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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 febbraio 2016

Cassazione n. 14960/2022

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ORDINANZA sul ricorso 19861-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' PEDRAZZOLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA];- intimata - avverso la sentenza n. 19/2016 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 25/02/2016 R.G.N. 46/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 19861/2016 Premesso che

1. Con sentenza n. 19/2016, depositata il 25 febbraio 2016, la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale CIII Rovereto aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], insegnante non di ruolo della [OSCURATO:PERSONA] di Trento in forza di una serie di contratti a termine, per l'accertamento del diritto ad un'anzianità di servizio corrispondente a quella che sarebbe maturata in ipotesi di durata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.

1.1. La Corte territoriale ha ritenuto infondate le difese della Provincia appellante, rilevando come essa non avesse allegato e provato alcuna circostanza o modalità di esecuzione della prestazione idonea a distinguere oggettivamente l'attività dei docenti di ruolo da quella dei docenti a termine e come i miglioramenti del trattamento economica dei docenti di ruolo in ragione dell'anzianità di servizio fossero legati unicamente alla durata del rapporto e cioè ad una circostanza che ricorreva identicamente anche nei rapporti a termine: ciò che configurava, alla stregua della giurisprudenza comunitaria, la violazione della Direttiva 1999/70/CE (in particolare, del principio di non discriminazione di cui alla clausola n. 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla medesima), non sussistendo ragioni che potessero giustificare, relativamente al trattamento economico e giuridico collegato con l'anzianità di servizio, una disparità di trattamento rispetto al personale a tempo indeterminato.

1.2. La Corte ha di conseguenza ritenuto infondata la pretesa della Provincia di applicare nella determinazione degli scatti di anzianità il contratto collettivo del 2011 (primo scatto utile al nono anno) e non la disciplina contrattuale in vigore nel corso dei vari rapporti succedutisi nel tempo, poiché, una volta stabilito che il trattamento economico collegato all'anzianità non si fonda su ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento, e dunque che esso risulta in contrasto con la clausola n. 4, ne derivai che l'equiparazione implica che l'anzianità debba essere valutata nello stesso modo e cori gli stessi criteri per il personale di ruolo e non di ruolo, secondo la disciplina applicabile e applicata nel tempo al personale assunto a tempo indeterminato.

1.3. La Corte ha infine ritenuto, con riferimento alla questione del trattamento estivo di miglior favore riconosciuto ai docenti precari della Provincia di Trento, che esso, seppure migliorativo rispetto alla disciplina dei docenti a termine statali, doveva, tuttavia, sotto il profilo della discriminazione, essere comparato con il trattamento del personale di ruolo della Provincia, rispetto al quale la disciplina contrattuale realizzava un'equiparazione parziale e non un miglioramento; inoltre, la retribuzione estiva, prevista per coloro che avevano maturato centoottanta giorni di servizio, trovava causa nella prosecuzione della disponibilità del personale supplente per tutti gli adempimenti e le esigenze che si fossero manifestati nel periodo estivo e alla ripresa dell'anno scolastico: era dunque da ritenere che l'emolumento avesse una causa autonoma.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Trento con tre motivi, assistiti da memoria.

3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

Rilevato che

4. Con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Trento denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53

I. n. 312/1980, degli artt. 485 e 526 d.lgs. n. 297/1994 e della clausola n. 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nonché degli artt. 83 e 86 CCPL 29/11/2004 per il personale docente della Provincia di Trento, dell'art. 3 dell'Accordo provinciale 15/5/2001 per il biennio economico 2000-2001 e dell'art. 22 dell'Accordo provinciale per il biennio economico 2008-2009.

4.1. La ricorrente, richiamato il quadro normativo di riferimento, sostiene che il mancato riconoscimento ai fini retributivi dell'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, lungi dall'essere discriminatorio, è giustificato da ragioni oggettive ed in particolare dalle peculiarità del sistema di reclutamento del personale docente, che, attraverso il c.d.

"doppio canale", consente ai supplenti di acquisire punteggi ai fini della definitiva immissione in ruolo, possibile a prescindere dal superamento di un concorso pubblico. 4.2.

