CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 novembre 2025
Cassazione n. 30151/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 17030/2023 [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Cron. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17030/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; – ricorrente non costituito – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata digitalmente ex lege; – controricorrente e ricorrente incidentale – e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; – intimata – [OSCURATO:PERSONA] per rinuncia al ricorso Numero registro generale 17030/2023 Numero sezionale 4090/2025 Numero di raccolta generale 30151/2025 Data pubblicazione 15/11/2025 avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 1885/2023, depositata il 2 maggio 2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato telematicamente, in data 21 luglio 2023, controricorso per resistere al ricorso per cassazione asseritamente ad essa notificato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a mezzo p.e.c. in data 14 luglio 2023 avverso la sentenza n. 1885/2023 della Corte d’appello di Napoli, resa pubblica il 2 maggio 2023 e notificata il 22 maggio 2023; con lo stesso atto ha proposto ricorso incidentale condizionato; l'iscrizione a ruolo è avvenuta sulla base del deposito del detto atto; in data 13 settembre 2023 [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato atto di rinuncia al ricorso incidentale; considerato che: è pervenuto, a mezzo deposito telematico, in data 13 settembre 2023, «atto di rinuncia al ricorso incidentale» sottoscritta con firme digitali dal legale rappresentante della società e dei suoi difensori; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, secondo comma, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria; non v’è luogo a provvedere sulle spese; deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; Numero registro generale 17030/2023 Numero sezionale 4090/2025 Numero di raccolta generale 30151/2025 Data pubblicazione 15/11/2025 P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione sul ricorso incidentale per rinuncia. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17030/2023 Numero sezionale 4090/2025 Numero di raccolta generale 30151/2025 Data pubblicazione 15/11/2025