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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 18345/2022

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e rappresentante pro tempore rag. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procure speciali allegate in calce, rispettivamente, alricorso ed alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 3 agosto 2020,dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con i qualielettivamente domicilia presso lo studio della seconda in Roma, alla via Berengarion. 10.- ricorrente -controrappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Parma, alBorgo XX Marzo n. 7.- controricorrente -Numero registro generale 14854/2019Numero sezionale 2317/2022Numero di raccolta generale 18345/2022Data pubblicazione 07/06/2022avverso il decreto, n. cronol. 2637/2019, del [OSCURATO:PERSONA] depositato indata [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 03/06/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., premettendo di aver venduto, con patto di riservatodominio, alla [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis alcuni moduli abitativi prefabbricati e di averincassato unicamente un acconto sul prezzo, promosse opposizione, ex art. 98l.fall., avverso lo stato passivo del fallimento (dichiarato dal Tribunale di Parma il 23marzo 2018) di quest’ultima società lamentando esserle stata ingiustamente negatala collocazione in prededuzione, asseritamente spettantele ex art. 111 l.fall., delproprio credito, invocato a titolo di equivalente pecuniario o di risarcimento per lamancata restituzione dei beni o, in subordine, per il saldo prezzo, ed ammesso inchirografo in ragione di € 112.797,54.1.1.

L’adito Tribunale di Parma, con decreto del 2.4.2019, reso nelcontraddittorio con il costituitosi fallimento, respinse quella opposizione, ritenendo,con motivazione parzialmente diversa, sul punto, da quella adottata dal giudicedelegato, che: i) il patto di riservato dominio era opponibile al fallimento; ii) lavendita con riserva di proprietà si era risolta di diritto per inadempimento dellasocietà poi fallita; iii) l’opponente aveva maturato il credito di restituzione perequivalente, da considerarsi, tuttavia, non prededucibile, ex art. 103 l.fall., perchéil fallimento mai aveva conseguito il possesso dei moduli prefabbricati predetti, néex art. 111 l.fall., atteso il difetto del necessario nesso strumentale con lo scopodella procedura.2.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,affidato a due motivi, illustrato anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..Ha resistito, con controricorso, corredato da analoga memoria, il fallimento.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente:I) «Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge (artt. 103, comma 2,111, comma 2, e 169-bis L.F., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».

Siascrive al tribunale: i) di non aver valorizzato alcune circostanze (il collegamentofunzionale tra il contratto di subfornitura - tipologicamente ascrivibile alla venditacon patto di riservato dominio - intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 14854/2019Numero sezionale 2317/2022Numero di raccolta generale 18345/2022Data pubblicazione 07/06/2022in bonis e quello di appalto di opera pubblica precedentemente stipulato daquest’ultima con [OSCURATO:SOCIETA].; la perdurante efficacia di entrambii contratti al momento della presentazione della domanda di concordato, ex art.161, comma 6, l.fall., della [OSCURATO:SOCIETA]. e durante tutto l’iter della stessa; la scelta,operata dalla medesima [OSCURATO:SOCIETA]. di non sciogliersi dai predetti contratti perchérispondenti all’interesse della massa) idonee a superare il suo rilievo circa laeccentricità dell’obbligazione di cui si discute rispetto agli interessi della massa deicreditori, di talché essa sarebbe stata priva del nesso funzionale indispensabile perriconoscerle natura prededucibile ex art. 111 l.fall.; ii) di aver sindacato lasussistenza, o meno, del possesso dei menzionati moduli in capo al fallimento,mentre era pacifico che questi ultimi non erano acquisibili alla massa perché inpossesso di terzi ([OSCURATO:SOCIETA].) già durante la proceduraconcordataria; iii) di non aver considerato che l’avere la [OSCURATO:SOCIETA]. deciso di nonusufruire della facoltà, riconosciutale dall’art. 169-bis l.fall., di richiedere altribunale la sospensione o lo scioglimento del contratto di subfornitura,evidentemente valutandolo come essenziale ai fini dell’esecuzione del contrattopubblico in essere con [OSCURATO:SOCIETA]. (alla quale i moduliprefabbricati suddetti avrebbero dovuto - come effettivamente avvenuto - essereconsegnati), ancor più comprovava la prededucibilità del credito azionato dalla [OSCURATO:SOCIETA].; iv) di aver effettuato una lettura fuorviante dell’art. 169-bis l.fall.,limitando la prededuzione ivi sancita ai soli crediti nascenti da obbligazioni aventifonte nell’esecuzione del contratto, escludendo quelli originati dalla sua risoluzioneper inadempimento in danno del contraente in bonis;II) «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.)», contestandosi altribunale di non aver considerato la circostanza, asseritamente decisiva per ilriconoscimento, in favore della odierna ricorrente, della invocata collocazione inprededuzione del suo credito, e dibattuta tra le parti, che solo durante la proceduraconcordataria, il 20 febbraio 2018, si era verificato il trasferimento “a non domino”della proprietà dei moduli prefabbricati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla Autostrada delBrennero s.p.a..2.

Allo scrutinio di tali doglianze, che può essere unitario, in ragione dellaconnessione tra esse esistente, è opportuno premettere che il tribunale haaccertato, in fatto, che: i) [OSCURATO:SOCIETA]., quale aggiudicataria di un contratto diappalto ad evidenza pubblica commissionato da [OSCURATO:SOCIETA].,Numero registro generale 14854/2019Numero sezionale 2317/2022Numero di raccolta generale 18345/2022Data pubblicazione 07/06/2022aveva stipulato, con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., un subcontratto (il 14 luglio 2017,sottoscritto per accettazione il successivo 25 luglio), in forza del quale quest’ultimasi era impegnata a fornire “propri componibili prefabbricati metallici coibentati…., ditipo mobile, removibile” alla suddetta committente finale. [OSCURATO:SOCIETA]., poi, avevapagato l’acconto e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva consegnato i prefabbricati tra il 3 ed il23 novembre 2017; ii) il 16 gennaio 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva depositato l’istanza diassegnazione dei termini, ex art. 161, comma 6, l.fall.; iii) la medesima società,inoltre, non aveva rispettato la scadenza, prevista per il 31 gennaio 2018, per ilpagamento della prima rata in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sicché quest’ultima, il16 febbraio 2018, avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nelcontratto tra esse sottoscritto, aveva risolto il contratto stesso per inadempimentodella controparte; iii) il 23 marzo 2018 la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata dichiarata fallita.2.1.

Su tali premesse, il giudice di merito - per quanto qui ancora di interesse -ha considerato la vendita con riserva di proprietà di cui al suddetto contrattointercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. risoltasi di diritto perinadempimento della prima, poi fallita, ed il maturato credito di restituzione perequivalente della seconda non prededucibile, ex art. 103 l.fall., perché il fallimentomai aveva conseguito il possesso dei moduli prefabbricati predetti, né ex art. 111l.fall., atteso il difetto del necessario nesso strumentale con lo scopo dellaprocedura.2.2.

Fermo quanto precede, i motivi oggi prospettati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.muovono chiaramente dal presupposto secondo cui, nella specie, il proprio credito,ammesso esclusivamente in chirografo, doveva considerarsi prededucibile, ex art.111 l.fall., perché sorto «non solo in funzione bensì anche in occasione dellaprocedura concordataria», attesi: i) il collegamento funzionale, a suo dire esistente,tra il menzionato contratto intercorso tra l’odierna ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA]. inbonis e quello di appalto di opera pubblica precedentemente stipulato daquest’ultima con [OSCURATO:SOCIETA].; ii) la perdurante efficacia dientrambi i contratti al momento della presentazione della domanda di concordato,ex art. 161, comma 6, l.fall., della [OSCURATO:SOCIETA]. e durante tutto l’iter della stessa; iii)la scelta, operata dalla medesima [OSCURATO:SOCIETA]., di non sciogliersi dai predetticontratti perché rispondenti all’interesse della massa.

Conferma di taleconvincimento si rinviene - ha proseguito la ricorrente - nell’assunto che «ilprincipio, di conio giurisprudenziale, di consecuzione delle procedure concorsuali,positivizzato, ora, dall’art. 69-bis, comma 2, L.F., trova applicazione anche se allaNumero registro generale 14854/2019Numero sezionale 2317/2022Numero di raccolta generale 18345/2022Data pubblicazione 07/06/2022domanda di concordato con riserva non segua l’ammissione» (cfr. pag. 14 delricorso).2.3.

Le corrispondenti doglianze, tuttavia, si rivelano complessivamenteinammissibili per le dirimenti ragioni di cui appresso.2.3.1.

Innanzitutto, esse non riportano quale sarebbe stato il contenuto dellaproposta e del piano concordatari, eventualmente depositati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. dopola sua domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., alla quale, come ragionevolmenteemerge da quanto si è appena detto, non aveva fatto seguito la formaleammissione della stessa alla procedura concorsuale minore.

Tale carenza del ricorsonon consente, dunque, a questa Corte di verificare l’affermazione della ricorrentesecondo cui la scelta, operata dalla medesima [OSCURATO:SOCIETA]., di non sciogliersi daicontratti predetti era rispondente all’interesse della massa dei creditori.2.4.

Nemmeno convincono, poi, le già riportate spiegazioni con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. ha inteso supportare la propria affermazione secondo cui il suo creditodoveva considerarsi prededucibile perché sorto «non solo in funzione bensì anche inoccasione della procedura concordataria».2.4.1.

In proposito, è doveroso rimarcare che, con la recente sentenza del 31dicembre 2021, n. 42093, le Sezioni Unite di questa Corte - al fine di dirimere lecontroverse questioni sottopostele dall’ordinanza di rimessione n. 10885 del 2021 -hanno svolto una dettagliata ricostruzione sistematica dell’istituto dellaprededuzione e della consecuzione di procedure concorsuali, le cui argomentazionidi carattere generale si rivelano estremamente utili anche nella odierna fattispecie(seppure diversa da quella ivi decisa).2.4.2.

In quella sede, infatti, si è rimarcato, tra l’altro, che, secondo il testodell’art. 111 l.fall. anteriore alla riforma del d.lgs. n.5 del 2006, la prededuzioneindicava una specifica modalità prioritaria di pagamento delle spese afferentiall’attività degli organi fallimentari e dei debiti contratti dalla relativaamministrazione, inclusi quelli dell’esercizio provvisorio, mediante uno svincolosolutorio rispetto alla fase del riparto, posto che era essenzialmente il giudicedelegato a disporne il pagamento con decreto, individuatane la consistenza dicrediti verso la massa (o debiti di massa).

La formula della preferenza era ripresadall’art. 2777 cod. civ. (relativo alle spese di giustizia di cui agli artt. 2755 e 2770cod. civ.), riconoscendo alla funzione distributiva, ivi regolata per il processoesecutivo individuale, un’identità di ratio rispetto a quello fallimentare, appuntoun’esecuzione collettiva.

La sottrazione, per tale aspetto, al regime del concorso eNumero registro generale 14854/2019Numero sezionale 2317/2022Numero di raccolta generale 18345/2022Data pubblicazione 07/06/2022alla regola della par condicio, finì con l’evidenziare, peraltro, la difficoltà diconciliare una semplice nozione contabile di mero “costo della procedura” con ilriconoscimento della medesima preferenza di pagamento progressivamenteinvocata per tutte le obbligazioni sorte sì dopo l’apertura del fallimento ma pereffetto di “atti utili” o comunque di “condotte oggettivamente riferibili ai suoiorgani”, in relazione cioè alle attività, solo perché funzionali alla liquidazione deibeni.

In seguito, accertata la continuità della stessa crisi economico-finanziariadapprima regolata con l’amministrazione controllata, la prededuzione furiconosciuta nel successivo fallimento anche quanto ai debiti contratti prima,sussistendo «l'identità delle cause del dissesto che ha dato luogo alle varieprocedure, dovendo sussistere tra [esse] non solo un nesso di consecutività, maanche di interdipendenza» (cfr. Cass. n. 8164 del 1999), premiandosi in tal modo laconservazione del valore economico nell’interesse dei creditori.

La medesimaesclusione di una soluzione di continuità ha in parallelo sorretto l’estensione delleazioni d’inefficacia per gli atti revocabili così che «il computo a ritroso del cosiddetto"periodo sospetto", ex art. 67 legge fall., inizia a decorrere dal decreto diammissione alla prima procedura» (cfr. Cass. n. 12536 del 1998; Cass. n. 11210del 2000).2.4.2.1.

Nel presupposto che la prosecuzione dell’attività d’impresa noncostituisse una delle finalità del concordato (anzi estranea ed eventuale.

Cfr. Cass.n. 11216 del 1995; Cass. n. 6352 del 1997), per esso la prededuzione era invececoncessa con assoluta parsimonia, secondo il principio per cui i crediti relativi allagestione ed all'esercizio dell'impresa in tale regime «non sono prededucibili nellaripartizione dell'attivo relativa al successivo fallimento, stante il carattere solutorioche assume tale procedura, per la quale non è prevista una gestione provvisorianell'interesse della massa dei creditori», salvo che per le spese dell'ufficio preposto,perché «sia il commissario giudiziale sia il liquidatore, nel caso di cui all'art. 182legge fallimentare, agiscono proprio nell'interesse della massa» (cfr. Cass. n. 5753del 1983; Cass. n. 3325 del 1988; Cass. n. 8013 del 1992); l’eccezione era peròcostituita da una domanda che avesse fatto della continuazione un elementoessenziale della proposta di concordato (cfr. Cass. n. 1513 del 2014), cioè «oggettodell'ammissione da parte del tribunale nonché dell'approvazione da parte deicreditori e ... dell'omologazione finale» (cfr. Cass. n. 7140 del 1996).2.4.2.2.

Al di fuori delle ipotesi descritte, i debiti assunti autonomamente nelproprio interesse dal soggetto insolvente, prima dell’instaurazione del concorsoNumero registro generale 14854/2019Numero sezionale 2317/2022Numero di raccolta generale 18345/2022Data pubblicazione 07/06/2022ovvero anche dopo, nei limitati ambiti di amministrazione consentitagli, eranoesclusi dal perimetro della prededuzione, conciliandosi rigorosamente lapreferenzialità con i soli atti diretti a realizzare l’obiettivo della conduzione ottimaledella procedura e del miglior soddisfacimento dei creditori, prerogativa di azioneriservata alle competenze degli organi.2.4.3.

La riscrittura degli artt. 111 e 111-bis l.fall. ad opera del d.lgs. n. 5 del2006 (e del d.lgs. n. 169 del 2007) ha ridefinito il contesto delle regole e si ècompendiata - per quanto di specifico interesse in questa sede - in una definizioneespressa e per clausole generali dei crediti prededucibili.

Invero, l’art. 111, comma2, l.fall. ha avuto cura di precisare che sono considerati crediti prededucibili quellicosì qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o infunzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, così confermandoche il processo identificativo dell’istituto non promana da una ricognizione fattualein senso stretto, bensì da una particolare relazione, posta direttamentedall’intervento legislativo ovvero, nel sintagma, rimessa ai due criteri cronologico oteleologico affidati all’interprete.2.4.3.1.

Secondo un’acquisizione condivisa, si è intanto chiarito che nelleprocedure concorsuali, compresa quella di concordato, la prededuzione attribuiscenon una causa di prelazione «ma una precedenza processuale, in ragione dellastrumentalità dell'attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura,onde renderla più efficiente, atteso che, mentre il privilegio, quale eccezione alla"par condicio creditorum", riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certibeni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova inrapporto di accessorietà con il credito garantito poiché ne suppone l'esistenza e losegue» (cfr., da ultimo, Cass. n. 36755 del 2021, sulla scia di Cass., SU, n. 5685del 2015, per la non retroattività della norma istitutiva); la prededuzione semmaipuò aggiungersi alle cause legittime di prelazione nei rapporti interni alla categoriadei debiti di massa, in caso di insufficienza di attivo e se necessario procedere aduna gradazione pure nella soddisfazione dei creditori prededucibili, in quanto essa«attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull'intero patrimonio deldebitore e ha natura procedurale, perché nasce e si realizza in tale ambito e assisteil credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avutoorigine, venendo meno con la sua cessazione» (cfr. Cass. n. 15724 del 2019; Cass.n. 3020 del 2020; Cass. n. 10130 del 2021).Numero registro generale 14854/2019Numero sezionale 2317/2022Numero di raccolta generale 18345/2022Data pubblicazione 07/06/20222.4.3.2.

Benché sorta come (e ancora atteggiandosi a) modalità preferenzialedi pagamento, la prededuzione, in un sistema che ora promuove l’ingresso deldebitore nelle procedure concorsuali d’iniziativa propria ed a vocazione conservativao di continuità aziendale, ha tuttavia subito una inedita persistenza, divenendo dapiù evidente funzione retributiva dei costi della procedura (canalizzati entrosubprocedimenti ovvero di agile imputazione alle condotte, anche non negoziali, deisuoi organi) ad incentivo per la concorsualità anticipata.

Essa si ritrova, dunque,accostata al medesimo credito, ove non pagato in precedenza, ogni qual volta ilnesso con la stabilizzazione concorsuale sia riconosciuto, anche se la procedura, infunzione od in occasione della quale il credito è sorto, si sia nel frattempo esaurita,trascorrendo, però, in altra a vocazione liquidatoria ma alla prima collegata.

Lanozione unificante i tre titoli di prededuzione è, pertanto, la strumentalità agli scopidella procedura d’esordio che, nel concordato preventivo, coincidono con laristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, ai sensidell’art. 160, comma 1, lett. a), l.fall. ed in una essenziale destinazione dellaproposta ai creditori, deputati al suo esame e a deciderne le sorti, laddove, in sé, lamera instaurazione della procedura concorsuale ovvero l’anticipazione dei suoieffetti, frutto di un atto unilaterale del debitore (come nell’art. 161, comma 6,l.fall.), ha suscitato l’interrogativo di conformazione in fattispecie meritevole delrequisito ogni qual volta, e per definizione, quel tentativo di soluzione della crisi oinsolvenza non abbia avuto successo, trascorrendo in fallimento o altra proceduraomologa e dunque, in apparenza, quella strumentalità sia stata ex postsconfessata.2.5.

Tralasciando - perché non rilevante in relazione alla concreta fattispecie inesame ed al contraddittorio effettivamente sviluppatosi tra le parti - l’indagineriguardante il perimetro della prededuzione di fonte legale, maggiore interessemeritano gli altri due parametri della “occasionalità” e “funzionalità”.2.5.1.

Circa il primo, esso ha assunto ben presto, nella giurisprudenza dilegittimità, un connotato autonomo rispetto al secondo (per la rilevanza dellacongiunzione disgiuntiva nel testo, cfr. Cass. n. 5098 del 2014; Cass. n. 10130 del2021; Cass. n. 22670 del 2021), così declinandosi sia sul piano cronologico, sia perl’imputazione del rispettivo titolo all’attività degli organi della procedura stessa.

Ilpunto appare acquisito con chiarezza sin da Cass. n. 1513 del 2014, per la quale ilcriterio, per avere un senso compiuto, va integrato con il citato implicito elementosoggettivo, altrimenti apparendo esso «palesemente irragionevole in quantoNumero registro generale 14854/2019Numero sezionale 2317/2022Numero di raccolta generale 18345/2022Data pubblicazione 07/06/2022porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti inoccasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore nonfunzionali ad esigenze della stessa»; ne consegue che, almeno tendenzialmente, gliimpegni assunti dagli organi concorsuali, così come le obbligazioni geneticamentescaturenti dalla rispettiva attività, di per sé assorbono la funzionalità agli scopi dellaprocedura cui accedono, quali costi gravanti sulla stessa in quanto intrinsecamentesostenibili in vista delle sue finalità concorsuali.2.5.2.