Precisa che la differenziazione del trattamento retributivo è solo momentanea in quanto, all'esito della stabilizzazione, i docenti possono ottenere la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento dell'anzianità pregressa.

4.3. Rileva poi che i contratti per il conferimento delle supplenze del personale docente sono esclusi dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 368/2001 e che le modalità di scelta del docente cui conferire l'incarico, sulla base del punteggio acquisito in graduatoria, escludono ogni collegamento tra un rapporto a termine e quello successivo.

4.4. In sostanza, ad avviso della ricorrente, lo speciale regime di reclutamento del personale scolastico costituisce ragione oggettiva che giustifica il trattamento economico differenziato, ai sensi della clausola n. 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

5. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17

I. provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, della Deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 744 del 20 aprile 2012, nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 CCNL relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'art. 9, comma 17, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella

I. 12 luglio 2011 n. 106, per avere la sentenza di appello ritenuto che alla ricostruzione della carriera del docente si dovesse procedere sulla base del contratto collettivo vigente alla data di maturazione dei singoli scatti di anzianità invece che in forza della nuova disciplina contrattuale in vigore già al momento dell'emissione della sentenza di primo grado.

6. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 Cost. sotto il profilo della proporzionalità per non avere il giudice di appello considerato che per gli insegnanti supplenti della Provincia di Trento la retribuzione nei mesi estivi costituisce una condizione migliorativa in quanto, a differenza dei dipendenti d ruolo, gli assunti a termine la percepiscono senza essere legati all'Amministrazione da un rapporto di impiego e senza svolgere alcuna attività lavorativa, neppure preparatoria.

Ritenuto che

7. Preliminarmente rileva il Collegio che deve essere disattesa la richiesta, formulata dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. di rimessione alle Sezioni Unite, poiché sul carattere discriminatorio delle disposizioni, legali e contrattuali, che non riconoscono il necessario rilievo, ai fini economici, clell'anzianità di servizio maturata, in ambito scolastico, dagli assunti a tempo determinato, questa Corte si è già espressa a partire da Cass. n. 22558/2016 e l'orientamento, ormai consolidato, non è mai stato disatteso dalle successive pronunce, né emerge alcun contrasto fra il principio affermato e la soluzione data da Cass. n. 31149/2019 alla questione, analoga ma non coincidente, della ricostruzione della carriera successiva all'immissione in ruolo.

8. Per le medesime ragioni non si ravvisano ragioni idonee a giustificare il rinvio a nuovo ruolo della causa per la successiva trattazione in udienza pubblica.

8.1. Il procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice, disciplinato (all'esito delle modifiche apportate al Codice di rito dal d.l. n. 168/2016, convertito nella legge n. 197/2016) dagli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis cod. proc. civ., non va confuso con quello previsto dagli artt. 376, 375, comma 1, e 380-bis per i casi di inammissibilità o di manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso, perché il legislatore ha affiancato alla procedura camerale, finalizzata ad accertare la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, la pronuncia con ordinanza in camera di consiglio, alla quale la sezione semplice può fare ricorso "in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'art. 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio" (art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ.).

8.2. Nessuna delle condizioni ostative ricorre nella fattispecie, giacché il ricorso, oltre a presentare profili di inammissibilità, si presta ad essere deciso sulla base dei principi già affermati per il personale del comparto della scuola assoggettato alla disciplina statale ed alla contrattazione nazionale, dalla quale non si differenzia, negli aspetti essenziali, la normativa provinciale che viene qui in rilievo.9.

Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia in via diretta la violazione dei contratti collettivi della [OSCURATO:PERSONA] di Trento, poiché, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro è consentita dall'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. soltanto in relazione alle fonti dell'autonomia collettiva di carattere "nazionale", con esclusione dei contratti provinciali, anche delle province autonome, senza che tale limitazione possa dar luogo ad un dubbio di costituzionalità, atteso che il rilievo nazionale della disciplina, che giustifica l'intervento nomofilattico di questa Corte, rappresenta, altresì, l'elemento differenziale tra le fattispecie sufficiente a giustificare l'esercizio della discrezionalità del legislatore statale nel disciplinare i rimedi giurisdizionali (cfr., fra le molte, Cass. n. 551/2012 e la giurisprudenza ivi citata).

