CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 40518/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, contro F.M. difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, per l'annullamento del decreto del [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino in data 17 novembre 2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che richiama la memoria depositata dal suo Ufficio, nella quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del proprio ricorso; 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino non ha convalidato il provvedimento di trattenimento di F.M. presso il CPR Brunelleschi di Torino disposto dal Questore di Torino e ha, pertanto, disposto la liberazione del suddetto, facendo leva sull'attenuazione del pericolo di fuga per l'esibizione in udienza di una fotocopia del passaporto, sulla necessità di tutelare la vita privata del giovane, in considerazione della sua età, del percorso sociale e delle iniziative formative intraprese, e infine sulla ritenuta inidoneità del trattenimento, a fronte di un progetto di integrazione sociale in corso presso una comunità (come da documentazione difensiva). 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Ministero dell'Interno, deducendo violazione degli artt. 13, commi 2 lett. b), 4-bis lett. a) e lett. d), 14, commi, 1, 1-bis, d. Igs. 25 luglio 1988, n. 286 (T.U.I.). Rileva l'Avvocatura generale che, nel non convalidare il trattenimento, il [OSCURATO:PERSONA] di pace ha erroneamente ritenuto sufficiente, al fine di escludere il requisito del pericolo di fuga, per un verso, la presentazione di una mera fotocopia del passaporto e, per altro verso, il percorso di integrazione, seppure parziale, avviato dal resistente sul territorio nazionale. Lamenta che detto [OSCURATO:PERSONA] non ha considerato che, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, TUI, presupposto necessario per procedere all'applicazione di una misura alternativa in luogo del trattenimento di cui al primo comma dello stesso articolo, è il possesso di un passaporto ovvero di un altro documento equipollente in corso di validità, ritenendo sufficiente l'esibizione di una mera fotocopia del passaporto, in contrasto con l'art. 13, comma 4-bis, lett. a) TUI, secondo cui sussiste pericolo di fuga quando "lo straniero non possiede un documento valido per l'espatrio". Osserva che nel caso in esame l'interessato non solo non ha consegnato l'originale del passaporto, ma non lo ha neppure reso disponibile agli uffici, limitandosi a mostrarne una fotocopia; e che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità la sola copia o la mera dichiarazione di possesso del documento non consentono di elidere il pericolo di fuga, poiché rendono di fatto impossibile il rimpatrio e inattuabili le misure alternative al trattenimento. Rileva che la mancata esibizione di un documento valido per l'espatrio precludeva al [OSCURATO:PERSONA] della convalida di escludere il pericolo di fuga e, comunque, 2di valorizzare ulteriori elementi, tra cui la giovane età dello straniero e, nell'ottica dell'art. 8 Cedu, il percorso di integrazione e le attività formative intraprese, su cui erroneamente il [OSCURATO:PERSONA] di pace fa leva. Alla luce di dette censure l'Avvocatura generale insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. 3. La difesa di F.M. deposita memoria nella quale insiste sul rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. Preliminarmente, sull'ammissibilità del ricorso dell'Avvocatura generale e sul rito con cui deve essere delibato, va osservato che l'art. 14, comma 6, d. Igs. n. 286 del 1998, dispone che "contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione [...]". Nel caso in esame, viene in questione un ricorso per cassazione contro un decreto di "non convalida" del trattenimento, e ci si deve chiedere se anche a tale tipologia di ricorso sia applicabile il rito previsto dal combinato disposto degli artt. 14, comma 6, citato e dell'articolo 22, commi 3 e 4, I. 22 aprile 2005, n. 69, derivato dalla decisione della Corte costituzionale 24 marzo 2025, n. 39, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 6, nella parte in cui rinvia all'art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005, anziché ai commi 3 e 4 di quest'ultimo articolo. Sul piano dell'ammissibilità del ricorso, la questione era preesistente all'art. 18-bis d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187, che ha ammesso il "ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale" ed ha richiamato per il rito la I. n. 69 del 2005, dal momento che il riferimento ai soli provvedimenti positivi era presente già nell'originario testo dell'art. 14, comma 6, d. Igs. n. 286 del 1998, ma non ha mai sollevato dubbi quanto alla ricorribilità per cassazione anche dei provvedimenti negatori (v., ad es., per un caso di ricorso contro tali provvedimenti, Cass. civ., Sez. U., 23/09/2024, n. 25374, non mass.). Deve, pertanto, continuare a ritenersi che il legislatore, nel fare riferimento ai soli provvedimenti di convalida, minus dixit quam voluit, con la conseguenza che le previsioni in esame devono intendersi riferite a tutte le decisioni in materia di convalida. 3La questione, poi, dell'applicabilità del rito speciale ridisegnato dalla citata sentenza n. 39 del 2025 della Corte 'costituzionale anche nel caso di ricorso del Ministero va risolta in senso positivo, sia perché sarebbe arbitrario, operare un frazionamento della disciplina, separando le regole attributive della competenza da quelle concernenti il rito, sia perché si giungerebbe all'irragionevole conclusione per la quale sarebbe possibile un sindacato di legittimità esteso, su ricorso della parte pubblica, a tutti i motivi di ricorso consentiti dal codice di rito, mentre nell'ipotesi del ricorso della parte privata trattenuta, in cui più urgente è l'esigenza di verifica delle condizioni di restrizione della libertà personale, esso sarebbe ammesso per i soli motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b), e c), cod. proc. pen. Passando al contenuto del ricorso, va osservato che l'Amministrazione ricorrente si duole della valutazione compiuta dal [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino circa l'insussistenza di elementi indicativi della necessità del trattenimento, in ragione dell'attenuazione del pericolo di fuga per la mera esibizione di una copia del passaporto in udienza, della ravvisata esigenza di tutelare la vita privata del giovane in considerazione della sua età, del percorso sociale e delle iniziative formative intraprese, e, da ultimo, per la ritenuta inidoneità della misura di restrizione a fronte di un progetto di integrazione sociale presso una comunità. Le censure del Ministero ricorrente sono fondate. L'art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo appena menzionato stabilisce che nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'art. 9, comma 10, e dell'art. 13, commi 1 e 2, lett. c) del presente testo unico o ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle misure alternative al trattenimento ivi previste. Proprio in ossequio ai principi sanciti dalla direttiva 2008/115/CE, l'ordinamento interno ha introdotto le misure alternative al trattenimento amministrativo, recependo espressamente il disposto dell'art. 15, par. 1, della citata direttiva secondo cui "salvo che nel caso concreto possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento, in particolare quando: a) sussiste un rischio di fuga o b) il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento". La facoltà del questore di disporre tali misure è, però, subordinata al possesso da parte dello straniero di un passaporto o documento equipollente in corso di 4validità ed alla circostanza che l'espulsione non sia stata disposta per ragioni di pericolosità sociale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c) del suddetto decreto. Nel caso in esame lo straniero si è limitato ad esibire all'udienza di convalida dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di pace una mera fotocopia del passaporto, che non può essere equiparata ad un documento valido per l'espatrio. La mancata consegna, o comunque messa a disposizione degli uffici, dell'originale del documento rappresenta una condizione ostativa ad una misura alternativa al trattenimento e comunque non esclude né attenua il rischio di fuga sopra menzionato, che, invece, va ritenuto ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, lett. a) TUI, proprio per il mancato possesso di un documento valido per l'espatrio. Su questa linea è una recente pronuncia di questa Sezione (n. 38420 del 26/11/2025, Calixto), che, del tutto condivisibilmente, in un caso sovrapponibile a quello in esame, ha ritenuto conforme alla normativa interna e unionale la convalida del trattenimento nonostante l'esibizione da parte della difesa di una fotocopia del passaporto, rilevando che detta circostanza «non può condurre, all'evidenza, a diversa conclusione, dal momento che non è stata dimostrata la disponibilità del documento originale in capo allo straniero, che ben avrebbe potuto esibirlo in udienza» e osservando «come nessuna valenza giuridica abbia una mera fotocopia di un documento»; inoltre, evidenziando che «sul piano europeo, la Corte di Giustizia UE (sentenza [OSCURATO:PERSONA], C-61/11) ha chiarito che gli Stati membri devono privilegiare misure meno coercitive rispetto al trattenimento, ma non ha censurato la possibilità di subordinare tali misure a condizioni idonee a garantire il rimpatrio». Pertanto erra il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino, incorrendo nella violazione di legge denunciata, nel non convalidare il provvedimento di trattenimento dello straniero, sul presupposto della possibilità di adottare misure alternative al trattenimento, in assenza di un rigoroso scrutinio circa detta possibilità, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis,TUI, come interpretato alla luce della direttiva sopra indicata e della giurisprudenza UE, e, quindi, in assenza della verifica della condizione essenziale del possesso di un passaporto o comunque di un documento equipollente in corso di validità ( su tale scrutinio si veda anche Cass. civ. Sez. 1, 24/11/2017, n. 28155). Anche i profili concernenti l'asserita violazione del diritto alla vita privata e il percorso di integrazione sociale e lavorativa intrapreso, valorizzati dall'ordinanza impugnata, perdono rilievo rispetto alla mancata verifica del possesso dei documenti di identità muniti di validità. • 2. Deve essere, pertanto, disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Invero, il provvedimento di non convalida del trattenimento è provvedimento immediatamente esecutivo cui consegue 5l'immediata liberazione del trattenuto. Il rinvio al [OSCURATO:PERSONA] di pace per la prosecuzione del giudizio non avrebbe alcuna utilità in ragione dello stato di non trattenimento dello straniero, trattenimento che è condizione sine qua non per l'utile prosecuzione del giudizio di convalida . Va disposto l'oscuramento dei dati, come da dispositivo, a norma dell'art. 52 d. Igs. n. 196/03. P.Q.M. Annulla se P.Q.M.ks„simn,e Giudizir -,40,res ANGE \U3¦3"(‘, ,31/"^