorrente èstato condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. commesso fino agennaio 2000, perché ritenuto affiliato al sodalizio mafioso facente capo aXXXXXXXXXXXXXXXXXX con la sentenza sub d) è stato condannato per il delittodi usura, rientrante tra i reati – fine dell ’associazione guidata daXXXXXXXXXXXXXXXDeduce la difesa che gli stessi collaboratori di giustizia escussi nell’ambitodel procedimento conclusosi con la sentenza sub c) hanno rappresentato che ilclan XXXXXXX e il gruppo XXXXXXXnon sono mai stati due gruppi distinti eseparati ma una immanente unica associazione sotto la direzione assoluta diXXXXXXXXXXXXXXo, evidenziando come sotto la direzione e su mandatodiXXXXXXXXXera maturato il tentato omicidio di XXXXXXXXXXXXXXXXXX.In conclusione, la difesa deduce che dall’apparato motivazionale dellesentenza di condanna emerge che le stesse attengono a fattispecie di reato checonsentono di ipotizzare in capo al ricorrente l’esistenza di una volontà unitariasorretta dalla partecipazione all’organismo associativo, caratterizzata dall’identitàdel nucleo essenziale del modus operandi da ravvisarsi nelle modalità diprogrammazione ed esecuzione dei comportamenti e nella identità del contestotemporale e territoriale in cui sono maturate le condotte illecite.Sotto il profilo temporale, la difesa rileva che le condotte associative sonostate realizzate senza soluzione di continuità e in relazione agli anniXXXXXXXXXX per un periodo sovrapponibile.Ciò precisato il ricorrente evidenzia che per negare la continuazione non puòcostituire elemento dirimente la parziale diversità della compagine associativa ela diversità del ruolo atteso che le sentenze di merito hanno accertato che sitrattava di un unico sodalizio del quale il XXXXXXX faceva parte dall’inizio deglianni XX, senza che vi siano state condotte significative di un recesso.Infine, la difesa rappresenta che le due diverse condanne per il reatoassociativo sono riferite ai diversi segmenti associativi contestati nei due diversiprocedimenti.Sostiene la difesa che la continuazione andava ritenuta anche in ordine alreato di usura atteso che, come affermato dai collaboratori di giustizia, taleillecita attività rientrava nel programma associativo, tant’è che il Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Messina ha ritenuto la sussistenzadell’aggravante dell’art. 7 della legge n. 203 del 1991.Tutto ciò premesso la difesa censura l’ordinanza impugnata, la quale non sisarebbe in alcun modo confrontata con le argomentazioni prospettatenell’istanza, risolvendosi in un ragionamento congetturale.Peraltro la difesa osserva che la motivazione del provvedimento impugnatosembra riguardare un procedimento diverso da quello deciso, atteso chenell’istanza difensiva non si deduceva quale elemento aggregante, lo stato ditossicodipendenza del ricorrente.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] haconcluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Con ordinanza n. 5408 del 2024, questa Corte ha già vagliato il ricorsoper cassazione avverso il provvedimento della Corte di appello di Messina che,quale Giudice dell’esecuzione, aveva negato l’applicazione della disciplina dellacontinuazione tra gli stessi reati oggetto dell’istanza di cui al provvedimentoimpugnato.Con l’istanza del 31 gennaio 2024, il ricorrente ha investito nuovamente ilmedesimo Giudice dell'esecuzione con una identica richiesta, basata suimedesimi presupposti fattuali e sulle stesse tematiche giuridiche, che la Cortedistrettuale aveva respinto con ordinanza del 25 luglio 2023, anziché dichiararlainammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; ordinanza dellaquale si dà conto nel provvedimento impugnato e con la quale il ricorrente non siconfronta.Ciò, di conseguenza, rende inammissibile l'istanza formulata al Giudicedell’esecuzione perché meramente reiterativa di quella già valutata, che induce adichiarare inammissibile anche il ricorso per cassazione, in conformità al principiosecondo cui in tema di esecuzione, è rilevabile anche di ufficio dalla Corte dicassazione la preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 666, commasecondo, cod. pen., determina la inammissibilità dell'istanza meramentereiterativa di una domanda già esaminata e che si limiti a riproporre identichequestioni in assenza di nuovi elementi, conseguendone anche la inammissibilitàdel ricorso per cassazione proposto avverso la decisione esecutiva che l'abbiarigettata nel merito invece di dichiararla inammissibile. (Nella specie, la SupremaCorte ha dichiarato la inammissibilità del ricorso proposto avverso l'ordinanza delgiudice dell'esecuzione che, omettendo erroneamente di rilevare la preclusioneprocessuale, aveva rigettato nel merito una richiesta di applicazione dell'indultomeramente reiterativa di precedente istanza già respinta con ordinanza avversola quale il condannato aveva proposto analogo ricorso in cassazione). (Sez.