10. Nel resto, il primo motivo è infondato.

10.1. Per quanto allegato dalla stessa Provincia ricorrente, per i docenti di ruolo i contratti collettivi della Provincia di Trento prevedono un sistema di progressione economica in ragione dell'anzianità di servizio sovrapponibile a quello disposto per i docenti statali dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto scuola; per i docenti provinciali a termine trova, invece, applicazione la legislazione nazionale, che non consente progressioni economiche legate all'anzianità.

10.2. L'Amministrazione individua quale ragione obiettiva di tale disparità di trattamento la peculiarità della disciplina di reclutamento dei docenti a tempo indeterminato e del regime di conferimento delle supplenze nella [OSCURATO:PERSONA] di Trento (I. provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e, per le assunzioni a termine, Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg., emanato in attuazione dell'art. 93 della suddetta legge provinciale), che delinea un sistema del tuttc omogeneo a quello previsto per i docenti dello Stato dal T.U. n. 297/1994.

10.3. Devono, pertanto, essere ribaditi, in riferimento ai docenti a termine della [OSCURATO:PERSONA] di Trento, i medesimi principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione al trattamento economico dei docenti a termine della scuola statale; è ormai consolidata l'affermazione della natura discriminatoria di tale trattamento, nella parte in cui non prevede, in ragione della natura a termine del rapporto di lavoro, alcuna progressione economica legata all'anzianità di servizio acquisita nel corso dei precedenti rapporti di lavoro (Cass. n. 15352/2020, fra le molte conformi).

10.4. Ed invero la Corte di Giustizia da tempo ha affermato che: a) la clausola n. 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 15 aprile 2008, causa C-268/06, Impact; 13 settembre 2007, causa C-307/05, [OSCURATO:PERSONA]; 8 settembre 2011, causa C-177/10, [OSCURATO:PERSONA]); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5) "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ([OSCURATO:PERSONA], cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola n. 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 20 giugno 2019, causa C- 72/18, [OSCURATO:PERSONA]; 9 luglio 2015, causa C-177/14, [OSCURATO:PERSONA], punto 44 e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate ([OSCURATO:PERSONA], cit., punto 55; negli stessi terrr ini Corte di Giustizia 5 giugno 2018, causa C-677/16, [OSCURATO:PERSONA], punto 57 e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, Corte di Giustizia 18 ottobre 2C12, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza; 7 marzo 2013, C-393/11, Bertazzi).

10.5. I richiamati principi sono stati tutti ribaditi dalla Corte di Lussemburgo nella sentenza del 20 giugno 2019, causa C-72/18, [OSCURATO:PERSONA], secondo cui "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di un'integrazione salariale agli insegnanti assunti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l'unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale".

10.6. Le considerazioni svolte dalla Provincia ricorrente prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate dai docenti a termine e fanno leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego e sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, argomenti già ritenuti dalla Corte di Giustizia non idonei a giustificare la diversità di trattamento (si rimanda alle sentenze richiamate nella lettera d del punto precedente), nonché sulle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive del ricorso al contratto a tempo determinato, che rilevano ai sensi della clausola n. 5 dell'[OSCURATO:PERSONA] e non sul piano delle ragioni richiamate nella clausola n. 4 (che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che eventualmente distinguano i due tipi di rapporto in comparazione).

10.7. Né il carattere discriminatorio del trattamento riservato agli assunti a tempo determinato in pendenza del contratto a termine può essere escluso facendo leva sulla circostanza che, in ambito scolastico, al personale successivamente immesso in ruolo è assicurato il riconoscimento dell'anzianità pregressa attraverso l'istituto della ricostruzione della carriera, posto che detta ricostruzione, in relazione alla quale valgono i principi affermati da Cass. n. 31149/2019, opera per il periodo successivo alla instaurazione del rapporto a tempo indeterminato e non elimina la disparità di trattamento pregressa.

11. Per le considerazioni sopra svolte è altresì infondato il secondo motivo di ricorso.

11.1. Poiché, infatti, in caso di accertamento - come nella specie - di una discriminazione vietata, il principio di non discriminazione impone di applicare al lavoratore a termine lo stesso trattamento riservato ai dipendenti a tempo indeterminato, è conseguente che la valutazione dell'anzianità debba farsi secondo la disciplina tempo per tempo vigente e in conformità al criterio applicato in tale momento al personale di ruolo.

12. Il terzo motivo è inammissibile, poiché, nel denunciare erroneamente la violazione dell'art. 36 Cost. in una fattispecie nella quale, in ipotesi, si potrebbe profilare una "discriminazione alla rovescia" con gli assunti a tempo indeterminato, non si confronta con il decisum della sentenza impugnata e svolge considerazioni tutte incentrate su di un presupposto, l'assenza del contratto e della prestazione nei mesi estivi, che, invece, la Corte territoriale ha escluso, valorizzando la disciplina del contratto provinciale e, in particolare, osservando che la retribuzione estiva, ai sensi di tale contratto, "trova causa nella prosecuzione della disponibilità del personale supplente per tutti gli adempimenti ed esigenze che dovessero manifestarsi nel periodo estivo e alla ripresa dell'anno scolastico (prestazioni che sono oggetto della clausola di proroga automatica dei contratti per il periodo estivo o di appositi contratti estivi)"; né il motivo ora in esame, fondato su di un presupposto escluso dalla Corte territoriale, indica le ragioni per le quali il giudice di appello avrebbe errato nell'interpretare le disposizioni del contratto provinciale, risultando, pertanto, privo della necessaria riferibilità alla motivazione della pronuncia impugnata.

13. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

14. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendo la Russo rimasta Intimata.

15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla

I. n. 228/2012, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Sez.

U n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 19861-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' PEDRAZZOLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA];- intimata - avverso la sentenza n. 19/2016 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 25/02/2016 R.G.N. 46/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 19861/2016 Premesso che 1. Con sentenza n. 19/2016, depositata il 25 febbraio 2016, la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale CIII Rovereto aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], insegnante non di ruolo della [OSCURATO:PERSONA] di Trento in forza di una serie di contratti a termine, per l'accertamento del diritto ad un'anzianità di servizio corrispondente a quella che sarebbe maturata in ipotesi di durata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro. 1.1. La Corte territoriale ha ritenuto infondate le difese della Provincia appellante, rilevando come essa non avesse allegato e provato alcuna circostanza o modalità di esecuzione della prestazione idonea a distinguere oggettivamente l'attività dei docenti di ruolo da quella dei docenti a termine e come i miglioramenti del trattamento economica dei docenti di ruolo in ragione dell'anzianità di servizio fossero legati unicamente alla durata del rapporto e cioè ad una circostanza che ricorreva identicamente anche nei rapporti a termine: ciò che configurava, alla stregua della giurisprudenza comunitaria, la violazione della Direttiva 1999/70/CE (in particolare, del principio di non discriminazione di cui alla clausola n. 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla medesima), non sussistendo ragioni che potessero giustificare, relativamente al trattamento economico e giuridico collegato con l'anzianità di servizio, una disparità di trattamento rispetto al personale a tempo indeterminato. 1.2. La Corte ha di conseguenza ritenuto infondata la pretesa della Provincia di applicare nella determinazione degli scatti di anzianità il contratto collettivo del 2011 (primo scatto utile al nono anno) e non la disciplina contrattuale in vigore nel corso dei vari rapporti succedutisi nel tempo, poiché, una volta stabilito che il trattamento economico collegato all'anzianità non si fonda su ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento, e dunque che esso risulta in contrasto con la clausola n. 4, ne derivai che l'equiparazione implica che l'anzianità debba essere valutata nello stesso modo e cori gli stessi criteri per il personale di ruolo e non di ruolo, secondo la disciplina applicabile e applicata nel tempo al personale assunto a tempo indeterminato. 1.3. La Corte ha infine ritenuto, con riferimento alla questione del trattamento estivo di miglior favore riconosciuto ai docenti precari della Provincia di Trento, che esso, seppure migliorativo rispetto alla disciplina dei docenti a termine statali, doveva, tuttavia, sotto il profilo della discriminazione, essere comparato con il trattamento del personale di ruolo della Provincia, rispetto al quale la disciplina contrattuale realizzava un'equiparazione parziale e non un miglioramento; inoltre, la retribuzione estiva, prevista per coloro che avevano maturato centoottanta giorni di servizio, trovava causa nella prosecuzione della disponibilità del personale supplente per tutti gli adempimenti e le esigenze che si fossero manifestati nel periodo estivo e alla ripresa dell'anno scolastico: era dunque da ritenere che l'emolumento avesse una causa autonoma. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Trento con tre motivi, assistiti da memoria. 3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Rilevato che 4. Con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Trento denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53 I. n. 312/1980, degli artt. 485 e 526 d.lgs. n. 297/1994 e della clausola n. 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nonché degli artt. 83 e 86 CCPL 29/11/2004 per il personale docente della Provincia di Trento, dell'art. 3 dell'Accordo provinciale 15/5/2001 per il biennio economico 2000-2001 e dell'art. 22 dell'Accordo provinciale per il biennio economico 2008-2009. 4.1. La ricorrente, richiamato il quadro normativo di riferimento, sostiene che il mancato riconoscimento ai fini retributivi dell'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, lungi dall'essere discriminatorio, è giustificato da ragioni oggettive ed in particolare dalle peculiarità del sistema di reclutamento del personale docente, che, attraverso il c.d. "doppio canale", consente ai supplenti di acquisire punteggi ai fini della definitiva immissione in ruolo, possibile a prescindere dal superamento di un concorso pubblico. 4.2. Precisa che la differenziazione del trattamento retributivo è solo momentanea in quanto, all'esito della stabilizzazione, i docenti possono ottenere la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento dell'anzianità pregressa. 4.3. Rileva poi che i contratti per il conferimento delle supplenze del personale docente sono esclusi dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 368/2001 e che le modalità di scelta del docente cui conferire l'incarico, sulla base del punteggio acquisito in graduatoria, escludono ogni collegamento tra un rapporto a termine e quello successivo. 4.4. In sostanza, ad avviso della ricorrente, lo speciale regime di reclutamento del personale scolastico costituisce ragione oggettiva che giustifica il trattamento economico differenziato, ai sensi della clausola n. 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/70/CE. 5. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17 I. provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, della Deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 744 del 20 aprile 2012, nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 CCNL relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'art. 9, comma 17, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella I. 12 luglio 2011 n. 106, per avere la sentenza di appello ritenuto che alla ricostruzione della carriera del docente si dovesse procedere sulla base del contratto collettivo vigente alla data di maturazione dei singoli scatti di anzianità invece che in forza della nuova disciplina contrattuale in vigore già al momento dell'emissione della sentenza di primo grado. 6. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 Cost. sotto il profilo della proporzionalità per non avere il giudice di appello considerato che per gli insegnanti supplenti della Provincia di Trento la retribuzione nei mesi estivi costituisce una condizione migliorativa in quanto, a differenza dei dipendenti d ruolo, gli assunti a termine la percepiscono senza essere legati all'Amministrazione da un rapporto di impiego e senza svolgere alcuna attività lavorativa, neppure preparatoria. Ritenuto che 7. Preliminarmente rileva il Collegio che deve essere disattesa la richiesta, formulata dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. di rimessione alle Sezioni Unite, poiché sul carattere discriminatorio delle disposizioni, legali e contrattuali, che non riconoscono il necessario rilievo, ai fini economici, clell'anzianità di servizio maturata, in ambito scolastico, dagli assunti a tempo determinato, questa Corte si è già espressa a partire da Cass. n. 22558/2016 e l'orientamento, ormai consolidato, non è mai stato disatteso dalle successive pronunce, né emerge alcun contrasto fra il principio affermato e la soluzione data da Cass. n. 31149/2019 alla questione, analoga ma non coincidente, della ricostruzione della carriera successiva all'immissione in ruolo. 8. Per le medesime ragioni non si ravvisano ragioni idonee a giustificare il rinvio a nuovo ruolo della causa per la successiva trattazione in udienza pubblica. 8.1. Il procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice, disciplinato (all'esito delle modifiche apportate al Codice di rito dal d.l. n. 168/2016, convertito nella legge n. 197/2016) dagli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis cod. proc. civ., non va confuso con quello previsto dagli artt. 376, 375, comma 1, e 380-bis per i casi di inammissibilità o di manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso, perché il legislatore ha affiancato alla procedura camerale, finalizzata ad accertare la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, la pronuncia con ordinanza in camera di consiglio, alla quale la sezione semplice può fare ricorso "in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'art. 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio" (art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ.). 8.2. Nessuna delle condizioni ostative ricorre nella fattispecie, giacché il ricorso, oltre a presentare profili di inammissibilità, si presta ad essere deciso sulla base dei principi già affermati per il personale del comparto della scuola assoggettato alla disciplina statale ed alla contrattazione nazionale, dalla quale non si differenzia, negli aspetti essenziali, la normativa provinciale che viene qui in rilievo.9. Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia in via diretta la violazione dei contratti collettivi della [OSCURATO:PERSONA] di Trento, poiché, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro è consentita dall'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. soltanto in relazione alle fonti dell'autonomia collettiva di carattere "nazionale", con esclusione dei contratti provinciali, anche delle province autonome, senza che tale limitazione possa dar luogo ad un dubbio di costituzionalità, atteso che il rilievo nazionale della disciplina, che giustifica l'intervento nomofilattico di questa Corte, rappresenta, altresì, l'elemento differenziale tra le fattispecie sufficiente a giustificare l'esercizio della discrezionalità del legislatore statale nel disciplinare i rimedi giurisdizionali (cfr., fra le molte, Cass. n. 551/2012 e la giurisprudenza ivi citata). 10. Nel resto, il primo motivo è infondato. 10.1. Per quanto allegato dalla stessa Provincia ricorrente, per i docenti di ruolo i contratti collettivi della Provincia di Trento prevedono un sistema di progressione economica in ragione dell'anzianità di servizio sovrapponibile a quello disposto per i docenti statali dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto scuola; per i docenti provinciali a termine trova, invece, applicazione la legislazione nazionale, che non consente progressioni economiche legate all'anzianità. 10.2. L'Amministrazione individua quale ragione obiettiva di tale disparità di trattamento la peculiarità della disciplina di reclutamento dei docenti a tempo indeterminato e del regime di conferimento delle supplenze nella [OSCURATO:PERSONA] di Trento (I. provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e, per le assunzioni a termine, Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg., emanato in attuazione dell'art. 93 della suddetta legge provinciale), che delinea un sistema del tuttc omogeneo a quello previsto per i docenti dello Stato dal T.U. n. 297/1994. 10.3. Devono, pertanto, essere ribaditi, in riferimento ai docenti a termine della [OSCURATO:PERSONA] di Trento, i medesimi principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione al trattamento economico dei docenti a termine della scuola statale; è ormai consolidata l'affermazione della natura discriminatoria di tale trattamento, nella parte in cui non prevede, in ragione della natura a termine del rapporto di lavoro, alcuna progressione economica legata all'anzianità di servizio acquisita nel corso dei precedenti rapporti di lavoro (Cass. n. 15352/2020, fra le molte conformi). 10.4. Ed invero la Corte di Giustizia da tempo ha affermato che: a) la clausola n. 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 15 aprile 2008, causa C-268/06, Impact; 13 settembre 2007, causa C-307/05, [OSCURATO:PERSONA]; 8 settembre 2011, causa C-177/10, [OSCURATO:PERSONA]); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5) "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ([OSCURATO:PERSONA], cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola n. 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 20 giugno 2019, causa C- 72/18, [OSCURATO:PERSONA]; 9 luglio 2015, causa C-177/14, [OSCURATO:PERSONA], punto 44 e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate ([OSCURATO:PERSONA], cit., punto 55; negli stessi terrr ini Corte di Giustizia 5 giugno 2018, causa C-677/16, [OSCURATO:PERSONA], punto 57 e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, Corte di Giustizia 18 ottobre 2C12, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza; 7 marzo 2013, C-393/11, Bertazzi). 10.5. I richiamati principi sono stati tutti ribaditi dalla Corte di Lussemburgo nella sentenza del 20 giugno 2019, causa C-72/18, [OSCURATO:PERSONA], secondo cui "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di un'integrazione salariale agli insegnanti assunti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l'unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale". 10.6. Le considerazioni svolte dalla Provincia ricorrente prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate dai docenti a termine e fanno leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego e sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, argomenti già ritenuti dalla Corte di Giustizia non idonei a giustificare la diversità di trattamento (si rimanda alle sentenze richiamate nella lettera d del punto precedente), nonché sulle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive del ricorso al contratto a tempo determinato, che rilevano ai sensi della clausola n. 5 dell'[OSCURATO:PERSONA] e non sul piano delle ragioni richiamate nella clausola n. 4 (che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che eventualmente distinguano i due tipi di rapporto in comparazione). 10.7. Né il carattere discriminatorio del trattamento riservato agli assunti a tempo determinato in pendenza del contratto a termine può essere escluso facendo leva sulla circostanza che, in ambito scolastico, al personale successivamente immesso in ruolo è assicurato il riconoscimento dell'anzianità pregressa attraverso l'istituto della ricostruzione della carriera, posto che detta ricostruzione, in relazione alla quale valgono i principi affermati da Cass. n. 31149/2019, opera per il periodo successivo alla instaurazione del rapporto a tempo indeterminato e non elimina la disparità di trattamento pregressa. 11. Per le considerazioni sopra svolte è altresì infondato il secondo motivo di ricorso. 11.1. Poiché, infatti, in caso di accertamento - come nella specie - di una discriminazione vietata, il principio di non discriminazione impone di applicare al lavoratore a termine lo stesso trattamento riservato ai dipendenti a tempo indeterminato, è conseguente che la valutazione dell'anzianità debba farsi secondo la disciplina tempo per tempo vigente e in conformità al criterio applicato in tale momento al personale di ruolo. 12. Il terzo motivo è inammissibile, poiché, nel denunciare erroneamente la violazione dell'art. 36 Cost. in una fattispecie nella quale, in ipotesi, si potrebbe profilare una "discriminazione alla rovescia" con gli assunti a tempo indeterminato, non si confronta con il decisum della sentenza impugnata e svolge considerazioni tutte incentrate su di un presupposto, l'assenza del contratto e della prestazione nei mesi estivi, che, invece, la Corte territoriale ha escluso, valorizzando la disciplina del contratto provinciale e, in particolare, osservando che la retribuzione estiva, ai sensi di tale contratto, "trova causa nella prosecuzione della disponibilità del personale supplente per tutti gli adempimenti ed esigenze che dovessero manifestarsi nel periodo estivo e alla ripresa dell'anno scolastico (prestazioni che sono oggetto della clausola di proroga automatica dei contratti per il periodo estivo o di appositi contratti estivi)"; né il motivo ora in esame, fondato su di un presupposto escluso dalla Corte territoriale, indica le ragioni per le quali il giudice di appello avrebbe errato nell'interpretare le disposizioni del contratto provinciale, risultando, pertanto, privo della necessaria riferibilità alla motivazione della pronuncia impugnata. 13. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 14. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendo la Russo rimasta Intimata. 15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla I. n. 228/2012, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Sez. U n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1
Sentenza Cassazione n. 14960/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris