Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 17426/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento ministeriale di proroga del regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ord. pen. 2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che il provvedimento impugnato ha dato compiutamente atto della permanenza del pericolo concreto di contatti del ricorrente con la criminalità organizzata; rilevato che, come osservato dal Tribunale, l'attività della cosca di `ndrangheta, al cui vertice v'è il ricorrente, è tuttora operativa e attiva sul territorio di riferimento; rilevato che, come peraltro ricordato nello stesso ricorso, è recentemente intervenuta una condanna in relazione all'imputazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che pure si è protestato innocente, senza però che tale dichiarazione di estraneità ai fatti possa avere un qualche rilievo a fronte dell'accertamento penale; rilevato che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, il Tribunale ha dato compiutamente conto della ricorrenza dei presupposti di legittimità della disposta proroga; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 aprile 2022 Il con estensore l presidente [OSCURATO:PERSONA] alucia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento ministeriale di proroga del regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ord. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il provvedimento impugnato ha dato compiutamente atto della permanenza del pericolo concreto di contatti del ricorrente con la criminalità organizzata; rilevato che, come osservato dal Tribunale, l'attività della cosca di `ndrangheta, al cui vertice v'è il ricorrente, è tuttora operativa e attiva sul territorio di riferimento; rilevato che, come peraltro ricordato nello stesso ricorso, è recentemente intervenuta una condanna in relazione all'imputazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che pure si è protestato innocente, senza però che tale dichiarazione di estraneità ai fatti possa avere un qualche rilievo a fronte dell'accertamento penale; rilevato che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, il Tribunale ha dato compiutamente conto della ricorrenza dei presupposti di legittimità della disposta proroga; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il con estensore l presidente [OSCURATO:PERSONA] alucia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17426/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris