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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09100/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Frosinone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette per la parte ricorrente le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Frosinone rigettava l'atto dì appello ex art. 322-bis cod.proc.pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino in data 06/07/2022 in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 44 lett. b), in relazione agli artt. 10, comma 2 e 23 ter d.P.R. n. 380/2001.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità suindicata, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando due motivi di seguìto enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione al fumus commissi delicti.

Lamenta che il Tribunale, pur dando atto della fondatezza delle censure difensive e rilevando che il comma ottavo della legge 80/2014 limitava il divieto di autorizzare le variazioni di destinazione d'uso da artigianale ad abitativa alle sole ipotesi di cui alle lett. b) e d) - con esclusione della lett. c) che ricorre nel caso di specie -, affermava che l'opera necessitava del previo rilascio del permesso di costruire, ritenendo erroneamente che tale motivo fosse stato posto a base del provvedimento genetico; inoltre, non considerava che l'intervento rientrava nella categoria degli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1 lett. c) d.P.R. 380/2001; pertanto, secondo l'art. 6 -bis del dpr n. 380/2001 (introdotto dal d.lgs 222/2016) gli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1 lett. c) d.P.R. 380/2001 che non riguardano parti strutturali dell'edificio sono realizzabili con C.I.L.A.; nella specie, il ricorrente aveva utilizzato la SCIA che annovera tra gli interventi ammessi anche gli interventi di restauro e risanamento conservativo conservativo di cui all'art. 3, comma 1 lett. c) d.P.R. 380/2001 che riguardano parti strutturali dell'edificio.

Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione e travisamento della prova in relazione al fumus commissi delictí., lamentando che la motivazione espressa dal Tribunale a fondamento del fumus era illogica e contraddittoria nonchè basata sul travisamento probatorio per omessa valutazione della delibera del consiglio comunale del Comune di Cassino.

Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata.3.

Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art.. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 secondo motivo di ricorso è inammissibile, mentre è fondato il primo motivi di ricorso.

2. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto doglianza con la quale si lamenta, in sostanza, un vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato.

Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argornentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).

Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).

La censura, pertanto, non è proponibile in sede di legittimità.

3. E', invece, fondato, come anticipato, il primo motivo di ricorso.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in sede di riesame, il Giudice può confermare il provvedimento di sequestro anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale è stato ravvisato il fumus commissi delicti, ma non può porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso; la formulazione di autonome ipotesi ricostruttive sulla base di dati di fatto diversi, rende nulla la decisione per difetto dell'iniziativa del pubblico ministero (Sez. 6, n. 18767 del 18/02/2014, Rv. 259679 - 01; Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019, Rv. 275602 - 01 ).

Nella specie, il Tribunale, come lamentato dal ricorrente, ha posto a fondamento della propria decisione di conferma del provvedimento impugnato un fatto diverso da quello oggetto di imputazione e, cioè, il difetto del permesso di costruire, fatto non contestato con l'imputazione provvisoria.

Tale errore di diritto vizia il provvedimento impugnato e ne impone, pertanto, l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Frosinone.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Frosinone compet

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Frosinone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette per la parte ricorrente le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Frosinone rigettava l'atto dì appello ex art. 322-bis cod.proc.pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino in data 06/07/2022 in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 44 lett. b), in relazione agli artt. 10, comma 2 e 23 ter d.P.R. n. 380/2001. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità suindicata, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando due motivi di seguìto enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione al fumus commissi delicti. Lamenta che il Tribunale, pur dando atto della fondatezza delle censure difensive e rilevando che il comma ottavo della legge 80/2014 limitava il divieto di autorizzare le variazioni di destinazione d'uso da artigianale ad abitativa alle sole ipotesi di cui alle lett. b) e d) - con esclusione della lett. c) che ricorre nel caso di specie -, affermava che l'opera necessitava del previo rilascio del permesso di costruire, ritenendo erroneamente che tale motivo fosse stato posto a base del provvedimento genetico; inoltre, non considerava che l'intervento rientrava nella categoria degli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1 lett. c) d.P.R. 380/2001; pertanto, secondo l'art. 6 -bis del dpr n. 380/2001 (introdotto dal d.lgs 222/2016) gli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1 lett. c) d.P.R. 380/2001 che non riguardano parti strutturali dell'edificio sono realizzabili con C.I.L.A.; nella specie, il ricorrente aveva utilizzato la SCIA che annovera tra gli interventi ammessi anche gli interventi di restauro e risanamento conservativo conservativo di cui all'art. 3, comma 1 lett. c) d.P.R. 380/2001 che riguardano parti strutturali dell'edificio. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione e travisamento della prova in relazione al fumus commissi delictí., lamentando che la motivazione espressa dal Tribunale a fondamento del fumus era illogica e contraddittoria nonchè basata sul travisamento probatorio per omessa valutazione della delibera del consiglio comunale del Comune di Cassino. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata.3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art.. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 secondo motivo di ricorso è inammissibile, mentre è fondato il primo motivi di ricorso. 2. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto doglianza con la quale si lamenta, in sostanza, un vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argornentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). La censura, pertanto, non è proponibile in sede di legittimità. 3. E', invece, fondato, come anticipato, il primo motivo di ricorso. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in sede di riesame, il Giudice può confermare il provvedimento di sequestro anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale è stato ravvisato il fumus commissi delicti, ma non può porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso; la formulazione di autonome ipotesi ricostruttive sulla base di dati di fatto diversi, rende nulla la decisione per difetto dell'iniziativa del pubblico ministero (Sez. 6, n. 18767 del 18/02/2014, Rv. 259679 - 01; Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019, Rv. 275602 - 01 ). Nella specie, il Tribunale, come lamentato dal ricorrente, ha posto a fondamento della propria decisione di conferma del provvedimento impugnato un fatto diverso da quello oggetto di imputazione e, cioè, il difetto del permesso di costruire, fatto non contestato con l'imputazione provvisoria. Tale errore di diritto vizia il provvedimento impugnato e ne impone, pertanto, l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Frosinone. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Frosinone compet
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