La “funzionalità”, a sua volta, esprime un’attitudine di vantaggio per ilceto creditorio, compendiato nella stessa procedura concorsuale in cui esso èorganizzato, così attenendo a crediti maturati in capo a terzi, per prestazioni svolteanche prima dell’inizio della procedura e perciò al di fuori di un diretto controllo deirelativi organi ma comunque in una relazione di inerenza necessaria allo scopodell’iniziativa, più che al risultato; ne deriva, condividendo una riflessionedottrinale, l’opportuno riconoscimento che la nozione relazionale in esame non puòsussistere di per sé ed indifferentemente rispetto a più procedure concorsuali.

Sitratta di acquisizione di rilievo, poiché dà subito conto della necessità di sostanziarela funzionalità armonizzando la prestazione allo scopo per il quale è stata compiuta,non bastando di per sé che ad una procedura fenomenicamente ne segua altra, néinfatti tale sequenza trovando alcun riferimento normativo diretto e specifico.2.5.2.1.

Detta relazione, pur superando un primo approccio utilitaristico inconcreto e dunque della prospettiva di una verifica ex post del citato vantaggio, haassunto - nella varietà delle formule definitorie - un sostanziale assestamento entrouna qualità strumentale riconoscibile ex ante e per quanto con oscillazioni sullarappresentazione più o meno presunta e dunque automatica nel nesso con ilprosieguo concorsuale, specie se ad esito infausto; la funzionalità può dirsisussistente, allora, quando l’attività originante il credito sia ragionevolmenteassunta, nella prospettazione delle circostanze ad essa coeve, proprio perassecondare, con l’instaurazione o lo svolgimento della specifica proceduraconcorsuale cui è volta, le utilità (patrimoniali, aziendali, negoziali) su cui puòcontare tipologicamente, cioè secondo le regole del modello implicato, l’interamassa dei creditori, destinati a prendere posizione sulla proposta del debitore; ciòne permette l’assimilazione ad una nozione di costo esterno sostenibile al pari diquelli prodotti dalle attività interne degli organi concorsuali, se e quando potrannooperare.Numero registro generale 14854/2019Numero sezionale 2317/2022Numero di raccolta generale 18345/2022Data pubblicazione 07/06/20222.5.2.2.

Il parametro della funzionalità, in realtà, proprio per la sua nozioneintrinsecamente relazionale e la sua autonomia esige che se ne scolpiscano i confiniin una prospettiva di tripartizione più netta, e senza sovrapposizioni rispetto aglialtri due.

Lo sforzo disgiuntivo - cui con travaglio è comunque giunta questa Corte,nonostante accenti diversi - merita, infatti, di non essere abbandonato, sembrandodisorientante un’alternativa sincretistica che, pur corroborata dall’osservazionefenomenica del modo di porsi delle prestazioni originanti i crediti di terzi,sovrapponga sempre l’occasionalità agli altri parametri.

Il contesto di una proceduraconcorsuale (iniziata o aperta e fino alla sua chiusura) solo in via di fatto descrive,invero, negozi o condotte assunti sia direttamente dal debitore che, quandoinsediati, dagli organi della procedura stessa, in funzione codeterminativa;ipostatizzando, allora, la constatazione, inesorabilmente però l’occasionalitàsarebbe destinata a mescolarsi alla categoria degli atti legalmente compiuti (daldebitore) che, per come collocati nel concordato con riserva, costituiscono solo unavoce del più ampio catalogo delle (fonti di) prededuzioni qualificate da unadisposizione di legge.

Al contempo, la stessa occasionalità, ove riferita più ingenerale agli atti del debitore in procedura, genererebbe comunque un bisogno difiltro per evitarne che, appunto, de plano, ogni sua condotta generi la precedenzaprocessuale solutoria, con effetti anche nella eventuale procedura successiva,sottraendo significato proprio a quelle ipotesi ben specifiche (come, ad esempio,per i finanziamenti ex artt. 182-quater e 182-quinquies l.fall.) per le quali la leggeconcorsuale impone più severamente la sussistenza di fattori sostanziali, prospetticied autorizzatori.2.6.

Non può sostenersi, poi, che l’accesso (su mera domanda) alla proceduradi concordato realizzi in quanto tale, sempre e comunque, un vantaggio per icreditori, apparendo fallace l’argomento della cristallizzazione della massa passiva edella retrodatazione del periodo sospetto, ove segua il fallimento (o equivalenteprocedura d’insolvenza) ai fini dell’esercizio delle azioni revocatorie.

Vale, sul puntoe piuttosto, l’osservazione che anche la regola giuridica della continuità fraprocedure non assicura alcuna portata preservativa, dal punto di vista economico,al valore dell’impresa debitrice in prospettiva liquidatoria, a fronte del differimentocosì ancora protratto del soddisfacimento dei creditori, cui si applica dalla domandadel debitore anche il blocco degli interessi ex art. 55 l.fall. mentre già dallapubblicazione nel registro delle imprese essi perdono la possibilità di agire inexecutivis e per converso il rischio di devalorizzazione della stessa consistenza dellaNumero registro generale 14854/2019Numero sezionale 2317/2022Numero di raccolta generale 18345/2022Data pubblicazione 07/06/2022massa attiva appare anzi crescere all’incremento di crediti prededuttivi che nontrovino corrispettivo in altrettante addizioni patrimoniali.2.7.

Il superamento della tesi della utilità in concreto e del suo riscontro expost quale criterio attributivo della funzionalità della prestazione ad una proceduraconcorsuale seguita ad un’altra, diversa da quella per la quale il terzo ha effettuatola propria attività o ceduto beni o erogato servizi, ha pure indotto le Sezioni Unite diquesta Corte, nella medesima pronuncia n. 42093 del 2021, ad aggiornare lavariegata trama con cui la consecuzione tra procedure è venuta alimentandoindirizzi non coincidenti.2.7.1.

Il presupposto comune è che la prededuzione, per sua natura accordataad un credito nel contesto processuale in cui il relativo titolo trae origine(includendone l’area preparatoria), sopravvive in una procedura concorsualediversa che segua la precedente solo se sussista una consecuzione fra le stesse; laprecedenza di pagamento così riservata al credito di massa permane anche al difuori del perimetro procedurale d’insorgenza, ed in rapporto ai cui scopi l’attività siastata prestata, se la finale regolazione della procedura di sbocco disciplini unfenomeno giuridico unitario, per identità di soggetti e di requisito oggettivo.2.7.2.

La divergenza d’indirizzo non riguarda la nozione organizzativa dellaconsecuzione tra procedure, cui questa Corte, in più pronunce, ha offerto elementidi identificazione univoci, in via interpretativa e poi con il supporto dellacodificazione del canone nell’art. 69-bis l.fall..

Così, la retrodatazione dei termini dicui all'art. 67 l.fall., trova applicazione anche ove la prima sia un'amministrazionecontrollata e l'ultima una procedura il cui presupposto oggettivo sia costituito dallostato d'insolvenza, poiché «la continuità non si risolve, in questi casi, in un merodato temporale, ma si configura come fattispecie di effettiva consecuzione pereffetto del negativo sviluppo della condizione di temporanea difficoltà denunciatadall'imprenditore che chiede il beneficio dell'amministrazione controllata, laddove siriveli erronea la prognosi di risanamento alla base di questa» (cfr. Cass. n. 4482 del2021; Cass. n. 24861 del 2015).

Si è poi ripetuto che la consecuzione tra procedureconcorsuali è «un fenomeno [di] collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, voltea regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art.69-bis l.fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi aconsecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale» (cfr. Cass. n.15724 del 2019); parimenti, nemmeno è decisivo l’intervallo temporale in sé tra lachiusura di una procedura e la dichiarazione di fallimento, «purché si tratti di unNumero registro generale 14854/2019Numero sezionale 2317/2022Numero di raccolta generale 18345/2022Data pubblicazione 07/06/2022intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non costituire esso stessoelemento dimostrativo dell'intervenuta variazione dei presupposti delle dueprocedure» (cfr. Cass. n. 6290 del 2018; Cass. n. 33402 del 2021).2.7.3.

La più significativa divergenza è sorta, invece, ove la descritta regoladella consecutività, essenziale ai fini di verificare la persistenza prededuttiva di uncredito oltre il contesto concorsuale in cui sia maturato, è stata fatta propria da unindirizzo che, pur accogliendone la nozione sostanziale, l’ha applicata oltre leesplicite previsioni normative dettate in tema di periodo sospetto per le azionirevocatorie e decorrenza degli accessori del credito.

Per tale opzione, accertata laconsecutività fra concordato e procedura successiva, in difetto di «una discontinuitànell’insolvenza», la sovrapponibilità del presupposto oggettivo basterebbe adeterminare anche il carattere prededucibile del credito, pure se la domanda,dichiarata inammissibile ex art. 162 l.fall., non sia sfociata in un'apertura dellarelativa procedura, stante la pronuncia del fallimento.

All’opposto si situano lepronunce che, ponendo in discussione che la fase preconcordataria sia assimilabilead ogni effetto al regime pieno del concordato preventivo, oltre, cioè, i riferimentinormativi estensivi (come l’art. 168 l.fall.), dubitano dell’esistenza di una nozioneunica di continuità, la quale esigerebbe, invece, - oltre all’identico elementooggettivo - anche una evoluzione formale della procedura, almeno ammessa aisensi dell’art. 163 l.fall..

In altri termini, il credito sorto pendente la domanda diconcordato ex art. 161, comma 6, l.fall. sarebbe carente del requisito dellafunzionalità - al fine della sua collocazione in prededuzione nel successivo fallimento(o altra procedura liquidatoria) - stante la discontinuità formale tra concordato efallimento quando, proprio accaduto nel caso di specie (cfr. quanto rinvenibile allapag. 14 del ricorso), il primo non sia stato ammesso.2.7.4.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 42093 del 2021 già ampiamenterichiamata, hanno preferito la descritta, seconda, opzione interpretativa, sebbenecon alcune precisazioni, potendo in essa la regola relazionale alla base dellafunzionalità assumere maggiore coerenza, proprio perché costruita come clausolagenerale, rispetto all’apprezzamento di tutte le prestazioni collegate all’attività -negoziale o non - del debitore direttamente strumentali agli scopi della proceduraconcorsuale, rendendola cioè possibile, dunque agevolandone l’instaurazione o laprosecuzione in termini di adeguatezza.2.7.4.1.

La funzionalità, infatti, come parametro direttamente attributivo,appare per un verso antitetica al riconoscimento de plano di un creditoNumero registro generale 14854/2019Numero sezionale 2317/2022Numero di raccolta generale 18345/2022Data pubblicazione 07/06/2022prededucibile solo perché afferente ad una prestazione che si sia inseritafenomenicamente nell’iter che ha condotto ad una procedura ovvero ne sia statacoeva, esigendo piuttosto - a necessario elemento integrativo - che il rapporto diinerenza alle finalità della procedura al cui vantaggio è stata rivolta trovi unapprezzamento anche nella transizione verso altra procedura che segua la prima,specie quando ne sia la conferma d’insuccesso del relativo progetto ristrutturativo.A tale requisito assolve la consecutività dei procedimenti, con l’avvertenza che ilprimo di essi, per quanto ad esito infausto, sia progredito oltre il mero accesso,raggiungendo almeno gli obiettivi minimali che lo caratterizzano tipologicamente,cioè possa dirsi, quanto al concordato, procedura concorsuale pervenuta alla fase dipossibile coinvolgimento dei creditori.2.7.4.2.

In questo senso, hanno precisato le Sezioni Unite, la consecutività -ove la questione riguardi la prededuzione e dunque in assenza di una norma piùspecifica - non si limita a postulare l’identità dell’elemento oggettivo su cui sonofondate le procedure in sequenza, ma esige che tra di esse non vi sia discontinuitàanche organizzativa, ricorrente invece quando la prima non sia avanzata oltre ladomanda del debitore ed infatti nemmeno sia stata aperta, così non raggiungendo ilsuo scopo; per converso, la medesima consecutività, con pienezza dei suoi effetti,coinvolge - principio o postulato che sia - in primo luogo le sole zone concorsualiper le quali è stata espressamente dettata, come avvenuto con l’art. 69-bis l.fall., alculmine di un percorso tutto orientato alla tutela della massa dei creditori, e non delsingolo, esito agevolmente desumibile dalla ratio che sorregge la retrodatazione delperiodo sospetto (cfr. Cass. n. 25728 del 2016), per la quale è stato precisato che ilfatto stesso che un'ammissione vi sia stata impone di considerare la successivadichiarazione di fallimento come conseguenza di quel medesimo stato d'insolvenzache ha costituito il fondamento oggettivo del concordato preventivo (cfr. Cass. n.8439 del 2012; Cass. n. 7324 del 2016); mentre per l’amministrazione controllataoccorre dimostrare l’assenza di soluzione di continuità rispetto al fallimento (cfr.Cass. n. 1300 del 2013); identica considerazione è stata ribadita in punto dicomputo degli interessi dei crediti insinuati al passivo, fatto decorrere dalla primaprocedura, quale iniziata con domanda (cfr. Cass. n. 18437 del 2010).2.7.4.3.

Posto che, per altro verso, la successione fra procedure non è diostacolo, ancora di per sé, al riconoscimento della utilità per i creditori di unaprestazione esaurita nel contesto della prima di esse, la conferma dellosmarcamento dalla relativa valutazione ex post (che condurrebbe a negare sempre,Numero registro generale 14854/2019Numero sezionale 2317/2022Numero di raccolta generale 18345/2022Data pubblicazione 07/06/2022con il fallimento, l’utilità in concreto) esige che comunque sussista un meno incertoindice di collegamento tra il fatto genetico sopravvissuto come titolo del creditoalfine avanzato in prededuzione e la persistenza, riconoscibile anche nella nuovaprocedura, della adeguatezza della prestazione all’intera vicenda concorsuale,iniziata con un progetto e terminata con esito del tutto diverso da quello per il qualela prestazione del terzo era avvenuto; non appare dunque sufficiente che,meccanicamente, l’apporto di terzi abbia permesso l’instaurazione in sé solaconsiderata della prima procedura se poi essa, interrotta giudizialmente ocomunque non proseguita per scelta dello stesso debitore, non realizzi alcunintegrale continuum con la procedura seguente, omettendo di attuarvi altresì unariconoscibile traslazione di risorse e valori aziendali alla cui riorganizzazione infunzione concorsuale (cioè con una conduzione secondo le rispettive regole edeffetti pieni) l’apporto del terzo era stato finalizzato ed al cui obiettivo la relativaprestazione non abbia affatto contribuito; diversamente, la consecuzione traprocedure, pur sussistente quale rinnovata prosecuzione di un regime concorsuale,si evidenzierebbe come consegna programmaticamente ritardata alla procedurafinale liquidatoria di un’impresa per la quale l’originario istituto concordatizio haacquisito apporti di terzi ma non li ha trasformati in un innesto strumentale agliscopi della prima procedura, mai raggiunti e la cui finalità essenziale è quella di fardecidere ai creditori, cui la proposta è diretta (come ripetono inequivocamente gliartt. 160, comma 1, 171, comma 2, 175, comma 1 [e comma 5], 177 comma 1,178 [rubrica l.fall.), la convenienza o meno di una ristrutturazione fondata su unpiano realizzabile.

Ciò giustifica la necessità che il concordato sia stato almenoaperto, evitando che crediti ad esso meramente adiacenti trovino pari trattamentorispetto a crediti invece già interni al concorso pieno.2.7.5.

In definitiva, quindi, la risposta alla domanda di prededuzione impone ilricorso al parametro della funzionalità ove la prestazione di terzi impatti sul difettodi norme che già qualifichino il credito alla stregua di disposizioni specifiche dilegge, ex art. 111, comma 2, prima parte, l.fall.; e si tratta di risposta necessaria,fin dalla constatazione letterale che è la stessa legge fallimentare, compiuta con ild.lgs. n. 5 del 2006 la scelta di emancipazione della prededuzione dal ristrettoambito del debiti di massa generati dagli organi fallimentari, a sovraimporre nellanovella un criterio normativo di secondo grado alla nozione (sono considerati creditiprededucibili) rispetto all’ordinario statuto che ciascun credito comunque non perdeanche nel concorso, se vero ed esistente, oltre che opponibile rispetto all’ordinarioNumero registro generale 14854/2019Numero sezionale 2317/2022Numero di raccolta generale 18345/2022Data pubblicazione 07/06/2022statuto che ciascun credito comunque non perde anche nel concorso, se vero edesistente, oltre che opponibile.2.8.

I principi tutti di Cass., SU, n. 42093 del 2021 fin qui esposti, che ilCollegio condivide ed intende ribadire, - non offrendo le argomentazioni dellecensure in esame elementi idonei a rimeditarli - conducono, allora, alla declaratoriadi inammissibilità dei motivi in esame.2.8.1.

Questi ultimi, infatti, oltre a non riportare (in evidente violazione, quindi,del principio di autosufficienza del ricorso) quale sarebbe stato il contenuto dellaproposta e del piano concordatari, eventualmente depositati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. dopola sua domanda ex art. 161, comma 6, l.fall. (precludendo, così, a questa Corte diverificare l’affermazione della ricorrente secondo cui la scelta, operata dallamedesima [OSCURATO:SOCIETA]., di non sciogliersi dai contratti descritti in precedenza erarispondente all’interesse della massa dei creditori), postulano un concetto diconsecuzione delle procedure non coerente con i princìpi predetti: basti soloconsiderare che, nella specie, alla domanda di concordato ex art. 161, comma 6,l.fall. nemmeno aveva fatto seguito l’ammissione alla (rectius: apertura della)procedura minore, sicché, nessuna funzionalità, nei termini di cui si è ampiamentedetto, poteva riconoscersi, anche in astratto, all’avvenuto adempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. alle prestazioni sulla stessa gravanti in relazione al contratto dallamedesima intrattenuto con la [OSCURATO:SOCIETA]. anteriormente all’avvenuta suarisoluzione per inadempimento (con conseguente insorgere del credito darestituzione per equivalente insinuato dalla odierna ricorrente) della società poifallita.

Nessuna decisività, quindi, rivestirebbe, in relazione a quanto lamentato conil secondo motivo di ricorso, l’accertare se il trasferimento della proprietà dei moduliprefabbricati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si era perfezionato anteriormente allapresentazione della domanda concordataria ex art. 161, comma 6, l.fall. dellaB.[OSCURATO:SOCIETA]., o pendente l’iter della stessa.2.8.2.

La medesima [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., peraltro, mostra di escludere (in ciòcondivisibilmente) l’utilizzabilità, al fine del riconoscimento della prededuzione comeinvocata, della diversa previsione di cui all’art. 103 l.fall., mentre certamente non siè al cospetto di un’obbligazione contratta dagli organi della procedura minore,sicché anche il parametro della occasionalità di cui all’art. 111, ultimo comma, l.fall.resta inapplicabile.2.8.3.

In definitiva, quindi, le censure della menzionata ricorrente si risolvono,sostanzialmente, in contestazioni delle valutazioni meritali del giudice a quo,Numero registro generale 14854/2019Numero sezionale 2317/2022Numero di raccolta generale 18345/2022Data pubblicazione 07/06/2022mirando, affatto inammissibilmente in questa sede, a ridiscuterne gli esiti allastessa sfavorevoli sostituendoli con una diversa valutazione più consona alle proprieaspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché lepiù recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 7119 del 2020; Cass. n. 32026 del2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022;Cass. n. 3156 del 2022; Cass. n. 13408 del 2022; Cass. n. 15022 del 2022).3.

Pertanto, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. va dichiarato inammissibile,restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio disoccombenza, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo(cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento,da parte della medesima ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie osopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la condannaal pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dal fallimentoB.[OSCURATO:SOCIETA]., che si liquidano in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta ilcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile dellaCorte Suprema di cassazione, il 3 giugno 2022.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e rappresentante pro tempore rag. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procure speciali allegate in calce, rispettivamente, alricorso ed alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 3 agosto 2020,dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con i qualielettivamente domicilia presso lo studio della seconda in Roma, alla via Berengarion. 10.- ricorrente -controrappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Parma, alBorgo XX Marzo n. 7.- controricorrente -Numero registro generale 14854/2019Numero sezionale 2317/2022Numero di raccolta generale 18345/2022Data pubblicazione 07/06/2022avverso il decreto, n. cronol. 2637/2019, del [OSCURATO:PERSONA] depositato indata [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 03/06/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., premettendo di aver venduto, con patto di riservatodominio, alla [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis alcuni moduli abitativi prefabbricati e di averincassato unicamente un acconto sul prezzo, promosse opposizione, ex art. 98l.fall., avverso lo stato passivo del fallimento (dichiarato dal Tribunale di Parma il 23marzo 2018) di quest’ultima società lamentando esserle stata ingiustamente negatala collocazione in prededuzione, asseritamente spettantele ex art. 111 l.fall., delproprio credito, invocato a titolo di equivalente pecuniario o di risarcimento per lamancata restituzione dei beni o, in subordine, per il saldo prezzo, ed ammesso inchirografo in ragione di € 112.797,54.1.1. L’adito Tribunale di Parma, con decreto del 2.4.2019, reso nelcontraddittorio con il costituitosi fallimento, respinse quella opposizione, ritenendo,con motivazione parzialmente diversa, sul punto, da quella adottata dal giudicedelegato, che: i) il patto di riservato dominio era opponibile al fallimento; ii) lavendita con riserva di proprietà si era risolta di diritto per inadempimento dellasocietà poi fallita; iii) l’opponente aveva maturato il credito di restituzione perequivalente, da considerarsi, tuttavia, non prededucibile, ex art. 103 l.fall., perchéil fallimento mai aveva conseguito il possesso dei moduli prefabbricati predetti, néex art. 111 l.fall., atteso il difetto del necessario nesso strumentale con lo scopodella procedura.2. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,affidato a due motivi, illustrato anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..Ha resistito, con controricorso, corredato da analoga memoria, il fallimento.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente:I) «Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge (artt. 103, comma 2,111, comma 2, e 169-bis L.F., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)». Siascrive al tribunale: i) di non aver valorizzato alcune circostanze (il collegamentofunzionale tra il contratto di subfornitura - tipologicamente ascrivibile alla venditacon patto di riservato dominio - intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 14854/2019Numero sezionale 2317/2022Numero di raccolta generale 18345/2022Data pubblicazione 07/06/2022in bonis e quello di appalto di opera pubblica precedentemente stipulato daquest’ultima con [OSCURATO:SOCIETA].; la perdurante efficacia di entrambii contratti al momento della presentazione della domanda di concordato, ex art.161, comma 6, l.fall., della [OSCURATO:SOCIETA]. e durante tutto l’iter della stessa; la scelta,operata dalla medesima [OSCURATO:SOCIETA]. di non sciogliersi dai predetti contratti perchérispondenti all’interesse della massa) idonee a superare il suo rilievo circa laeccentricità dell’obbligazione di cui si discute rispetto agli interessi della massa deicreditori, di talché essa sarebbe stata priva del nesso funzionale indispensabile perriconoscerle natura prededucibile ex art. 111 l.fall.; ii) di aver sindacato lasussistenza, o meno, del possesso dei menzionati moduli in capo al fallimento,mentre era pacifico che questi ultimi non erano acquisibili alla massa perché inpossesso di terzi ([OSCURATO:SOCIETA].) già durante la proceduraconcordataria; iii) di non aver considerato che l’avere la [OSCURATO:SOCIETA]. deciso di nonusufruire della facoltà, riconosciutale dall’art. 169-bis l.fall., di richiedere altribunale la sospensione o lo scioglimento del contratto di subfornitura,evidentemente valutandolo come essenziale ai fini dell’esecuzione del contrattopubblico in essere con [OSCURATO:SOCIETA]. (alla quale i moduliprefabbricati suddetti avrebbero dovuto - come effettivamente avvenuto - essereconsegnati), ancor più comprovava la prededucibilità del credito azionato dalla [OSCURATO:SOCIETA].; iv) di aver effettuato una lettura fuorviante dell’art. 169-bis l.fall.,limitando la prededuzione ivi sancita ai soli crediti nascenti da obbligazioni aventifonte nell’esecuzione del contratto, escludendo quelli originati dalla sua risoluzioneper inadempimento in danno del contraente in bonis;II) «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.)», contestandosi altribunale di non aver considerato la circostanza, asseritamente decisiva per ilriconoscimento, in favore della odierna ricorrente, della invocata collocazione inprededuzione del suo credito, e dibattuta tra le parti, che solo durante la proceduraconcordataria, il 20 febbraio 2018, si era verificato il trasferimento “a non domino”della proprietà dei moduli prefabbricati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla Autostrada delBrennero s.p.a..2. Allo scrutinio di tali doglianze, che può essere unitario, in ragione dellaconnessione tra esse esistente, è opportuno premettere che il tribunale haaccertato, in fatto, che: i) [OSCURATO:SOCIETA]., quale aggiudicataria di un contratto diappalto ad evidenza pubblica commissionato da [OSCURATO:SOCIETA].,Numero registro generale 14854/2019Numero sezionale 2317/2022Numero di raccolta generale 18345/2022Data pubblicazione 07/06/2022aveva stipulato, con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., un subcontratto (il 14 luglio 2017,sottoscritto per accettazione il successivo 25 luglio), in forza del quale quest’ultimasi era impegnata a fornire “propri componibili prefabbricati metallici coibentati…., ditipo mobile, removibile” alla suddetta committente finale. [OSCURATO:SOCIETA]., poi, avevapagato l’acconto e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva consegnato i prefabbricati tra il 3 ed il23 novembre 2017; ii) il 16 gennaio 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva depositato l’istanza diassegnazione dei termini, ex art. 161, comma 6, l.fall.; iii) la medesima società,inoltre, non aveva rispettato la scadenza, prevista per il 31 gennaio 2018, per ilpagamento della prima rata in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sicché quest’ultima, il16 febbraio 2018, avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nelcontratto tra esse sottoscritto, aveva risolto il contratto stesso per inadempimentodella controparte; iii) il 23 marzo 2018 la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata dichiarata fallita.2.1. Su tali premesse, il giudice di merito - per quanto qui ancora di interesse -ha considerato la vendita con riserva di proprietà di cui al suddetto contrattointercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. risoltasi di diritto perinadempimento della prima, poi fallita, ed il maturato credito di restituzione perequivalente della seconda non prededucibile, ex art. 103 l.fall., perché il fallimentomai aveva conseguito il possesso dei moduli prefabbricati predetti, né ex art. 111l.fall., atteso il difetto del necessario nesso strumentale con lo scopo dellaprocedura.2.2. Fermo quanto precede, i motivi oggi prospettati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.muovono chiaramente dal presupposto secondo cui, nella specie, il proprio credito,ammesso esclusivamente in chirografo, doveva considerarsi prededucibile, ex art.111 l.fall., perché sorto «non solo in funzione bensì anche in occasione dellaprocedura concordataria», attesi: i) il collegamento funzionale, a suo dire esistente,tra il menzionato contratto intercorso tra l’odierna ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA]. inbonis e quello di appalto di opera pubblica precedentemente stipulato daquest’ultima con [OSCURATO:SOCIETA].; ii) la perdurante efficacia dientrambi i contratti al momento della presentazione della domanda di concordato,ex art. 161, comma 6, l.fall., della [OSCURATO:SOCIETA]. e durante tutto l’iter della stessa; iii)la scelta, operata dalla medesima [OSCURATO:SOCIETA]., di non sciogliersi dai predetticontratti perché rispondenti all’interesse della massa. Conferma di taleconvincimento si rinviene - ha proseguito la ricorrente - nell’assunto che «ilprincipio, di conio giurisprudenziale, di consecuzione delle procedure concorsuali,positivizzato, ora, dall’art. 69-bis, comma 2, L.F., trova applicazione anche se allaNumero registro generale 14854/2019Numero sezionale 2317/2022Numero di raccolta generale 18345/2022Data pubblicazione 07/06/2022domanda di concordato con riserva non segua l’ammissione» (cfr. pag. 14 delricorso).2.3. Le corrispondenti doglianze, tuttavia, si rivelano complessivamenteinammissibili per le dirimenti ragioni di cui appresso.2.3.1. Innanzitutto, esse non riportano quale sarebbe stato il contenuto dellaproposta e del piano concordatari, eventualmente depositati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. dopola sua domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., alla quale, come ragionevolmenteemerge da quanto si è appena detto, non aveva fatto seguito la formaleammissione della stessa alla procedura concorsuale minore. Tale carenza del ricorsonon consente, dunque, a questa Corte di verificare l’affermazione della ricorrentesecondo cui la scelta, operata dalla medesima [OSCURATO:SOCIETA]., di non sciogliersi daicontratti predetti era