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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 ottobre 2019

Cassazione n. 19943/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2350/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 331/2019 , depositata il08/10/2019, R.G.N. 197/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Firenze, con la pronuncia impugnata, in seguito a rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 31080 del 2017, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 5.000,47, oltre interessi, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso per un rapporto di agenzia intercorso tra le parti, confermando, per il resto, “le diverse statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Ravenna in data 29.9.2009”;

2. la Corte territoriale, per quanto qui ancora rileva, procedendo alla nuova regolazione delle spese processuali tra le parti, ha così disposto: “liquida le spese processuali dell’intero giudizio in complessivi euro 9.130,00 (euro 3.972,00 per il primo grado di giudizio, euro 3.308,00 per il grado di appello, euro 900,00 per il giudizio di legittimità ed euro 950,00 per il presente), oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge e dichiara tenuto e condanna Fioretti a rifondere l’importo alla società [OSCURATO:PERSONA]”; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con quattro motivi, limitatamente al capo relativo alle spese; ha resistito con controricorso l’intimata società, che ha anche chiesto la condanna della controparte per responsabilità aggravata; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA]

1. preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione, notificato il 30 dicembre 2019, sollevata dal difensore della controricorrente, per l'intervenuta decorrenza del termine breveex artt. 325 e 326 c.p.c., sull’assunto che avrebbe proceduto il 19 ottobre 2019 alla “notifica telematica di sentenza e atto di precetto, ex art. 479 terzo comma c.p.c.”, personalmente al Fioretti contumace in secondo grado, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 292 c.p.c.; invero, dagli atti depositati dal ricorrente risulta che la sentenza impugnata è stata notificata il 29 ottobre 2019, sicché il ricorso per cassazione è da considerare tempestivo;

2. i motivi di ricorso possono essere sintetizzati, secondo le rubriche formulate dal ricorrente, come di seguito; “Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., del Decreto Ministeriale n. 127/2004, del Decreto Ministeriale n. 140/2012, dell’articolo delle 11 preleggi e dell’art. 2233 c.c., comma 2 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riguardo alla liquidazione delle spese di primo grado.”; col primo motivo si lamenta che la Corte di Appello avrebbe applicato i criteri di liquidazione delle spese legali di cui al D.M. 55/14 per una sentenza di primo grado depositata in data 14 ottobre 2009 per la quale avrebbero dovuto essere applicati i criteri del D.M. n. 127 del 2004, vigente ratione temporis; “Violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art.118 disp.att. c.p.c., comma 1, nonché art. 111 Cost., comma 6, omessa motivazione della sentenza, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in ordine alla liquidazionedelle spese di primo grado del giudizio.”; col secondo mezzo si denuncia che la Corte fiorentina, applicando il D.M. del 2004, avrebbe dovuto indicare analiticamente le spese, le competenze e gli onorari di lite; si sostiene anche che, liquidando le spesedel primo grado, la Corte del rinvio avrebbe violato il giudicato interno sulle spese del primo grado per le quali non vi era stata impugnazione; “Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. del Decreto Ministeriale n. 127/2004, del Decreto Ministeriale n. 140/2012, dell’articolo delle 11 preleggi e dell’art. 2233 c.c., comma 2 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c, con riguardo alla liquidazione delle spese di secondo grado.”; anche con questo terzo motivo ci si duole che avrebbero dovuto applicarsi le tariffe del D.M. del 2004 per una sentenza d’appello pronunciata il 18 marzo 2011; “violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art.118 disp. att. c.p.c., comma 1, nonché art. 111 Cost., comma 6, omessa motivazione della sentenza, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in ordine alla liquidazione delle spese di secondo grado del giudizio”; con il quarto motivo si lamenta, anche per la sentenza d’appello, la liquidazione in unica voce;

3. i motivi, congiuntamente esaminabili in quanto pongono questioni giuridiche connesse, non possono trovare accoglimento per concorrenti ragioni;

3.1. innanzitutto, in tema di spese processuali, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia della mancata distinzione, nella sentenza impugnata, tra diritti ed onorari secondo la disciplina delle tariffe professionali applicabili "ratione temporis" alla fattispecie, atteso che, in assenza di deduzioni sui concreti pregiudizi subiti dalla mancata applicazione di tale distinzione, la censura non dimostra l'esistenza di un interesse ad ottenere una riforma della decisione (Cass. n. 20128 del 2015; Cass. n. 15363 del 2016); pertanto, risulta irrilevante la mera allegazione della violazione dei criteri per la liquidazione delle spese laddove non sia stato specificamente comprovato che la liquidazione globale arrechi un pregiudizio alla parte per violazione dei minimi o dei massimi tariffari (cfr. Cass. n. 5318 del 2007; Cass. n. 16390 del 2009; Cass. n. 14011 del 2001);

3.2. inoltre, il superamento da parte del giudice dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio in iudicando e pertanto, per l'ammissibilità della censura, è necessario che nel ricorso per cassazione siano specificate le voci della tariffa professionale violate al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità senza dover espletare una inammissibile indagine sugli atti di causa (Cass. 2020 del 4990; in precedenza v.

