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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 1993

Cassazione n. 15288/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di tentata truffa contestato e al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici con cui il ricorrente non si confronta criticamente (si vedano, in proposito, le pagg. 1 e 2 sulla validità del riconoscimento operato nell'immediatezza dalla persona offesa secondo le modalità previste dalla legge e sull'attendibilità della sua versione dei fatti, da cui emergeva pacificamente l'avvenuto tentativo di truffa, nonché sui precedenti specifici a carico del prevenuto che escludono il presupposto della non abitualità della condotta previsto dall'art. 131-bis cod. pen.); osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al diniego delle invocate circostanze attenuanti e all'eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si vedano, in proposito, le pagg. 2 e 3 sull'entità del potenziale danno e sulla concreta portata offensiva della condotta posta in essere); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di tentata truffa contestato e al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici con cui il ricorrente non si confronta criticamente (si vedano, in proposito, le pagg. 1 e 2 sulla validità del riconoscimento operato nell'immediatezza dalla persona offesa secondo le modalità previste dalla legge e sull'attendibilità della sua versione dei fatti, da cui emergeva pacificamente l'avvenuto tentativo di truffa, nonché sui precedenti specifici a carico del prevenuto che escludono il presupposto della non abitualità della condotta previsto dall'art. 131-bis cod. pen.); osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al diniego delle invocate circostanze attenuanti e all'eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si vedano, in proposito, le pagg. 2 e 3 sull'entità del potenziale danno e sulla concreta portata offensiva della condotta posta in essere); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
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