CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 1986
Cassazione n. 31437/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03V9FBE) nato il 09/04/1986 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5073/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea di condanna per i reati di cui agli artt. 497 bis, 477 e 482 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dei presupposti per l'applicazione di pene sostitutive o alternative a quelle detentive - è manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata (cfr. p. 8 della sentenza impugnata) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione di pene sostitutive argomentazioni logiche e ineccepibili, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024.