rispondente all’interesse della massa dei creditori.2.4. Nemmeno convincono, poi, le già riportate spiegazioni con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. ha inteso supportare la propria affermazione secondo cui il suo creditodoveva considerarsi prededucibile perché sorto «non solo in funzione bensì anche inoccasione della procedura concordataria».2.4.1. In proposito, è doveroso rimarcare che, con la recente sentenza del 31dicembre 2021, n. 42093, le Sezioni Unite di questa Corte - al fine di dirimere lecontroverse questioni sottopostele dall’ordinanza di rimessione n. 10885 del 2021 -hanno svolto una dettagliata ricostruzione sistematica dell’istituto dellaprededuzione e della consecuzione di procedure concorsuali, le cui argomentazionidi carattere generale si rivelano estremamente utili anche nella odierna fattispecie(seppure diversa da quella ivi decisa).2.4.2. In quella sede, infatti, si è rimarcato, tra l’altro, che, secondo il testodell’art. 111 l.fall. anteriore alla riforma del d.lgs. n.5 del 2006, la prededuzioneindicava una specifica modalità prioritaria di pagamento delle spese afferentiall’attività degli organi fallimentari e dei debiti contratti dalla relativaamministrazione, inclusi quelli dell’esercizio provvisorio, mediante uno svincolosolutorio rispetto alla fase del riparto, posto che era essenzialmente il giudicedelegato a disporne il pagamento con decreto, individuatane la consistenza dicrediti verso la massa (o debiti di massa). La formula della preferenza era ripresadall’art. 2777 cod. civ. (relativo alle spese di giustizia di cui agli artt. 2755 e 2770cod. civ.), riconoscendo alla funzione distributiva, ivi regolata per il processoesecutivo individuale, un’identità di ratio rispetto a quello fallimentare, appuntoun’esecuzione collettiva. La sottrazione, per tale aspetto, al regime del concorso eNumero registro generale 14854/2019Numero sezionale 2317/2022Numero di raccolta generale 18345/2022Data pubblicazione 07/06/2022alla regola della par condicio, finì con l’evidenziare, peraltro, la difficoltà diconciliare una semplice nozione contabile di mero “costo della procedura” con ilriconoscimento della medesima preferenza di pagamento progressivamenteinvocata per tutte le obbligazioni sorte sì dopo l’apertura del fallimento ma pereffetto di “atti utili” o comunque di “condotte oggettivamente riferibili ai suoiorgani”, in relazione cioè alle attività, solo perché funzionali alla liquidazione deibeni. In seguito, accertata la continuità della stessa crisi economico-finanziariadapprima regolata con l’amministrazione controllata, la prededuzione furiconosciuta nel successivo fallimento anche quanto ai debiti contratti prima,sussistendo «l'identità delle cause del dissesto che ha dato luogo alle varieprocedure, dovendo sussistere tra [esse] non solo un nesso di consecutività, maanche di interdipendenza» (cfr. Cass. n. 8164 del 1999), premiandosi in tal modo laconservazione del valore economico nell’interesse dei creditori. La medesimaesclusione di una soluzione di continuità ha in parallelo sorretto l’estensione delleazioni d’inefficacia per gli atti revocabili così che «il computo a ritroso del cosiddetto"periodo sospetto", ex art. 67 legge fall., inizia a decorrere dal decreto diammissione alla prima procedura» (cfr. Cass. n. 12536 del 1998; Cass. n. 11210del 2000).2.4.2.1. Nel presupposto che la prosecuzione dell’attività d’impresa noncostituisse una delle finalità del concordato (anzi estranea ed eventuale. Cfr. Cass.n. 11216 del 1995; Cass. n. 6352 del 1997), per esso la prededuzione era invececoncessa con assoluta parsimonia, secondo il principio per cui i crediti relativi allagestione ed all'esercizio dell'impresa in tale regime «non sono prededucibili nellaripartizione dell'attivo relativa al successivo fallimento, stante il carattere solutorioche assume tale procedura, per la quale non è prevista una gestione provvisorianell'interesse della massa dei creditori», salvo che per le spese dell'ufficio preposto,perché «sia il commissario giudiziale sia il liquidatore, nel caso di cui all'art. 182legge fallimentare, agiscono proprio nell'interesse della massa» (cfr. Cass. n. 5753del 1983; Cass. n. 3325 del 1988; Cass. n. 8013 del 1992); l’eccezione era peròcostituita da una domanda che avesse fatto della continuazione un elementoessenziale della proposta di concordato (cfr. Cass. n. 1513 del 2014), cioè «oggettodell'ammissione da parte del tribunale nonché dell'approvazione da parte deicreditori e ... dell'omologazione finale» (cfr. Cass. n. 7140 del 1996).2.4.2.2. Al di fuori delle ipotesi descritte, i debiti assunti autonomamente nelproprio interesse dal soggetto insolvente, prima dell’instaurazione del concorsoNumero registro generale 14854/2019Numero sezionale 2317/2022Numero di raccolta generale 18345/2022Data pubblicazione 07/06/2022ovvero anche dopo, nei limitati ambiti di amministrazione consentitagli, eranoesclusi dal perimetro della prededuzione, conciliandosi rigorosamente lapreferenzialità con i soli atti diretti a realizzare l’obiettivo della conduzione ottimaledella procedura e del miglior soddisfacimento dei creditori, prerogativa di azioneriservata alle competenze degli organi.2.4.3. La riscrittura degli artt. 111 e 111-bis l.fall. ad opera del d.lgs. n. 5 del2006 (e del d.lgs. n. 169 del 2007) ha ridefinito il contesto delle regole e si ècompendiata - per quanto di specifico interesse in questa sede - in una definizioneespressa e per clausole generali dei crediti prededucibili. Invero, l’art. 111, comma2, l.fall. ha avuto cura di precisare che sono considerati crediti prededucibili quellicosì qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o infunzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, così confermandoche il processo identificativo dell’istituto non promana da una ricognizione fattualein senso stretto, bensì da una particolare relazione, posta direttamentedall’intervento legislativo ovvero, nel sintagma, rimessa ai due criteri cronologico oteleologico affidati all’interprete.2.4.3.1. Secondo un’acquisizione condivisa, si è intanto chiarito che nelleprocedure concorsuali, compresa quella di concordato, la prededuzione attribuiscenon una causa di prelazione «ma una precedenza processuale, in ragione dellastrumentalità dell'attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura,onde renderla più efficiente, atteso che, mentre il privilegio, quale eccezione alla"par condicio creditorum", riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certibeni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova inrapporto di accessorietà con il credito garantito poiché ne suppone l'esistenza e losegue» (cfr., da ultimo, Cass. n. 36755 del 2021, sulla scia di Cass., SU, n. 5685del 2015, per la non retroattività della norma istitutiva); la prededuzione semmaipuò aggiungersi alle cause legittime di prelazione nei rapporti interni alla categoriadei debiti di massa, in caso di insufficienza di attivo e se necessario procedere aduna gradazione pure nella soddisfazione dei creditori prededucibili, in quanto essa«attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull'intero patrimonio deldebitore e ha natura procedurale, perché nasce e si realizza in tale ambito e assisteil credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avutoorigine, venendo meno con la sua cessazione» (cfr. Cass. n. 15724 del 2019; Cass.n. 3020 del 2020; Cass. n. 10130 del 2021).Numero registro generale 14854/2019Numero sezionale 2317/2022Numero di raccolta generale 18345/2022Data pubblicazione 07/06/20222.4.3.2. Benché sorta come (e ancora atteggiandosi a) modalità preferenzialedi pagamento, la prededuzione, in un sistema che ora promuove l’ingresso deldebitore nelle procedure concorsuali d’iniziativa propria ed a vocazione conservativao di continuità aziendale, ha tuttavia subito una inedita persistenza, divenendo dapiù evidente funzione retributiva dei costi della procedura (canalizzati entrosubprocedimenti ovvero di agile imputazione alle condotte, anche non negoziali, deisuoi organi) ad incentivo per la concorsualità anticipata. Essa si ritrova, dunque,accostata al medesimo credito, ove non pagato in precedenza, ogni qual volta ilnesso con la stabilizzazione concorsuale sia riconosciuto, anche se la procedura, infunzione od in occasione della quale il credito è sorto, si sia nel frattempo esaurita,trascorrendo, però, in altra a vocazione liquidatoria ma alla prima collegata. Lanozione unificante i tre titoli di prededuzione è, pertanto, la strumentalità agli scopidella procedura d’esordio che, nel concordato preventivo, coincidono con laristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, ai sensidell’art. 160, comma 1, lett. a), l.fall. ed in una essenziale destinazione dellaproposta ai creditori, deputati al suo esame e a deciderne le sorti, laddove, in sé, lamera instaurazione della procedura concorsuale ovvero l’anticipazione dei suoieffetti, frutto di un atto unilaterale del debitore (come nell’art. 161, comma 6,l.fall.), ha suscitato l’interrogativo di conformazione in fattispecie meritevole delrequisito ogni qual volta, e per definizione, quel tentativo di soluzione della crisi oinsolvenza non abbia avuto successo, trascorrendo in fallimento o altra proceduraomologa e dunque, in apparenza, quella strumentalità sia stata ex postsconfessata.2.5. Tralasciando - perché non rilevante in relazione alla concreta fattispecie inesame ed al contraddittorio effettivamente sviluppatosi tra le parti - l’indagineriguardante il perimetro della prededuzione di fonte legale, maggiore interessemeritano gli altri due parametri della “occasionalità” e “funzionalità”.2.5.1. Circa il primo, esso ha assunto ben presto, nella giurisprudenza dilegittimità, un connotato autonomo rispetto al secondo (per la rilevanza dellacongiunzione disgiuntiva nel testo, cfr. Cass. n. 5098 del 2014; Cass. n. 10130 del2021; Cass. n. 22670 del 2021), così declinandosi sia sul piano cronologico, sia perl’imputazione del rispettivo titolo all’attività degli organi della procedura stessa. Ilpunto appare acquisito con chiarezza sin da Cass. n. 1513 del 2014, per la quale ilcriterio, per avere un senso compiuto, va integrato con il citato implicito elementosoggettivo, altrimenti apparendo esso «palesemente irragionevole in quantoNumero registro generale 14854/2019Numero sezionale 2317/2022Numero di raccolta generale 18345/2022Data pubblicazione 07/06/2022porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti inoccasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore nonfunzionali ad esigenze della stessa»; ne consegue che, almeno