Cass. n. 270 del 2016; Cass. n. 10409 del 2016; Cass. n. 22983 del 2014; Cass. n. 3651 del 2007), per cui deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima (di recente Cass. n. 18584 del 2021);

3.3. quanto al regime di tariffa applicabile giova premettere che tanto il D.M. n. 140 del 2012 (art. 41) quanto il D.M. n. 55 del 2014 (art. 28) prevedono, come criterio temporale di applicazione, quello del momento della liquidazione dei compensi, stabilendo che le rispettive disposizioni si applichino per le liquidazioni avvenute successivamente alla corrispondente data di entrata in vigore; a tale riguardo questa Corte ha già chiarito che la liquidazione del compenso è unitaria sicché la disciplina vigente al momento della liquidazione trova applicazione anche quando la prestazione professionale si è in parte svolta nella vigenza di un precedente regolamento (v.

Cass.

SS.UU. n. 17405 del 2012, in riferimento ai rapporti tra il D.M. 140/2012 e le abrogate tariffe professionali, con principio estensibile anche nella successione tra il D.M. 140/2012 ed il D.M. 55/2014); in alcuni precedenti si è pure affermato che qualora un grado di giudizio si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del D.M. 140/2012 non operano i nuovi parametri, entrati in vigore dopo la sentenza; in tal caso la prestazione professionale deve ritenersi completata con la sentenza sia pure limitatamente a quel grado (Cass. n. 21256 del 2016; Cass. n. 2748 del 2016; Cass. n. 13628 del 2015); tuttavia, si è anche precisato (Cass. n. 19181 del 2018; Cass. n. 31884 del 2018; Cass. n. 19989 del 2021) che, in caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello; tale interpretazione, oltre a rispondere alla lettera del D.M. 140/2012 e del D.M. 55/2014, è maggiormente aderente all'effettivo svolgersi del processo ed alla ratiodella disciplina regolamentare, come già individuata dalla Sezioni Unite nel citato arresto n. 17405 del 2012 laddove si è evidenziato che «alcuni degli elementi dei quali l'articolo 4 del decreto ministeriale impone di tenere conto nella liquidazione (complessità delle questioni, pregio dell'opera, risultati conseguiti ecc.) sarebbero difficilmente apprezzabili ove il compenso dovesse essere riferito a singoli atti o a singole fasi anziché alla prestazione professionale nella sua interezza»; il medesimo principio è stato applicato anche nel caso di giudiziodi rinvio (Cass. n. 30529 del 2018); pertanto, anche sotto tali profili, la sentenza impugnata non merita le censure che le sono mosse;

3.4. infine, quanto alla pretesa violazione del giudicato interno sulle spese del primo grado, è appena il caso di rilevare che il giudice delrinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi delgiudizio ed al loro r isultato (da ultimo Cass.

SS.UU. n. 32906 del 2022); inoltre, il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado (Cass. n. 15506 del 2018; Cass. n. 3978 del 2022); né rileva che la cassazione sia stata solo parziale, posto che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.

SS.UU. n. 10615 del 2003) il principio, fissato dall'art. 336, primo comma, c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta che la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia impugnata si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessità della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite (conf.

Cass. n. 11326 del 2003); 4.conclusivamente il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; non può trovare accoglimento, invece, la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., formulata dalla controricorrente; come noto detta disposizione prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. n. 20018 del 2020 e Cass. n. 3830 del 2021); reputa il Collegio che tale abuso non sia ravvisabile nella specie, non ricorrendo un’ipotesi assimilabile ad una di quelle esemplificativamente previste da questa Corte, quali la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi palesemente inammissibili, oppure incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privi di autosufficienza oppure contenenti la mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondati sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., ove sia applicabile, ratione temporis, l'art. 348 ter u.c. c.p.c. (v.

Cass. n. 22208 del 2021); ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo leggee rimborso spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2350/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 331/2019 , depositata il08/10/2019, R.G.N. 197/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Firenze, con la pronuncia impugnata, in seguito a rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 31080 del 2017, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 5.000,47, oltre interessi, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso per un rapporto di agenzia intercorso tra le parti, confermando, per il resto, “le diverse statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Ravenna in data 29.9.2009”; 2. la Corte territoriale, per quanto qui ancora rileva, procedendo alla nuova regolazione delle spese processuali tra le parti, ha così disposto: “liquida le spese processuali dell’intero giudizio in complessivi euro 9.130,00 (euro 3.972,00 per il primo grado di giudizio, euro 3.308,00 per il grado di appello, euro 900,00 per il giudizio di legittimità ed euro 950,00 per il presente), oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge e dichiara tenuto e condanna Fioretti a rifondere l’importo alla società [OSCURATO:PERSONA]”; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con quattro motivi, limitatamente al capo relativo alle spese; ha resistito con controricorso l’intimata società, che ha anche chiesto la condanna della controparte per responsabilità aggravata; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione, notificato il 30 dicembre 2019, sollevata dal difensore della controricorrente, per l'intervenuta decorrenza del termine breveex artt. 325 e 326 c.p.c., sull’assunto che avrebbe proceduto il 19 ottobre 2019 alla “notifica telematica di sentenza e atto di precetto, ex art. 479 terzo comma c.p.c.”, personalmente al Fioretti contumace in secondo grado, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 292 c.p.c.; invero, dagli atti depositati dal ricorrente risulta che la sentenza impugnata è stata notificata il 29 ottobre 2019, sicché il ricorso per cassazione è da considerare tempestivo; 2. i motivi di ricorso possono essere sintetizzati, secondo le rubriche formulate dal ricorrente, come di seguito; “Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., del Decreto Ministeriale n. 127/2004, del Decreto Ministeriale n. 140/2012, dell’articolo delle 11 preleggi e dell’art. 2233 c.c., comma 2 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riguardo alla liquidazione delle spese di primo grado.”; col primo motivo si lamenta che la Corte di Appello avrebbe applicato i criteri di liquidazione delle spese legali di cui al D.M. 55/14 per una sentenza di primo grado depositata in data 14 ottobre 2009 per la quale avrebbero dovuto essere applicati i criteri del D.M. n. 127 del 2004, vigente ratione temporis; “Violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art.118 disp.att. c.p.c., comma 1, nonché art. 111 Cost., comma 6, omessa motivazione della sentenza, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in ordine alla liquidazionedelle spese di primo grado del giudizio.”; col secondo mezzo si denuncia che la Corte fiorentina, applicando il D.M. del 2004, avrebbe dovuto indicare analiticamente le spese, le competenze e gli onorari di lite; si sostiene anche che, liquidando le spesedel primo grado, la Corte del rinvio avrebbe violato il giudicato interno sulle spese del primo grado per le quali non vi era stata impugnazione; “Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. del Decreto Ministeriale n. 127/2004, del Decreto Ministeriale n. 140/2012, dell’articolo delle 11 preleggi e dell’art. 2233 c.c., comma 2 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c, con riguardo alla liquidazione delle spese di secondo grado.”; anche con questo terzo motivo ci si duole che avrebbero dovuto applicarsi le tariffe del D.M. del 2004 per una sentenza d’appello pronunciata il 18 marzo 2011; “violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art.118 disp. att. c.p.c., comma 1, nonché art. 111 Cost., comma 6, omessa motivazione della sentenza, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in ordine alla liquidazione delle spese di secondo grado del giudizio”; con il quarto motivo si lamenta, anche per la sentenza d’appello, la liquidazione in unica voce; 3. i motivi, congiuntamente esaminabili in quanto pongono questioni giuridiche connesse, non possono trovare accoglimento per concorrenti ragioni; 3.1. innanzitutto, in tema di spese processuali, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia della mancata distinzione, nella sentenza impugnata, tra diritti ed onorari secondo la disciplina delle tariffe professionali applicabili "ratione temporis" alla fattispecie, atteso che, in assenza di deduzioni sui concreti pregiudizi subiti dalla mancata applicazione di tale distinzione, la censura non dimostra l'esistenza di un interesse ad ottenere una riforma della decisione (Cass. n. 20128 del 2015; Cass. n. 15363 del 2016); pertanto, risulta irrilevante la mera allegazione della violazione dei criteri per la liquidazione delle spese laddove non sia stato specificamente comprovato che la liquidazione globale arrechi un pregiudizio alla parte per violazione dei minimi o dei massimi tariffari (cfr. Cass. n. 5318 del 2007; Cass. n. 16390 del 2009; Cass. n. 14011 del 2001); 3.2. inoltre, il superamento da parte del giudice dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio in iudicando e pertanto, per l'ammissibilità della censura, è necessario che nel ricorso per cassazione siano specificate le voci della tariffa professionale violate al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità senza dover espletare una inammissibile indagine sugli atti di causa (Cass. 2020 del 4990; in precedenza v. Cass. n. 270 del 2016; Cass. n. 10409 del 2016; Cass. n. 22983 del 2014; Cass. n. 3651 del 2007), per cui deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima (di recente Cass. n. 18584 del 2021); 3.3. quanto al regime di tariffa applicabile giova premettere che tanto il D.M. n. 140 del 2012 (art. 41) quanto il D.M. n. 55 del 2014 (art. 28) prevedono, come criterio temporale di applicazione, quello del momento della liquidazione dei compensi, stabilendo che le rispettive disposizioni si applichino per le liquidazioni avvenute successivamente alla corrispondente data di entrata in vigore; a tale riguardo questa Corte ha già chiarito che la liquidazione del compenso è unitaria sicché la disciplina vigente al momento della liquidazione trova applicazione anche quando la prestazione professionale si è in parte svolta nella vigenza di un precedente regolamento (v. Cass. SS.UU. n. 17405 del 2012, in riferimento ai rapporti tra il D.M. 140/2012 e le abrogate tariffe professionali, con principio estensibile anche nella successione tra il D.M. 140/2012 ed il D.M. 55/2014); in alcuni precedenti si è pure affermato che qualora un grado di giudizio si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del D.M. 140/2012 non operano i nuovi parametri, entrati in vigore dopo la sentenza; in tal caso la prestazione professionale deve ritenersi completata con la sentenza sia pure limitatamente a quel grado (Cass. n. 21256 del 2016; Cass. n. 2748 del 2016; Cass. n. 13628 del 2015); tuttavia, si è anche precisato (Cass. n. 19181 del 2018; Cass. n. 31884 del 2018; Cass. n. 19989 del 2021) che, in caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello; tale interpretazione, oltre a rispondere alla lettera del D.M. 140/2012 e del D.M. 55/2014, è maggiormente aderente all'effettivo svolgersi del processo ed alla ratiodella disciplina regolamentare, come già individuata dalla Sezioni Unite nel citato arresto n. 17405 del 2012 laddove si è evidenziato che «alcuni degli elementi dei quali l'articolo 4 del decreto ministeriale impone di tenere conto nella liquidazione (complessità delle questioni, pregio dell'opera, risultati conseguiti ecc.) sarebbero difficilmente apprezzabili ove il compenso dovesse essere riferito a singoli atti o a singole fasi anziché alla prestazione professionale nella sua interezza»; il medesimo principio è stato applicato anche nel caso di giudiziodi rinvio (Cass. n. 30529 del 2018); pertanto, anche sotto tali profili, la sentenza impugnata non merita le censure che le sono mosse; 3.4. infine, quanto alla pretesa violazione del giudicato interno sulle spese del primo grado, è appena il caso di rilevare che il giudice delrinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi delgiudizio ed al loro r isultato (da ultimo Cass. SS.UU. n. 32906 del 2022); inoltre, il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado (Cass. n. 15506 del 2018; Cass. n. 3978 del 2022); né rileva che la cassazione sia stata solo parziale, posto che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 10615 del 2003) il principio, fissato dall'art. 336, primo comma, c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta che la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia impugnata si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessità della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite (conf. Cass. n. 11326 del 2003); 4.conclusivamente il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; non può trovare accoglimento, invece, la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., formulata dalla controricorrente; come noto detta disposizione prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. n. 20018 del 2020 e Cass. n. 3830 del 2021); reputa il Collegio che tale abuso non sia ravvisabile nella specie, non ricorrendo un’ipotesi assimilabile ad una di quelle esemplificativamente previste da questa Corte, quali la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi palesemente inammissibili, oppure incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privi di autosufficienza oppure contenenti la mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondati sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., ove sia applicabile, ratione temporis, l'art. 348 ter u.c. c.p.c. (v. Cass. n. 22208 del 2021); ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo leggee rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d
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