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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17640/2026

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di Appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale la [OSCURATO:PERSONA] generale, FlaviaAlemi, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;lette le conclusioni delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppina [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto diconfermare la sentenza impugnata e di condannare l’imputato al pagamento dellespese, diritti ed onorari per il presente giudizio;lette le conclusioni scritte nell’interesse del ricorrente a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Tolentino, con le quali il difensore si è riportato ai motivi di ricorso sottolineandola violazione dell'articolo 521 cod. proc. pen., l'insussistenza degli elementicostitutivi della truffa e, in subordine, invocando la qualificazione del fatto ai sensidell’art. 641 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 6 marzo 2025 la Corte di Appello di Bari ha confermatola sentenza del Tribunale di Bari del 20 dicembre 2022 che ha condannato PietroRecchia alla pena di un anno e dieci giorni di reclusione ed euro 720,00 di multaper fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen. oltre al risarcimento del danno patitodalle parti civili.2.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato, deducendo:2.1.

Primo motivo: Violazione di legge con riferimento all’art. 521 cod. proc.pen. per inosservanza del principio di correlazione tra accusa e sentenza.Si deduce che i giudici di merito abbiano alterato il fatto contestato –originariamente riferito alla vendita di pacchetti turistici inesistenti – ricostruendoin termini difformi la condotta, con consapevolezza dello stato di insolvenza esilenzio sulla situazione economica, così incidendo anche sull’inquadramentodell’elemento soggettivo, qualificato in termini di dolo eventuale.2.2.

Secondo motivo: Vizio di violazione di legge per insussistenza degli artifizie raggiri costitutivi del delitto di truffa.Si deduce la insussistenza dell'elemento costitutivo della truffa, rappresentatodagli artifizi e raggiri, poiché nel caso in esame il pacchetto turistico venduto eraesistente, la prenotazione era stata effettuata ma, tuttavia, per sopravvenutedifficoltà economiche, il ricorrente non era stato in grado di fornire coperturafinanziaria ai viaggi prenotati a partire da fine settembre-ottobre del 2019.

Sideduce che la circostanza che le somme versate dai futuri viaggiatori siano statiutilizzate per far fronte a obbligazioni diverse, in gran parte riconducibili alle speseper il trattamento di fine rapporto del personale impiegato presso l'agenzia, nonintegrerebbe un artifizio o raggiro determinante ai fini dell'induzione in errore marappresenterebbe un inadempimento, rilevante sul piano civilistico.2.3.

Terzo motivo: Violazione di legge e vizio di motivazione in tema di dolorichiesto dall'art. 640 cod. pen.Si deduce la insussistenza del dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice deldelitto di truffa atteso che, nel caso concreto, la Corte di appello ha individuatol'inganno nella dissimulazione da parte del ricorrente della propria instabilitàeconomica, accompagnata dal preordinato intento di non adempiere alleobbligazioni assunte.L'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato sarebbe emersa altresì dalledichiarazioni dell'imputato, il quale ha riferito di aver sperato fino all’ultimo dirisanare la situazione finanziaria dell’agenzia tramite un prestito bancario, poi nonottenuto, e di aver avuto come unico obiettivo la prosecuzione dell’attività diagente di viaggio, svolta da oltre vent’anni.Si evidenzia, infine, una contraddizione nella motivazione della sentenzaimpugnata nel punto in cui si afferma l’esistenza di un intento preordinato di nonadempiere, ma si ricava tale conclusione proprio dalle dichiarazioni dell’imputato,che invece avrebbe escluso di aver agito con quello scopo.2.4.

Quarto motivo: Violazione di legge e vizio di motivazione per errataqualificazione giuridica del fatto da ritenersi inquadrabile nel diverso delittoprevisto dall'art. 641 cod. pen.Si sostiene che, alla luce dell’accertata consapevolezza dello stato diinsolvenza e della prosecuzione dell’attività contrattuale mediante il silenzio sullasituazione economica e l’accettazione del rischio di inadempimento, la condottanon sarebbe riconducibile alla fattispecie di truffa, bensì al diverso reato diinsolvenza fraudolenta di cui all’art. 641 cod. pen.2.5.