U, n.40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650 - 01).Né, su tale conclusione, può incidere la circostanza dello stato ditossicodipendenza che come indicato dal medesimo ricorrente risulta indicato nelprovvedimento di rigetto impugnato, nonostante la difesa non abbia dedotto talecondizione con l’istanza difensiva.3.

Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.

Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Messina ha respintol’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato avanzatanell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX in ordine ai reati oggetto delle seguentisentenze: a) n. 2004/2004 (irr. il 10 luglio 2004) in ordine al reato di tentatoomicidio aggravato e artt.10 e 12 della legge n. 497 del 1974 commesso inMessina il 18 ottobre 2002; b) n. 7/2011 (irr. il 26 giugno 2012) per il reato dicui all’art. 416- bis cod. pen., commesso in Messina fino al mese di gennaio2000; c) n. 980/2021 (irr. il 19 aprile 2022, in ordine al reato di cui all’art. 416-bis, commesso in Messina dal 1997, con condotta perdurante; d) n. 1477/2015per il reato di cui all’art. 644 cod. pen., commesso in Messina dal settembre2009.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXX,per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con ununico articolato motivo, la violazione, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ede) cod. proc. pen., delle disposizioni che disciplinano l’applicazione dellacontinuazione in sede esecutiva.Il ricorrente, riportando il contenuto dell’istanza di applicazione dellacontinuazione, deduce che l’ordinanza impugnata non ha fornito alcuna rispostaadeguata all’istanza di applicazione della continuazione formulata in data 31gennaio 2024, con la quale si evidenziava come con la sentenza sub c) il Trentinsia stato ritenuto partecipe del clan XXXXXXXoperante in Massina dal XXXX e cheil tentato omicidio di XXXXXXXXXXXXXXXXXX avvenuto il XXXXXXXXXXXXXXX eoggetto della sentenza sub a), trova la causale nella ritorsione ai danni delfratello della vittima XXXXXXXXXXXXXXXXXXX quale reazione per lacollaborazione da questo intrapresa, rilevandosi nelle sentenze di merito che taletentato omic id io venne compiuto da due esponent i de l c lan d iXXXXXXXXXXXXXXXXX ovve ro da l XXXXXXXX in conco r so conXXXXXXXXXXXXXXXXX. Rileva altresì che con la sentenza sub b) il ricorrente èstato condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. commesso fino agennaio 2000, perché ritenuto affiliato al sodalizio mafioso facente capo aXXXXXXXXXXXXXXXXXX con la sentenza sub d) è stato condannato per il delittodi usura, rientrante tra i reati – fine dell ’associazione guidata daXXXXXXXXXXXXXXXDeduce la difesa che gli stessi collaboratori di giustizia escussi nell’ambitodel procedimento conclusosi con la sentenza sub c) hanno rappresentato che ilclan XXXXXXX e il gruppo XXXXXXXnon sono mai stati due gruppi distinti eseparati ma una immanente unica associazione sotto la direzione assoluta diXXXXXXXXXXXXXXo, evidenziando come sotto la direzione e su mandatodiXXXXXXXXXera maturato il tentato omicidio di XXXXXXXXXXXXXXXXXX.In conclusione, la difesa deduce che dall’apparato motivazionale dellesentenza di condanna emerge che le stesse attengono a fattispecie di reato checonsentono di ipotizzare in capo al ricorrente l’esistenza di una volontà unitariasorretta dalla partecipazione all’organismo associativo, caratterizzata dall’identitàdel nucleo essenziale del modus operandi da ravvisarsi nelle modalità diprogrammazione ed esecuzione dei comportamenti e nella identità del contestotemporale e territoriale in cui sono maturate le condotte illecite.Sotto il profilo temporale, la difesa rileva che le condotte associative sonostate realizzate senza soluzione di continuità e in relazione agli anniXXXXXXXXXX per un periodo sovrapponibile.Ciò precisato il ricorrente evidenzia che per negare la continuazione non puòcostituire elemento dirimente la parziale diversità della compagine associativa ela diversità del ruolo atteso che le sentenze di merito hanno accertato che sitrattava di un unico sodalizio del quale il XXXXXXX faceva parte dall’inizio deglianni XX, senza che vi siano state condotte significative di un recesso.Infine, la difesa rappresenta che le due diverse condanne per il reatoassociativo sono riferite ai diversi segmenti associativi contestati nei due diversiprocedimenti.Sostiene la difesa che la continuazione andava ritenuta anche in ordine alreato di usura atteso che, come affermato dai collaboratori di giustizia, taleillecita attività rientrava nel programma associativo, tant’è che il Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Messina ha ritenuto la sussistenzadell’aggravante dell’art. 7 della legge n. 203 del 1991.Tutto ciò premesso la difesa censura l’ordinanza impugnata, la quale non sisarebbe in alcun modo confrontata con le argomentazioni prospettatenell’istanza, risolvendosi in un ragionamento congetturale.Peraltro la difesa osserva che la motivazione del provvedimento impugnatosembra riguardare un procedimento diverso da quello deciso, atteso chenell’istanza difensiva non si deduceva quale elemento aggregante, lo stato ditossicodipendenza del ricorrente.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] haconcluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Con ordinanza n. 5408 del 2024, questa Corte ha già vagliato il ricorsoper cassazione avverso il provvedimento della Corte di appello di Messina che,quale Giudice dell’esecuzione, aveva negato l’applicazione della disciplina dellacontinuazione tra gli stessi reati oggetto dell’istanza di cui al provvedimentoimpugnato.Con l’istanza del 31 gennaio 2024, il ricorrente ha investito nuovamente ilmedesimo Giudice dell'esecuzione con una identica richiesta, basata suimedesimi presupposti fattuali e sulle stesse tematiche giuridiche, che la Cortedistrettuale aveva respinto con ordinanza del 25 luglio 2023, anziché dichiararlainammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; ordinanza dellaquale si dà conto nel provvedimento impugnato e con la quale il ricorrente non siconfronta.Ciò, di conseguenza, rende inammissibile l'istanza formulata al Giudicedell’esecuzione perché meramente reiterativa di quella già valutata, che induce adichiarare inammissibile anche il ricorso per cassazione, in conformità al principiosecondo cui in tema di esecuzione, è rilevabile anche di ufficio dalla Corte dicassazione la preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 666, commasecondo, cod. pen., determina la inammissibilità dell'istanza meramentereiterativa di una domanda già esaminata e che si limiti a riproporre identichequestioni in assenza di nuovi elementi, conseguendone anche la inammissibilitàdel ricorso per cassazione proposto avverso la decisione esecutiva che l'abbiarigettata nel merito invece di dichiararla inammissibile. (Nella specie, la SupremaCorte ha dichiarato la inammissibilità del ricorso proposto avverso l'ordinanza delgiudice dell'esecuzione che, omettendo erroneamente di rilevare la preclusioneprocessuale, aveva rigettato nel merito una richiesta di applicazione dell'indultomeramente reiterativa di precedente istanza già respinta con ordinanza avversola quale il condannato aveva proposto analogo ricorso in cassazione). (Sez. U, n.40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650 - 01).Né, su tale conclusione, può incidere la circostanza dello stato ditossicodipendenza che come indicato dal medesimo ricorrente risulta indicato nelprovvedimento di rigetto impugnato, nonostante la difesa non abbia dedotto talecondizione con l’istanza difensiva.3. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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