CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 20152/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16! ,.11 1968 avverso la sentenza del 16/10/2019 de 'RIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere !)[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Lecce il 16 ottobre 2019 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], imputata di furto di energia elettrica aggravato ai sensi del num. 7-bis dell'art. 625 cod. pen., fatto accertato il 20 dicembre 2016, con le circostanze attenuanti generiche, la pena concordata con il Pubblico Ministero. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di Lecce, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (art. 69 cod. pen.). La pena applicata sarebbe illegale avendo il Tribunale omesso di effettuare il doveroso giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, avendo, prima, individuato la pena già aumentata per effetto dell'applicazione dell'aggravante di cui al num. 7-bis dell'art. 625 cod. pen. ed avendo, poi, effettuato la diminuzione per effetto delle circostanze attenuanti generiche. Richiamati precedenti di legittimità stimati pertinenti, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria del 9 novembre 2021 ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che «il giudicante ha determinato la pena tarando la pena base del reato di cui all'art. 624 c.p. in misura maggiormente consistente e non nel minimo edittale, avuto riguardo alle modalità della condotta, all'importo di energia elettrica oggetto di appropriazione e alle modalità fraudolente di esecuzione del fatto, che impedivano di tarare la sanzione nel minimo edittale, per cui il riferimento alla fattispecie aggravata deve intendersi una mera improprietà lessicale. Allorquando si ometta il dovuto giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, di qualunque specie, ma venga tuttavia apportata, sulla pena prevista per la fattispecie autonomamente aggravata, una diminuzione per effetto delle circostanze aggravanti, si producono implicitamente gli effetti della comparazione con la conseguenza della prevalenza delle attenuanti (Sez. 5, n. 2094 del 14/01/1997, Rv. 206997)». [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per la seguente ragione. Al di là del precedente richiamato dal P.G., risulta tranciante il rilievo che il vizio denunziato, pur in effetti sussistente, avendo il Tribunale errato quanto al giudizio di bilanciamento, non è ricorribile, non rientrando tra i casi - tassativamente - previsti - dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., poiché la pena inflitta non è illegale. Infatti, «E' inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativí della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso volto censurare l'omesso bilanciamento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. con le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.)» (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, PG in proc. Bonfiglio, Rv. 276509). 2.Consegue la statuizione in dispositivo. Nulla per le spese, attesa la natura di parte pubblica del ricorrente. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 27/04/2022. [OSCURATO:PERSONA] ie e estensore [OSCURATO:PERSONA] le enci D