Quinto motivo: Vizio di motivazione nella determinazione della pena aisensi dell'art. 133 cod. pen.Si deduce un vizio di motivazione nella determinazione della pena, ritenutacontraddittoria e carente perché, a fronte della qualificazione del dolo qualeeventuale, ovvero la forma meno intensa di dolo, la Corte di appello ha comunqueirrogato una sanzione non contenuta nei minimi edittali, senza adeguatamentevalorizzare la modesta entità dei danni e le condizioni personali e familiaridell’imputato, incensurato e di condotta irreprensibile, circostanze che avrebberogiustificato una pena più mite.2.6.

Sesto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenutainsussistenza delle circostanze attenuanti generiche.Si sostiene che dalle dichiarazioni dell’imputato emergerebbe la suaresipiscenza non solo perché egli ha fornito una ricostruzione completa dei fatti(sia durante le indagini sia nel corso del processo), ma anche perché avrebbetentato in ogni modo di rimediare alle proprie condotte, risarcendo alcuni clienti.Si aggiunge che, nel negare la concessione delle attenuanti generiche, nonsarebbe stato adeguatamente considerato lo stato di indigenza dell’imputato.2.7.

Settimo motivo: Vizio di motivazione sulla subordinazione dellasospensione condizionale della pena al pagamento delle provvisionali.Si deduce che la Corte di appello non avrebbe ottemperato all'oneremotivazionale consistente nel valutare le reali condizioni economichedell’imputato, al fine di verificare se lo stesso fosse concretamente in grado dieffettuare il pagamento entro il termine stabilito, come richiesto dallagiurisprudenza di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per i motivi di seguito illustrati.2.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di leggecon riferimento all’art. 521 cod. proc. pen. per inosservanza del principio dicorrelazione tra accusa e sentenza, è inammissibile.2.1.

In proposito va ricordato che questa Corte ha chiarito che, in tema diricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606,comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possonoessere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello,tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizioo di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova lasua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto dimotivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso,non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motividi gravame (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202 – 01; Sez. 4, n.10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631-01).2.2.

Il motivo di ricorso risulta formulato per la prima volta in questa sede,pure avendo già il giudice di primo grado (pag. 18 sentenza Tribunale) accertatoche le condotte delittuose avevano ad oggetto pacchetti turistici effettivamenteesistenti (e non inesistenti come formalmente contestato nel capo di imputazione)e, costituendo un novum che interrompe la catena devolutiva, va applicato ildisposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., conconseguente inammissibilità del motivo di ricorso.2.3.

In ogni caso va osservato che non viola il principio di correlazione fraaccusa e sentenza qualsiasi discrasia tra la ricostruzione del fatto accolta all'esitodel giudizio e quella descritta nell'imputazione.2.4.

Questa Corte ha costantemente chiarito che il sistema delle nuovecontestazioni è funzionale ad assicurare il contraddittorio sul contenuto sostanzialedell’accusa e, quindi, a garantire il pieno esercizio del diritto di difesadell’imputato; ne consegue che non è configurabile alcuna violazione ove lamodifica dell’imputazione, rispetto a quella originaria, non abbia inciso in concretosulle possibilità difensive.L’accertamento della violazione del diritto di difesa non può, infatti,risolversi in un mero raffronto letterale tra contestazione e sentenza, ma richiedela verifica se l’imputato, avuto riguardo sia al contenuto della contestazione siaallo svolgimento del processo, sia stato posto nelle condizioni concrete didifendersi in ordine al fatto ritenuto in sentenza.2.5.

In tale prospettiva, la nozione di “fatto nuovo”, di cui all’art. 518 cod.proc. pen., attiene a un accadimento del tutto difforme da quello contestato,ovvero all’emersione in dibattimento di accuse del tutto estranee al decreto chedispone il giudizio o alla citazione a giudizio.

Per contro, il “fatto diverso”, che aisensi dell’art. 516 cod. proc. pen. legittima la modifica dell’imputazione, ricorrenon solo quando il fatto resti invariato ma sia giuridicamente qualificato in mododiverso, ma anche quando presenti connotati materiali difformi rispetto allacontestazione originaria, tali da rendere necessaria una puntualizzazione deglielementi essenziali del reato (Sez. 2, n. 18868 del 10/02/2012, Osmenaj, Rv.252822-01; Sez. 5, n. 10310 del 25/08/1998, Capano, Rv. 211477-01).2.6.

