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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 39884/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di estorsione e lesioni personali.

Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, poste a base dell'affermazione della responsabilità.

2. Il ricorso è inammissibile.

Le censure del ricorrente sono generiche, aspecifiche e, quindi, inidonee ad inficiare le argomentazioni della pronuncia impugnata in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, trattandosi, peraltro, di c.d.

"doppia conforme", vale a dire di due sentenze dello stesso segno.

Riguardo alla violazione dei canoni di valutazione probatoria con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, il Collegio non può che riaffermare quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex mu/tis Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 3, n. 28913 del 3/5/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n.1818 del 3/12/2010, dep. 2011, L. C., Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/4/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524).

Nel caso di specie, i giudici del merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dalla persona offesa erano da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili, anche perché avevano trovato significativi elementi di convergenza negli altri dati istruttori e, in particolare, nelle dichiarazioni degli altri testi escussi (v. f. 8, 9 e 10 della sentenza impugnata).

Va, del resto, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e sulla logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 25036201).

Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di estorsione e lesioni personali. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, poste a base dell'affermazione della responsabilità. 2. Il ricorso è inammissibile. Le censure del ricorrente sono generiche, aspecifiche e, quindi, inidonee ad inficiare le argomentazioni della pronuncia impugnata in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, trattandosi, peraltro, di c.d. "doppia conforme", vale a dire di due sentenze dello stesso segno. Riguardo alla violazione dei canoni di valutazione probatoria con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, il Collegio non può che riaffermare quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex mu/tis Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 3, n. 28913 del 3/5/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n.1818 del 3/12/2010, dep. 2011, L. C., Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/4/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524). Nel caso di specie, i giudici del merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dalla persona offesa erano da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili, anche perché avevano trovato significativi elementi di convergenza negli altri dati istruttori e, in particolare, nelle dichiarazioni degli altri testi escussi (v. f. 8, 9 e 10 della sentenza impugnata). Va, del resto, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e sulla logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 25036201). Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
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