tendenzialmente, gliimpegni assunti dagli organi concorsuali, così come le obbligazioni geneticamentescaturenti dalla rispettiva attività, di per sé assorbono la funzionalità agli scopi dellaprocedura cui accedono, quali costi gravanti sulla stessa in quanto intrinsecamentesostenibili in vista delle sue finalità concorsuali.2.5.2. La “funzionalità”, a sua volta, esprime un’attitudine di vantaggio per ilceto creditorio, compendiato nella stessa procedura concorsuale in cui esso èorganizzato, così attenendo a crediti maturati in capo a terzi, per prestazioni svolteanche prima dell’inizio della procedura e perciò al di fuori di un diretto controllo deirelativi organi ma comunque in una relazione di inerenza necessaria allo scopodell’iniziativa, più che al risultato; ne deriva, condividendo una riflessionedottrinale, l’opportuno riconoscimento che la nozione relazionale in esame non puòsussistere di per sé ed indifferentemente rispetto a più procedure concorsuali. Sitratta di acquisizione di rilievo, poiché dà subito conto della necessità di sostanziarela funzionalità armonizzando la prestazione allo scopo per il quale è stata compiuta,non bastando di per sé che ad una procedura fenomenicamente ne segua altra, néinfatti tale sequenza trovando alcun riferimento normativo diretto e specifico.2.5.2.1. Detta relazione, pur superando un primo approccio utilitaristico inconcreto e dunque della prospettiva di una verifica ex post del citato vantaggio, haassunto - nella varietà delle formule definitorie - un sostanziale assestamento entrouna qualità strumentale riconoscibile ex ante e per quanto con oscillazioni sullarappresentazione più o meno presunta e dunque automatica nel nesso con ilprosieguo concorsuale, specie se ad esito infausto; la funzionalità può dirsisussistente, allora, quando l’attività originante il credito sia ragionevolmenteassunta, nella prospettazione delle circostanze ad essa coeve, proprio perassecondare, con l’instaurazione o lo svolgimento della specifica proceduraconcorsuale cui è volta, le utilità (patrimoniali, aziendali, negoziali) su cui puòcontare tipologicamente, cioè secondo le regole del modello implicato, l’interamassa dei creditori, destinati a prendere posizione sulla proposta del debitore; ciòne permette l’assimilazione ad una nozione di costo esterno sostenibile al pari diquelli prodotti dalle attività interne degli organi concorsuali, se e quando potrannooperare.Numero registro generale 14854/2019Numero sezionale 2317/2022Numero di raccolta generale 18345/2022Data pubblicazione 07/06/20222.5.2.2. Il parametro della funzionalità, in realtà, proprio per la sua nozioneintrinsecamente relazionale e la sua autonomia esige che se ne scolpiscano i confiniin una prospettiva di tripartizione più netta, e senza sovrapposizioni rispetto aglialtri due. Lo sforzo disgiuntivo - cui con travaglio è comunque giunta questa Corte,nonostante accenti diversi - merita, infatti, di non essere abbandonato, sembrandodisorientante un’alternativa sincretistica che, pur corroborata dall’osservazionefenomenica del modo di porsi delle prestazioni originanti i crediti di terzi,sovrapponga sempre l’occasionalità agli altri parametri. Il contesto di una proceduraconcorsuale (iniziata o aperta e fino alla sua chiusura) solo in via di fatto descrive,invero, negozi o condotte assunti sia direttamente dal debitore che, quandoinsediati, dagli organi della procedura stessa, in funzione codeterminativa;ipostatizzando, allora, la constatazione, inesorabilmente però l’occasionalitàsarebbe destinata a mescolarsi alla categoria degli atti legalmente compiuti (daldebitore) che, per come collocati nel concordato con riserva, costituiscono solo unavoce del più ampio catalogo delle (fonti di) prededuzioni qualificate da unadisposizione di legge. Al contempo, la stessa occasionalità, ove riferita più ingenerale agli atti del debitore in procedura, genererebbe comunque un bisogno difiltro per evitarne che, appunto, de plano, ogni sua condotta generi la precedenzaprocessuale solutoria, con effetti anche nella eventuale procedura successiva,sottraendo significato proprio a quelle ipotesi ben specifiche (come, ad esempio,per i finanziamenti ex artt. 182-quater e 182-quinquies l.fall.) per le quali la leggeconcorsuale impone più severamente la sussistenza di fattori sostanziali, prospetticied autorizzatori.2.6. Non può sostenersi, poi, che l’accesso (su mera domanda) alla proceduradi concordato realizzi in quanto tale, sempre e comunque, un vantaggio per icreditori, apparendo fallace l’argomento della cristallizzazione della massa passiva edella retrodatazione del periodo sospetto, ove segua il fallimento (o equivalenteprocedura d’insolvenza) ai fini dell’esercizio delle azioni revocatorie. Vale, sul puntoe piuttosto, l’osservazione che anche la regola giuridica della continuità fraprocedure non assicura alcuna portata preservativa, dal punto di vista economico,al valore dell’impresa debitrice in prospettiva liquidatoria, a fronte del differimentocosì ancora protratto del soddisfacimento dei creditori, cui si applica dalla domandadel debitore anche il blocco degli interessi ex art. 55 l.fall. mentre già dallapubblicazione nel registro delle imprese essi perdono la possibilità di agire inexecutivis e per converso il rischio di devalorizzazione della stessa consistenza dellaNumero registro generale 14854/2019Numero sezionale 2317/2022Numero di raccolta generale 18345/2022Data pubblicazione 07/06/2022massa attiva appare anzi crescere all’incremento di crediti prededuttivi che nontrovino corrispettivo in altrettante addizioni patrimoniali.2.7. Il superamento della tesi della utilità in concreto e del suo riscontro expost quale criterio attributivo della funzionalità della prestazione ad una proceduraconcorsuale seguita ad un’altra, diversa da quella per la quale il terzo ha effettuatola propria attività o ceduto beni o erogato servizi, ha pure indotto le Sezioni Unite diquesta Corte, nella medesima pronuncia n. 42093 del 2021, ad aggiornare lavariegata trama con cui la consecuzione tra procedure è venuta alimentandoindirizzi non coincidenti.2.7.1. Il presupposto comune è che la prededuzione, per sua natura accordataad un credito nel contesto processuale in cui il relativo titolo trae origine(includendone l’area preparatoria), sopravvive in una procedura concorsualediversa che segua la precedente solo se sussista una consecuzione fra le stesse; laprecedenza di pagamento così riservata al credito di massa permane anche al difuori del perimetro procedurale d’insorgenza, ed in rapporto ai cui scopi l’attività siastata prestata, se la finale regolazione della procedura di sbocco disciplini unfenomeno giuridico unitario, per identità di soggetti e di requisito oggettivo.2.7.2. La divergenza d’indirizzo non riguarda la nozione organizzativa dellaconsecuzione tra procedure, cui questa Corte, in più pronunce, ha offerto elementidi identificazione univoci, in via interpretativa e poi con il supporto dellacodificazione del canone nell’art. 69-bis l.fall.. Così, la retrodatazione dei termini dicui all'art. 67 l.fall., trova applicazione anche ove la prima sia un'amministrazionecontrollata e l'ultima una procedura il cui presupposto oggettivo sia costituito dallostato d'insolvenza, poiché «la continuità non si risolve, in questi casi, in un merodato temporale, ma si configura come fattispecie di effettiva consecuzione pereffetto del negativo sviluppo della condizione di temporanea difficoltà denunciatadall'imprenditore che chiede il beneficio dell'amministrazione controllata, laddove siriveli erronea la prognosi di risanamento alla base di questa» (cfr. Cass. n. 4482 del2021; Cass. n. 24861 del 2015). Si è poi ripetuto che la consecuzione tra procedureconcorsuali è «un fenomeno [di] collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, voltea regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art.69-bis l.fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi aconsecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale» (cfr. Cass. n.15724 del 2019); parimenti, nemmeno è decisivo l’intervallo temporale in sé tra lachiusura di una procedura e la dichiarazione di fallimento, «purché si tratti di unNumero registro generale 14854/2019Numero sezionale 2317/2022Numero di raccolta generale 18345/2022Data pubblicazione 07/06/2022intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non costituire esso stessoelemento dimostrativo dell'intervenuta variazione dei presupposti delle dueprocedure» (cfr. Cass. n. 6290 del 2018; Cass. n. 33402 del 2021).2.7.3. La più significativa divergenza è sorta, invece, ove la descritta regoladella consecutività, essenziale ai fini di verificare la persistenza prededuttiva di uncredito oltre il contesto concorsuale in cui sia maturato, è stata fatta propria da unindirizzo che, pur accogliendone la nozione sostanziale, l’ha applicata oltre leesplicite previsioni normative dettate in tema di periodo sospetto per le azionirevocatorie e decorrenza degli accessori del credito. Per tale opzione, accertata laconsecutività fra concordato e procedura successiva, in difetto di «una discontinuitànell’insolvenza», la sovrapponibilità del presupposto oggettivo basterebbe adeterminare anche il carattere prededucibile del credito, pure se la domanda,dichiarata inammissibile ex art. 162 l.fall., non sia sfociata in un'apertura dellarelativa procedura, stante la pronuncia del fallimento. All’opposto si situano lepronunce che, ponendo in discussione che la fase preconcordataria sia assimilabilead ogni effetto al regime pieno del concordato preventivo, oltre, cioè, i riferimentinormativi estensivi (come l’art. 168 l.fall.), dubitano dell’esistenza di una nozioneunica di continuità, la quale esigerebbe, invece, - oltre all’identico elementooggettivo - anche una evoluzione formale della procedura, almeno ammessa aisensi dell’art. 163 l.fall.. In altri termini, il credito sorto pendente la domanda diconcordato ex art. 161, comma 6, l.fall. sarebbe carente del requisito dellafunzionalità - al fine della sua collocazione in prededuzione nel successivo fallimento(o altra procedura liquidatoria) - stante la discontinuità formale tra concordato efallimento quando, proprio accaduto nel caso di specie (cfr. quanto rinvenibile allapag. 14 del ricorso), il primo non sia stato ammesso.2.7.4. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 42093 del 2021 già ampiamenterichiamata, hanno preferito la descritta, seconda, opzione interpretativa, sebbenecon alcune precisazioni, potendo in essa la regola relazionale alla base dellafunzionalità assumere maggiore coerenza, proprio perché costruita come clausolagenerale, rispetto all’apprezzamento di tutte le prestazioni collegate all’attività -negoziale o non - del debitore direttamente strumentali agli scopi della proceduraconcorsuale, rendendola cioè possibile, dunque agevolandone l’instaurazione o laprosecuzione in termini di adeguatezza.2.7.4.1. La funzionalità, infatti, come parametro direttamente attributivo,appare per un verso antitetica al riconoscimento de plano di un creditoNumero registro generale 14854/2019Numero sezionale 2317/2022Numero di raccolta generale 18345/2022Data pubblicazione 07/06/2022prededucibile solo perché afferente ad una prestazione che si sia inseritafenomenicamente nell’iter che ha condotto ad una procedura ovvero ne sia statacoeva, esigendo piuttosto - a necessario elemento integrativo - che il rapporto diinerenza alle finalità della procedura al cui vantaggio è stata rivolta trovi unapprezzamento anche nella transizione verso altra procedura che segua la prima,specie quando ne sia la conferma d’insuccesso del relativo progetto ristrutturativo.A tale requisito assolve la consecutività dei procedimenti, con l’avvertenza che ilprimo di essi, per quanto ad esito infausto, sia progredito oltre il mero accesso,raggiungendo almeno gli obiettivi minimali che lo caratterizzano tipologicamente,cioè possa dirsi, quanto al concordato, procedura concorsuale pervenuta alla fase dipossibile coinvolgimento dei creditori.2.7.4.2. In questo senso, hanno precisato le Sezioni Unite, la consecutività -ove la questione riguardi la prededuzione e dunque in assenza di una norma piùspecifica - non si limita a postulare l’identità dell’elemento oggettivo su cui sonofondate le procedure in sequenza, ma esige che tra di esse non vi sia discontinuitàanche organizzativa, ricorrente invece quando la prima non sia avanzata oltre ladomanda del debitore ed infatti nemmeno sia stata aperta, così non raggiungendo ilsuo scopo; per converso, la medesima consecutività, con pienezza dei suoi effetti,coinvolge - principio o postulato che sia - in primo luogo le sole zone concorsualiper le quali è stata espressamente dettata, come avvenuto con l’art. 69-bis l.fall., alculmine di un percorso tutto orientato alla tutela della massa dei creditori, e non delsingolo, esito agevolmente desumibile dalla ratio che sorregge la retrodatazione delperiodo sospetto (cfr. Cass. n. 25728 del 2016), per la quale è stato precisato che ilfatto stesso che un'ammissione vi sia stata impone di considerare la successivadichiarazione di fallimento come conseguenza di quel medesimo stato d'insolvenzache ha costituito il fondamento oggettivo del concordato preventivo (cfr. Cass. n.8439 del 2012; Cass. n. 7324 del 2016); mentre per l’amministrazione controllataoccorre dimostrare l’assenza di soluzione di continuità rispetto al fallimento (cfr.Cass. n. 1300 del 2013); identica considerazione è stata ribadita in punto dicomputo degli interessi dei crediti insinuati al passivo, fatto decorrere dalla primaprocedura, quale iniziata con domanda (cfr. Cass. n. 18437 del 2010).2.7.4.3. Posto che, per altro verso, la successione fra procedure non è diostacolo, ancora di per sé, al riconoscimento della utilità per i creditori di unaprestazione esaurita nel contesto della prima di esse, la conferma dellosmarcamento dalla relativa valutazione ex post (che condurrebbe a negare sempre,Numero registro generale 14854/2019Numero sezionale 2317/2022Numero di raccolta generale 18345/2022Data pubblicazione 07/06/2022con il fallimento, l’utilità in concreto) esige che comunque sussista un meno incertoindice di collegamento tra il fatto genetico sopravvissuto come titolo del creditoalfine avanzato in prededuzione e la persistenza, riconoscibile anche nella nuovaprocedura, della adeguatezza della prestazione all’intera vicenda concorsuale,iniziata con un progetto e terminata con esito del tutto diverso da quello per il qualela prestazione del terzo era avvenuto; non appare dunque sufficiente che,meccanicamente, l’apporto di terzi abbia permesso l’instaurazione in sé solaconsiderata della prima procedura se poi essa, interrotta giudizialmente ocomunque non proseguita per scelta dello stesso debitore, non realizzi alcunintegrale continuum con la procedura seguente, omettendo di attuarvi altresì unariconoscibile traslazione di risorse e valori aziendali alla cui riorganizzazione infunzione concorsuale (cioè con una conduzione secondo le rispettive regole edeffetti pieni) l’apporto del terzo era stato finalizzato ed al cui obiettivo la relativaprestazione non abbia affatto contribuito; diversamente, la consecuzione traprocedure, pur sussistente quale rinnovata prosecuzione di un regime concorsuale,si evidenzierebbe come consegna programmaticamente ritardata alla procedurafinale liquidatoria di un’impresa per la quale l’originario istituto concordatizio haacquisito apporti di terzi ma non li ha trasformati in un innesto strumentale agliscopi della prima procedura, mai raggiunti e la cui finalità essenziale è quella di fardecidere ai creditori, cui la proposta è diretta (come ripetono inequivocamente gliartt. 160, comma 1, 171, comma 2, 175, comma 1 [e comma 5], 177 comma 1,178 [rubrica l.fall.), la convenienza o meno di una ristrutturazione fondata su unpiano realizzabile. Ciò giustifica la necessità che il concordato sia stato almenoaperto, evitando che crediti ad esso meramente adiacenti trovino pari trattamentorispetto a crediti invece già interni al concorso pieno.2.7.5. In definitiva, quindi, la risposta alla domanda di prededuzione impone ilricorso al parametro della funzionalità ove la prestazione di terzi impatti sul difettodi norme che già qualifichino il credito alla stregua di disposizioni specifiche dilegge, ex art. 111, comma 2, prima parte, l.fall.; e si tratta di risposta necessaria,fin dalla constatazione letterale che è la stessa legge fallimentare, compiuta con ild.lgs. n. 5 del 2006 la scelta di emancipazione della prededuzione dal ristrettoambito del debiti di massa generati dagli organi fallimentari, a sovraimporre nellanovella un criterio normativo di secondo grado alla nozione (sono considerati creditiprededucibili) rispetto all’ordinario statuto che ciascun credito comunque non perdeanche nel concorso, se vero ed esistente, oltre che opponibile rispetto all’ordinarioNumero registro generale 14854/2019Numero sezionale 2317/2022Numero di raccolta generale 18345/2022Data pubblicazione 07/06/2022statuto che ciascun credito comunque non perde anche nel concorso, se vero edesistente, oltre che opponibile.2.8. I principi tutti di Cass., SU, n. 42093 del 2021 fin qui esposti, che ilCollegio condivide ed intende ribadire, - non offrendo le argomentazioni dellecensure in esame elementi idonei a rimeditarli - conducono, allora, alla declaratoriadi inammissibilità dei motivi in esame.2.8.1. Questi ultimi, infatti, oltre a non riportare (in evidente violazione, quindi,del principio di autosufficienza del ricorso) quale sarebbe stato il contenuto dellaproposta e del piano concordatari, eventualmente depositati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. dopola sua domanda ex art. 161, comma 6, l.fall. (precludendo, così, a questa Corte diverificare l’affermazione della ricorrente secondo cui la scelta, operata dallamedesima [OSCURATO:SOCIETA]., di non sciogliersi dai contratti descritti in precedenza erarispondente all’interesse della massa dei creditori), postulano un concetto diconsecuzione delle procedure non coerente con i princìpi predetti: basti soloconsiderare che, nella specie, alla domanda di concordato ex art. 161, comma 6,l.fall. nemmeno aveva fatto seguito l’ammissione alla (rectius: apertura della)procedura minore, sicché, nessuna funzionalità, nei termini di cui si è ampiamentedetto, poteva riconoscersi, anche in astratto, all’avvenuto adempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. alle prestazioni sulla stessa gravanti in relazione al contratto dallamedesima intrattenuto con la [OSCURATO:SOCIETA]. anteriormente all’avvenuta suarisoluzione per inadempimento (con conseguente insorgere del credito darestituzione per equivalente insinuato dalla odierna ricorrente) della società poifallita. Nessuna decisività, quindi, rivestirebbe, in relazione a quanto lamentato conil secondo motivo di ricorso, l’accertare se il trasferimento della proprietà dei moduliprefabbricati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si era perfezionato anteriormente allapresentazione della domanda concordataria ex art. 161, comma 6, l.fall. dellaB.[OSCURATO:SOCIETA]., o pendente l’iter della stessa.2.8.2. La medesima [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., peraltro, mostra di escludere (in ciòcondivisibilmente) l’utilizzabilità, al fine del riconoscimento della prededuzione comeinvocata, della diversa previsione di cui all’art. 103 l.fall., mentre certamente non siè al cospetto di un’obbligazione contratta dagli organi della procedura minore,sicché anche il parametro della occasionalità di cui all’art. 111, ultimo comma, l.fall.resta inapplicabile.2.8.3. In definitiva, quindi, le censure della menzionata ricorrente si risolvono,sostanzialmente, in contestazioni delle valutazioni meritali del giudice a quo,Numero registro generale 14854/2019Numero sezionale 2317/2022Numero di raccolta generale 18345/2022Data pubblicazione 07/06/2022mirando, affatto inammissibilmente in questa sede, a ridiscuterne gli esiti allastessa sfavorevoli sostituendoli con una diversa valutazione più consona alle proprieaspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché lepiù recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 7119 del 2020; Cass. n. 32026 del2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022;Cass. n. 3156 del 2022; Cass. n. 13408 del 2022; Cass. n. 15022 del 2022).3. Pertanto, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. va dichiarato inammissibile,restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio disoccombenza, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo(cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento,da parte della medesima ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie osopravvenute di esenzione dal suo pagamento». P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la condannaal pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dal fallimentoB.[OSCURATO:SOCIETA]., che si liquidano in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta ilcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile dellaCorte Suprema di cassazione, il 3 giugno 2022.Il Presidente
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