È stato, inoltre, precisato che la nozione di “fatto”, ai sensi degli artt.521 e 522 cod. proc. pen., va intesa come accadimento di ordine naturale, nellasua dimensione oggettiva e soggettiva; sicché il “mutamento del fatto” richiedeuna trasformazione radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali,tale da escludere la sussistenza di un nucleo comune identificativo tra il fattocontestato e quello accertato, risolvendosi in un rapporto di incompatibilità edeterogeneità idoneo a determinare un effettivo pregiudizio del diritto di difesa(Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569 – 01; Sez. 6, n. 5890 del22/01/2013, Lucera, Rv. 254419 – 01; Sez. 2, n. 45993 del 16/10/2007, Cuccia,Rv. 239320 – 01).2.7.

Nel caso di specie, il fatto ritenuto in sentenza — consistente nellastipula di contratti aventi ad oggetto pacchetti turistici inesistenti — non è né“nuovo” né “diverso” rispetto a quello contestato, costituito dalla stipula dicontratti relativi a pacchetti turistici formalmente esistenti ma non seguiti daalcuna prenotazione, né ha determinato alcuna lesione dei diritti della difesa,considerazione del fatto che l’accertamento operato dal giudice di merito ha trattoorigine dalle stesse dichiarazioni rese dall’imputato nel corso del dibattimento(sentenza di primo grado, pag. 16).2.8.

Ne consegue che il motivo di ricorso, oltre che inammissibile perché nonconsentito, è anche manifestamente infondato.3.

Il secondo e terzo motivo, che si possono trattare congiuntamente inquanto entrambi attengono alla dedotta insussistenza della fattispecie di truffasotto il profilo oggettivo e soggettivo, non superano il vaglio di ammissibilità inquanto generici e reiterativi di analoghe censure già dedotte in appello emotivatamente disattese dalla Corte territoriale.3.1.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile ilricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudicedi merito, dovendosi gli stessi ritenere non specifici e meramente apparenti, inquanto inidonei ad assolvere la funzione tipica di critica puntuale della decisioneimpugnata (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01; Sez. 5, n.11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708-01).La carenza di specificità del motivo va apprezzata anche in relazione allamancata correlazione tra le argomentazioni della decisione censurata e quelleposte a fondamento dell’impugnazione, ove quest’ultima ometta il necessarioconfronto con le esplicitazioni del giudice del gravame, incorrendo nel vizio diaspecificità sanzionato dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997,dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157-01).3.2.

Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a riproporre doglianze giàformulate con l’atto di appello, senza confrontarsi con le puntuali argomentazionicon cui la Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado, dando contodegli artifizi e raggiri posti in essere dall’imputato, consistiti nell’indurre nellepersone offese un ragionevole affidamento circa il buon esito dei contratti,rafforzato dalle ripetute rassicurazioni sulla partenza programmata e dallagestione ultraventennale dell’attività in modo professionale (pag. 8 della sentenzaimpugnata).3.3.

Parimenti congrua è la motivazione in punto di elemento soggettivo,avendo la Corte territoriale correttamente valorizzato la condotta tenuta dalricorrente che, nella consapevolezza della precarietà delle sue condizionieconomiche, agiva per utilizzate il denaro per scopi personali, accettando il rischiodi non potere far fronte agli impegni assunti.3.4.

Il motivo di ricorso, pertanto, non offre alcuna evidenza dotata diautonoma e immediata valenza dimostrativa, tale da incrinare, per intrinsecaincompatibilità logica, il coerente costrutto argomentativo della sentenzaimpugnata, limitandosi a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita insede di legittimità.4.

Non supera il vaglio di ammissibilità il quarto motivo di ricorso, con il qualesi deducono vizi di violazione di legge e di motivazione per l’erronea qualificazionegiuridica del fatto, che si assume riconducibile alla diversa fattispecie di cui all’art.641 cod. pen.4.1.

È principio consolidato che il delitto di truffa si distingue da quello diinsolvenza fraudolenta in quanto, nella truffa, la frode si realizza mediante lasimulazione di circostanze o condizioni non vere, artificiosamente create perindurre altri in errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta la condotta fraudolentaconsiste nella mera dissimulazione del reale stato di insolvenza dell’agente (Sez.5, n. 44659 del 21/10/2021, Scarlini, Rv. 282174 – 01; Sez. 7, n. 16723 del13/01/2015, Caroli, Rv. 263360 – 01).4.2.

Nella fattispecie, i giudici di merito hanno accertato che l’imputato non siè limitato a tacere la propria asserita insolvenza, ma ha posto in essere univociartifizi e raggiri, correttamente sussunti nella fattispecie di truffa, nella specificadeclinazione della c.d. truffa contrattuale.

In particolare, le persone offese sonostate indotte a determinarsi alla stipula di contratti aventi ad oggetto pacchettituristici – che, in difetto dell’inganno, non avrebbero altrimenti concluso – nellaerronea convinzione che l’imputato, il quale forniva rassicurazioni in tal senso,anche facendo leva sulla fiducia derivante dalla protratta gestione dell’attività,provvedesse effettivamente ad effettuare le prenotazioni ovvero a versare lesomme ricevute ai tour operator.4.3.

Il motivo si rivela, pertanto, manifestamente infondato, ponendosi ilrilievo difensivo in contrasto con i principi di diritto affermati da questa Corte econ un accertamento in fatto sorretto da motivazione congrua, logica e coerente,come tale insindacabile in sede di legittimità.5.

Il quinto motivo di ricorso con il quale si deduce un vizio di motivazionenella determinazione della pena è manifestamente infondato.5.1.

In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, ladiscrezionalità del giudice deve trovare giustificazione nella motivazione dellasentenza che ne dia conto rendendo noti gli elementi che lo giustificano (art. 132cod. pen.); quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto piùha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale,indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciatidall'art. 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosiperciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali ilgenerico richiamo alla "entità del fatto" e alla "personalità dell'imputato” (Sez. 6,n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189-01); è consentito far ricorsoesclusivo a tali clausole, così come a espressioni del tipo: "pena congrua", "penaequa", "congruo aumento", solo quando il giudice non si discosti molto dai minimiedittali (Sez. 3, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01).5.2.

Nella fattispecie, del tutto congrua è la motivazione della Corte di appelloche ha ritenuto la pena applicata proporzionata alla gravità delle condotte reiteratenel tempo, tenuto anche conto che la stessa è stata determinata in misura moltovicina al minimo edittale.6.

È manifestamente infondato il sesto motivo di ricorso, con il quale si deducela carenza di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche.6.1.

Per quanto riguarda il diniego delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod.pen, si afferma in giurisprudenza che la mancata concessione è giustificata damotivazione esente da manifesta illogicità (circostanza che rende la statuizione inparola insindacabile in sede di legittimità: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi,Rv. 242419-01) anche allorquando il diniego del giudice non prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelliritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altrida tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01;Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).6.2.

Nella fattispecie, la Corte di appello ha adeguatamente motivato il diniegodelle circostanze attenuanti generiche alla luce delle modalità di commissione delreato e della sostanziale assenza di elementi o circostanze di segno positivo,tenuto conto che non sono emersi comportamenti processuali apprezzabili eneppure segnali di resipiscenza dell'imputato.7.

Il settimo motivo di ricorso, con il quale si denuncia un vizio di motivazioneper avere la Corte di appello subordinato la sospensione condizionale della penaal pagamento delle provvisionali, non supera il vaglio di ammissibilità.La motivazione della sentenza impugnata è congrua, avendo il giudice disecondo grado fatto proprie le argomentazioni del Tribunale e valorizzato ledichiarazioni dell’imputato in ordine alla manifestata volontà di risarcire le particivili, espressa all’esito di una valutazione circa la concreta fattibilitàdell’adempimento (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).Deve, pertanto, ritenersi correttamente esercitato il potere officiosoriconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, che richiede la sola verificadell’emersione di elementi idonei a fondare un giudizio prognostico positivo sullaconcreta possibilità di adempiere alla condizione imposta, nel caso di speciepositivamente accertata sulla base degli elementi emersi dall’istruzionedibattimentale (Sez. 5, n. 39778 del 29/10/2025, E., Rv. 289070 - 01).Il motivo di ricorso, limitandosi a sollecitare una rivalutazione del giudizio giàespresso dalla Corte territoriale senza confrontarsi con la motivazione dellasentenza impugnata, si risolve in una mera riproposizione di censure di merito,come tali inidonee a superare il vaglio di ammissibilità.8.

Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.9.

Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse inordine alla rifusione delle spese del grado in favore delle costituite parti civiliGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui liquidazione,escluso quanto richiesto per la fase introduttiva del giudizio non effettuata dallaparte civile richiedente e tenuto conto del grado di complessità della vicendaprocessuale, viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], GoffredoGiuseppina e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4.200, oltreaccessori di legge.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale la [OSCURATO:PERSONA] generale, FlaviaAlemi, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;lette le conclusioni delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppina [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto diconfermare la sentenza impugnata e di condannare l’imputato al pagamento dellespese, diritti ed onorari per il presente giudizio;lette le conclusioni scritte nell’interesse del ricorrente a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Tolentino, con le quali il difensore si è riportato ai motivi di ricorso sottolineandola violazione dell'articolo 521 cod. proc. pen., l'insussistenza degli elementicostitutivi della truffa e, in subordine, invocando la qualificazione del fatto ai sensidell’art. 641 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 6 marzo 2025 la Corte di Appello di Bari ha confermatola sentenza del Tribunale di Bari del 20 dicembre 2022 che ha condannato PietroRecchia alla pena di un anno e dieci giorni di reclusione ed euro 720,00 di multaper fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen. oltre al risarcimento del danno patitodalle parti civili.2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato, deducendo:2.1. Primo motivo: Violazione di legge con riferimento all’art. 521 cod. proc.pen. per inosservanza del principio di correlazione tra accusa e sentenza.Si deduce che i giudici di merito abbiano alterato il fatto contestato –originariamente riferito alla vendita di pacchetti turistici inesistenti – ricostruendoin termini difformi la condotta, con consapevolezza dello stato di insolvenza esilenzio sulla situazione economica, così incidendo anche sull’inquadramentodell’elemento soggettivo, qualificato in termini di dolo eventuale.2.2. Secondo motivo: Vizio di violazione di legge per insussistenza degli artifizie raggiri costitutivi del delitto di truffa.Si deduce la insussistenza dell'elemento costitutivo della truffa, rappresentatodagli artifizi e raggiri, poiché nel caso in esame il pacchetto turistico venduto eraesistente, la prenotazione era stata effettuata ma, tuttavia, per sopravvenutedifficoltà economiche, il ricorrente non era stato in grado di fornire coperturafinanziaria ai viaggi prenotati a partire da fine settembre-ottobre del 2019. Sideduce che la circostanza che le somme versate dai futuri viaggiatori siano statiutilizzate per far fronte a obbligazioni diverse, in gran parte riconducibili alle speseper il trattamento di fine rapporto del personale impiegato presso l'agenzia, nonintegrerebbe un artifizio o raggiro determinante ai fini dell'induzione in errore marappresenterebbe un inadempimento, rilevante sul piano civilistico.2.3. Terzo motivo: Violazione di legge e vizio di motivazione in tema di dolorichiesto dall'art. 640 cod. pen.Si deduce la insussistenza del dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice deldelitto di truffa atteso che, nel caso concreto, la Corte di appello ha individuatol'inganno nella dissimulazione da parte del ricorrente della propria instabilitàeconomica, accompagnata dal preordinato intento di non adempiere alleobbligazioni assunte.L'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato sarebbe emersa altresì dalledichiarazioni dell'imputato, il quale ha riferito di aver sperato fino all’ultimo dirisanare la situazione finanziaria dell’agenzia tramite un prestito bancario, poi nonottenuto, e di aver avuto come unico obiettivo la prosecuzione dell’attività diagente di viaggio, svolta da oltre vent’anni.Si evidenzia, infine, una contraddizione nella motivazione della sentenzaimpugnata nel punto in cui si afferma l’esistenza di un intento preordinato di nonadempiere, ma si ricava tale conclusione proprio dalle dichiarazioni dell’imputato,che invece avrebbe escluso di aver agito con quello scopo.2.4. Quarto motivo: Violazione di legge e vizio di motivazione per errataqualificazione giuridica del fatto da ritenersi inquadrabile nel diverso delittoprevisto dall'art. 641 cod. pen.Si sostiene che, alla luce dell’accertata consapevolezza dello stato diinsolvenza e della prosecuzione dell’attività contrattuale mediante il silenzio sullasituazione economica e l’accettazione del rischio di inadempimento, la condottanon sarebbe riconducibile alla fattispecie di truffa, bensì al diverso reato diinsolvenza fraudolenta di cui all’art. 641 cod. pen.2.5. Quinto motivo: Vizio di motivazione nella determinazione della pena aisensi dell'art. 133 cod. pen.Si deduce un vizio di motivazione nella determinazione della pena, ritenutacontraddittoria e carente perché, a fronte della qualificazione del dolo qualeeventuale, ovvero la forma meno intensa di dolo, la Corte di appello ha comunqueirrogato una sanzione non contenuta nei minimi edittali, senza adeguatamentevalorizzare la modesta entità dei danni e le condizioni personali e familiaridell’imputato, incensurato e di condotta irreprensibile, circostanze che avrebberogiustificato una pena più mite.2.6. Sesto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenutainsussistenza delle circostanze attenuanti generiche.Si sostiene che dalle dichiarazioni dell’imputato emergerebbe la suaresipiscenza non solo perché egli ha fornito una ricostruzione completa dei fatti(sia durante le indagini sia nel corso del processo), ma anche perché avrebbetentato in ogni modo di rimediare alle proprie condotte, risarcendo alcuni clienti.Si aggiunge che, nel negare la concessione delle attenuanti generiche, nonsarebbe stato adeguatamente considerato lo stato di indigenza dell’imputato.2.7. Settimo motivo: Vizio di motivazione sulla subordinazione dellasospensione condizionale della pena al pagamento delle provvisionali.Si deduce che la Corte di appello non avrebbe ottemperato all'oneremotivazionale consistente nel valutare le reali condizioni economichedell’imputato, al fine di verificare se lo stesso fosse concretamente in grado dieffettuare il pagamento entro il termine stabilito, come richiesto dallagiurisprudenza di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per i motivi di seguito illustrati.2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di leggecon riferimento all’art. 521 cod. proc. pen. per inosservanza del principio dicorrelazione tra accusa e sentenza, è inammissibile.2.1. In proposito va ricordato che questa Corte ha chiarito che, in tema diricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606,comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possonoessere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello,tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizioo di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova lasua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto dimotivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso,non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motividi gravame (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202 – 01; Sez. 4, n.10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631-01).2.2. Il motivo di ricorso risulta formulato per la prima volta in questa sede,pure avendo già il giudice di primo grado (pag. 18 sentenza Tribunale) accertatoche le condotte delittuose avevano ad oggetto pacchetti turistici effettivamenteesistenti (e non inesistenti come formalmente contestato nel capo di imputazione)e, costituendo un novum che interrompe la catena devolutiva, va applicato ildisposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., conconseguente inammissibilità del motivo di ricorso.2.3. In ogni caso va osservato che non viola il principio di correlazione fraaccusa e sentenza qualsiasi discrasia tra la ricostruzione del fatto accolta all'esitodel giudizio e quella descritta nell'imputazione.2.4. Questa Corte ha costantemente chiarito che il sistema delle nuovecontestazioni è funzionale ad assicurare il contraddittorio sul contenuto sostanzialedell’accusa e, quindi, a garantire il pieno esercizio del diritto di difesadell’imputato; ne consegue che non è configurabile alcuna violazione ove lamodifica dell’imputazione, rispetto a quella originaria, non abbia inciso in concretosulle possibilità difensive.L’accertamento della violazione del diritto di difesa non può, infatti,risolversi in un mero raffronto letterale tra contestazione e sentenza, ma richiedela verifica se l’imputato, avuto riguardo sia al contenuto della contestazione siaallo svolgimento del processo, sia stato posto nelle condizioni concrete didifendersi in ordine al fatto ritenuto in sentenza.2.5. In tale prospettiva, la nozione di “fatto nuovo”, di cui all’art. 518 cod.proc. pen., attiene a un accadimento del tutto difforme da quello contestato,ovvero all’emersione in dibattimento di accuse del tutto estranee al decreto chedispone il giudizio o alla citazione a giudizio. Per contro, il “fatto diverso”, che aisensi dell’art. 516 cod. proc. pen. legittima la modifica dell’imputazione, ricorrenon solo quando il fatto resti invariato ma sia giuridicamente qualificato in mododiverso, ma anche quando presenti connotati materiali difformi rispetto allacontestazione originaria, tali da rendere necessaria una puntualizzazione deglielementi essenziali del reato (Sez. 2, n. 18868 del 10/02/2012, Osmenaj, Rv.252822-01; Sez. 5, n. 10310 del 25/08/1998, Capano, Rv. 211477-01).2.6. È stato, inoltre, precisato che la nozione di “fatto”, ai sensi degli artt.521 e 522 cod. proc. pen., va intesa come accadimento di ordine naturale, nellasua dimensione oggettiva e soggettiva; sicché il “mutamento del fatto” richiedeuna trasformazione radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali,tale da escludere la sussistenza di un nucleo comune identificativo tra il fattocontestato e quello accertato, risolvendosi in un rapporto di incompatibilità edeterogeneità idoneo a determinare un effettivo pregiudizio del diritto di difesa(Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569 – 01; Sez. 6, n. 5890 del22/01/2013, Lucera, Rv. 254419 – 01; Sez. 2, n. 45993 del 16/10/2007, Cuccia,Rv. 239320 – 01).2.7. Nel caso di specie, il fatto ritenuto in sentenza — consistente nellastipula di contratti aventi ad oggetto pacchetti turistici inesistenti — non è né“nuovo” né “diverso” rispetto a quello contestato, costituito dalla stipula dicontratti relativi a pacchetti turistici formalmente esistenti ma non seguiti daalcuna prenotazione, né ha determinato alcuna lesione dei diritti della difesa,considerazione del fatto che l’accertamento operato dal giudice di merito ha trattoorigine dalle stesse dichiarazioni rese dall’imputato nel corso del dibattimento(sentenza di primo grado, pag. 16).2.8. Ne consegue che il motivo di ricorso, oltre che inammissibile perché nonconsentito, è anche manifestamente infondato.3. Il secondo e terzo motivo, che si possono trattare congiuntamente inquanto entrambi attengono alla dedotta insussistenza della fattispecie di truffasotto il profilo oggettivo e soggettivo, non superano il vaglio di ammissibilità inquanto generici e reiterativi di analoghe censure già dedotte in appello emotivatamente disattese dalla Corte territoriale.3.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile ilricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudicedi merito, dovendosi gli stessi ritenere non specifici e meramente apparenti, inquanto inidonei ad assolvere la funzione tipica di critica puntuale della decisioneimpugnata (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01; Sez. 5, n.11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708-01).La carenza di specificità del motivo va apprezzata anche in relazione allamancata correlazione tra le argomentazioni della decisione censurata e quelleposte a fondamento dell’impugnazione, ove quest’ultima ometta il necessarioconfronto con le esplicitazioni del giudice del gravame, incorrendo nel vizio diaspecificità sanzionato dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997,dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157-01).3.2. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a riproporre doglianze giàformulate con l’atto di appello, senza confrontarsi con le puntuali argomentazionicon cui la Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado, dando contodegli artifizi e raggiri posti in essere dall’imputato, consistiti nell’indurre nellepersone offese un ragionevole affidamento circa il buon esito dei contratti,rafforzato dalle ripetute rassicurazioni sulla partenza programmata e dallagestione ultraventennale dell’attività in modo professionale (pag. 8 della sentenzaimpugnata).3.3. Parimenti congrua è la motivazione in punto di elemento soggettivo,avendo la Corte territoriale correttamente valorizzato la condotta tenuta dalricorrente che, nella consapevolezza della precarietà delle sue condizionieconomiche, agiva per utilizzate il denaro per scopi personali, accettando il rischiodi non potere far fronte agli impegni assunti.3.4. Il motivo di ricorso, pertanto, non offre alcuna evidenza dotata diautonoma e immediata valenza dimostrativa, tale da incrinare, per intrinsecaincompatibilità logica, il coerente costrutto argomentativo della sentenzaimpugnata, limitandosi a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita insede di legittimità.4. Non supera il vaglio di ammissibilità il quarto motivo di ricorso, con il qualesi deducono vizi di violazione di legge e di motivazione per l’erronea qualificazionegiuridica del fatto, che si assume riconducibile alla diversa fattispecie di cui all’art.641 cod. pen.4.1. È principio consolidato che il delitto di truffa si distingue da quello diinsolvenza fraudolenta in quanto, nella truffa, la frode si realizza mediante lasimulazione di circostanze o condizioni non vere, artificiosamente create perindurre altri in errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta la condotta fraudolentaconsiste nella mera dissimulazione del reale stato di insolvenza dell’agente (Sez.5, n. 44659 del 21/10/2021, Scarlini, Rv. 282174 – 01; Sez. 7, n. 16723 del13/01/2015, Caroli, Rv. 263360 – 01).4.2. Nella fattispecie, i giudici di merito hanno accertato che l’imputato non siè limitato a tacere la propria asserita insolvenza, ma ha posto in essere univociartifizi e raggiri, correttamente sussunti nella fattispecie di truffa, nella specificadeclinazione della c.d. truffa contrattuale. In particolare, le persone offese sonostate indotte a determinarsi alla stipula di contratti aventi ad oggetto pacchettituristici – che, in difetto dell’inganno, non avrebbero altrimenti concluso – nellaerronea convinzione che l’imputato, il quale forniva rassicurazioni in tal senso,anche facendo leva sulla fiducia derivante dalla protratta gestione dell’attività,provvedesse effettivamente ad effettuare le prenotazioni ovvero a versare lesomme ricevute ai tour operator.4.3. Il motivo si rivela, pertanto, manifestamente infondato, ponendosi ilrilievo difensivo in contrasto con i principi di diritto affermati da questa Corte econ un accertamento in fatto sorretto da motivazione congrua, logica e coerente,come tale insindacabile in sede di legittimità.5. Il quinto motivo di ricorso con il quale si deduce un vizio di motivazionenella determinazione della pena è manifestamente infondato.5.1. In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, ladiscrezionalità del giudice deve trovare giustificazione nella motivazione dellasentenza che ne dia conto rendendo noti gli elementi che lo giustificano (art. 132cod. pen.); quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto piùha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale,indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciatidall'art. 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosiperciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali ilgenerico richiamo alla "entità del fatto" e alla "personalità dell'imputato” (Sez. 6,n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189-01); è consentito far ricorsoesclusivo a tali clausole, così come a espressioni del tipo: "pena congrua", "penaequa", "congruo aumento", solo quando il giudice non si discosti molto dai minimiedittali (Sez. 3, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01).5.2. Nella fattispecie, del tutto congrua è la motivazione della Corte di appelloche ha ritenuto la pena applicata proporzionata alla gravità delle condotte reiteratenel tempo, tenuto anche conto che la stessa è stata determinata in misura moltovicina al minimo edittale.6. È manifestamente infondato il sesto motivo di ricorso, con il quale si deducela carenza di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche.6.1. Per quanto riguarda il diniego delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod.pen, si afferma in giurisprudenza che la mancata concessione è giustificata damotivazione esente da manifesta illogicità (circostanza che rende la statuizione inparola insindacabile in sede di legittimità: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi,Rv. 242419-01) anche allorquando il diniego del giudice non prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelliritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altrida tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01;Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).6.2. Nella fattispecie, la Corte di appello ha adeguatamente motivato il diniegodelle circostanze attenuanti generiche alla luce delle modalità di commissione delreato e della sostanziale assenza di elementi o circostanze di segno positivo,tenuto conto che non sono emersi comportamenti processuali apprezzabili eneppure segnali di resipiscenza dell'imputato.7. Il settimo motivo di ricorso, con il quale si denuncia un vizio di motivazioneper avere la Corte di appello subordinato la sospensione condizionale della penaal pagamento delle provvisionali, non supera il vaglio di ammissibilità.La motivazione della sentenza impugnata è congrua, avendo il giudice disecondo grado fatto proprie le argomentazioni del Tribunale e valorizzato ledichiarazioni dell’imputato in ordine alla manifestata volontà di risarcire le particivili, espressa all’esito di una valutazione circa la concreta fattibilitàdell’adempimento (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).Deve, pertanto, ritenersi correttamente esercitato il potere officiosoriconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, che richiede la sola verificadell’emersione di elementi idonei a fondare un giudizio prognostico positivo sullaconcreta possibilità di adempiere alla condizione imposta, nel caso di speciepositivamente accertata sulla base degli elementi emersi dall’istruzionedibattimentale (Sez. 5, n. 39778 del 29/10/2025, E., Rv. 289070 - 01).Il motivo di ricorso, limitandosi a sollecitare una rivalutazione del giudizio giàespresso dalla Corte territoriale senza confrontarsi con la motivazione dellasentenza impugnata, si risolve in una mera riproposizione di censure di merito,come tali inidonee a superare il vaglio di ammissibilità.8. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.9. Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse inordine alla rifusione delle spese del grado in favore delle costituite parti civiliGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui liquidazione,escluso quanto richiesto per la fase introduttiva del giudizio non effettuata dallaparte civile richiedente e tenuto conto del grado di complessità della vicendaprocessuale, viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], GoffredoGiuseppina e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4.200, oltreaccessori di legge.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17640/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris