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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 27476/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, pronunciando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 24/09/2019, dichiarava non doversi procedere per i reati di cui ai capi da A) ad M) dell'imputazione in quanto estinti per intervenuta prescrizione e confermava la condanna per i reati di cui all'ad 10-quater d.lgs 74/2000 contestati ai capi N) ed O) riducendo la pena per tali capi a mesi otto di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.

Con i primi due motivi deduce violazione dell'art. 597, comma 3, cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione.

Lamenta che la Corte di appello aveva illegittimamente applicato per il reato di cui al capo N) una pena più severa di quella adottata dal Giudice di primo grado (sei mesi di reclusione in luogo di due mesi di reclusione) ed un aumento sulla pena base per la continuazione interna (mesi uno di reclusione) non preso in considerazione nè calcolato in primo grado; inoltre, aveva omesso di motivare in ordine ai criteri di quantificazione della pena.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al capo O) dell'imputazione, lamentando che la Corte di appello aveva omesso di motivare con riferimento ai motivi di gravame relativi al capo in questione, sia in merito alla eccessività della pena che in relazione alla omessa precisazione di quali condotte a tale capo interne sarebbero state commesse dopo il 28 febbraio 2015 e, quindi, di quale parte della condotta sarebbe travolta dalla estinzione del reato.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

Con memoria trasmessa in data 18/04/2023 la difesa della ricorrente ha proposto motivo aggiunto con il quale ha ribadito i motivi di ricorso e lamentato anche il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le censure proposte con i primi due motivi di ricorso sono solo in parte fondate, mentre sono manifestamente infondati o inammissibili i restanti motivi.

2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

La Corte di appello ha correttamente rilevato che al momento della decisione non era maturato il termine prescrizionale massimo con riferimento ai reati di cui al capo O) ed al capo N).Tenuto conto, infatti, del tempo di commissione dei reati (in sentenza si dà atto che la trasmissione dei modelli F24 per compensare le ritenute da versare con inesistenti crediti fiscali avveniva dal 16.3.2015 al 16.6.2015; quindi, i reati si consumavano in data 16.6.2015, al momento della presentazione dell'ultimo modello F24, cfr Sez.3, n. 23027 del 23/06/2020, Rv.279755 - 01) e del periodo di sospensione del procedimento nella misura complessiva di mesi quattro e ventisette giorni (pienamente riscontrato dall'esame degli atti processuali), il termine prescrizionale massimo maturerebbe solo in data 13.5.2023.

La deduzione, poi, che la Corte di appello non avrebbe esaminati i motivi di appello relativi al capo O) è generica.

In sentenza, infatti, si dà atto che in ordine al predetto reato la difesa non aveva svolto alcun motivo di appello (pag 5 della sentenza impugnata) ed il ricorrente non ha specificamente contestato tale rilievo, incorrendo nel difetto di specificità del motivo proposto.

Questa Corte ha , infatti, affermato, in maniera condivisibile, che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge (Sez.2, n. 9028 del 05/11/2013, dep.25/02/2014, Rv.259066 - 01).

3. Il motivo aggiunto è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando l'insussistenza di elementi positivi a tal fine e rimarcando anche i precedenti dell'imputata e la complessiva gravità dei fatti.

La motivazione è congrua e priva di vizi logici ed in linea con il consolidato principio di diritto, secondo cui, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto e non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610).

Va, quindi, ribadito il principio secondo cui l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (così Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241); ne consegue che è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine; (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986).

3. Quanto ai primi due motivi di ricorso, va osservato che la Corte di appello, nel rideterminare la pena nei confronti dell'attuale ricorrente, a seguito della dichiarazione non doversi procedere per i reati di cui ai capi da A) ad M) dell'imputazione, per i due residui reati di cui all'art. 10-quater d.lgs 74/2000 contestati ai capi N) ed O), individuava quale reato più grave quello di cui al capo N), per il quale fissava la pena base nella misura di mesi dieci di reclusione, aumentandola a mesi undici di reclusione per la continuazione interna e, poi, ad anni uno di reclusione per la continuazione con il reato di cui al capo O); pena, poi, ridotta a mesi otto di reclusione con la diminuente per il rito abbreviato.

La doglianza secondo cui la pena determinata per il reato di cui al capo N) risulta più severa di quella adottata dal Giudice di primo grado a titolo di continuazione con il reato più grave (quello di cui al capo E, poi dichiarato estinto per prescrizione dal Giudice di appello), è manifestamente infondata.

Costituisce, infatti, principio consolidato che il giudice dell'impugnazione, quando muta la struttura del reato continuato, nel caso in cui la regiudicanda satellite diventa quella più grave a seguito della dichiarazione di prescrizione per la violazione ritenuta più grave in primo grado, nel rideterminare la pena, non è vincolato nella determinazione della pena per il reato residuo, meno grave, alla quantità di pena già individuata quale aumento "ex" art. 81, cpv., cod. pen.; il Giudice, infatti, non può lasciare inalterata, per il reato residuo, la pena irrogata per esso a titolo di continuazione nel giudizio, essendo venuto meno il vincolo per il quale opera il cumulo giuridico della pena, ma deve rideterminarla secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., commisurandola ai limiti edittali (cfr. Sez.6, n. 4162 del 07/11/2012,dep.28/01/2013, Rv. 254263 - 01; Sez.1, n. 32621 del 16/06/2009, Rv.244299 - 01; Sez.1, n. 28862 del 18/06/2008, Rv.240461 - 01).

La regola del divieto di "reformatio in peius" va in questo caso letta nel senso che il giudice non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale ovvero in quello di primo grado, quale base per il computo degli aumenti ex art. 81 cod. pen. e, cioè, quella relativa all'altro reato ritenuto più grave (Sez.2 n. 5502 del 22/10/2013, dep.04/02/2014, Rv. 258263 - 01).

Il divieto di reformatio in peius, pur operando anche con riguardo alle singole componenti della pena complessiva, inflitta in primo grado per più reati uniti sotto il vincolo della continuazione, presuppone, infatti, che non venga meno, a seguito del giudizio d'appello, l'unità ontologica della ritenuta continuazione, nella sua struttura costituita dal reato già individuato come più grave e dai reati satelliti.

Qualora, invece, tale condizione venga meno (come nel caso in cui per il reato ritenuto più grave intervenga a seguito di annullamento con rinvio l'assoluzione ovvero il giudice di appello dichiari la prescrizione per la violazione ritenuta più grave in primo grado e ridetermini la nuova pena base in relazione ad altro reato), l'unica esigenza che il giudice (di appello o di rinvio) è tenuto a salvaguardare è quella di garantire all'imputato l'irrogazione di una pena nel suo complesso inferiore a quella già inflitta (Sez.5,n. 16542 del 25/03/2005, dep.03/05/2005, Rv.231701 - 01).

Nella specie, la Corte di appello si è attenuta a tali principi di diritto.

L'eliminazione della pena afferente al reato principale di cui al capo E) e dei reati-satellite di cui ai capi A-B-C-D-F-G-H-I-J-K-L-M ha comportato un mutamento di struttura del reato continuato nella sua struttura costituita dal reato già individuato come più grave e dai reati-satellite.

I Giudici di appello hanno, quindi, correttamente determinato la pena base per il nuovo reato ritenuto più grave (capo N, in ragione dell'ammontare dell'evasione) nella misura di mesi undici di reclusione (mesi dieci di reclusione aumentati a mesi undici di reclusione per la continuazione interna), pena inferiore a quella fissata in primo grado per l'altro reato più grave (mesi dodici di reclusione per il reato di cui al capo E ) ed irrogato una pena nel suo complesso inferiore a quella inflitta in primo grado.

La sentenza impugnata, inoltre, ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale riguardo alla pena ha richiamato l'entità del contributo evaso.

Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Sez.2, n.19907 del 19/02/2009, Rv.244880; Sez.4, 4 luglio 2006, n. 32290).

Nondimeno, risulta non giustificato l'aumento di mesi uno per la continuazione interna apportato sulla pena base determinata per il reato di cui al capo N), in considerazione della struttura unitaria del reato di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale (Sez.3, n. 23027 del 23/06/2020, Rv. 279755 - 01 ; Sez.3, n. 4958 del 11/10/2018, dep.01/02/2019, Rv.274854 - 01).

Tale aumento, pertanto, deve essere eliminato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio sul punto con rideterminazione della pena, in base al disposto dell'art. 620 lett.

I) cod.proc.pen., nella misura di mesi sette e giorni dieci di reclusione; il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, pronunciando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 24/09/2019, dichiarava non doversi procedere per i reati di cui ai capi da A) ad M) dell'imputazione in quanto estinti per intervenuta prescrizione e confermava la condanna per i reati di cui all'ad 10-quater d.lgs 74/2000 contestati ai capi N) ed O) riducendo la pena per tali capi a mesi otto di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con i primi due motivi deduce violazione dell'art. 597, comma 3, cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione. Lamenta che la Corte di appello aveva illegittimamente applicato per il reato di cui al capo N) una pena più severa di quella adottata dal Giudice di primo grado (sei mesi di reclusione in luogo di due mesi di reclusione) ed un aumento sulla pena base per la continuazione interna (mesi uno di reclusione) non preso in considerazione nè calcolato in primo grado; inoltre, aveva omesso di motivare in ordine ai criteri di quantificazione della pena. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al capo O) dell'imputazione, lamentando che la Corte di appello aveva omesso di motivare con riferimento ai motivi di gravame relativi al capo in questione, sia in merito alla eccessività della pena che in relazione alla omessa precisazione di quali condotte a tale capo interne sarebbero state commesse dopo il 28 febbraio 2015 e, quindi, di quale parte della condotta sarebbe travolta dalla estinzione del reato. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Con memoria trasmessa in data 18/04/2023 la difesa della ricorrente ha proposto motivo aggiunto con il quale ha ribadito i motivi di ricorso e lamentato anche il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le censure proposte con i primi due motivi di ricorso sono solo in parte fondate, mentre sono manifestamente infondati o inammissibili i restanti motivi. 2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha correttamente rilevato che al momento della decisione non era maturato il termine prescrizionale massimo con riferimento ai reati di cui al capo O) ed al capo N).Tenuto conto, infatti, del tempo di commissione dei reati (in sentenza si dà atto che la trasmissione dei modelli F24 per compensare le ritenute da versare con inesistenti crediti fiscali avveniva dal 16.3.2015 al 16.6.2015; quindi, i reati si consumavano in data 16.6.2015, al momento della presentazione dell'ultimo modello F24, cfr Sez.3, n. 23027 del 23/06/2020, Rv.279755 - 01) e del periodo di sospensione del procedimento nella misura complessiva di mesi quattro e ventisette giorni (pienamente riscontrato dall'esame degli atti processuali), il termine prescrizionale massimo maturerebbe solo in data 13.5.2023. La deduzione, poi, che la Corte di appello non avrebbe esaminati i motivi di appello relativi al capo O) è generica. In sentenza, infatti, si dà atto che in ordine al predetto reato la difesa non aveva svolto alcun motivo di appello (pag 5 della sentenza impugnata) ed il ricorrente non ha specificamente contestato tale rilievo, incorrendo nel difetto di specificità del motivo proposto. Questa Corte ha , infatti, affermato, in maniera condivisibile, che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge (Sez.2, n. 9028 del 05/11/2013, dep.25/02/2014, Rv.259066 - 01). 3. Il motivo aggiunto è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando l'insussistenza di elementi positivi a tal fine e rimarcando anche i precedenti dell'imputata e la complessiva gravità dei fatti. La motivazione è congrua e priva di vizi logici ed in linea con il consolidato principio di diritto, secondo cui, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto e non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610). Va, quindi, ribadito il principio secondo cui l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (così Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241); ne consegue che è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine; (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986). 3. Quanto ai primi due motivi di ricorso, va osservato che la Corte di appello, nel rideterminare la pena nei confronti dell'attuale ricorrente, a seguito della dichiarazione non doversi procedere per i reati di cui ai capi da A) ad M) dell'imputazione, per i due residui reati di cui all'art. 10-quater d.lgs 74/2000 contestati ai capi N) ed O), individuava quale reato più grave quello di cui al capo N), per il quale fissava la pena base nella misura di mesi dieci di reclusione, aumentandola a mesi undici di reclusione per la continuazione interna e, poi, ad anni uno di reclusione per la continuazione con il reato di cui al capo O); pena, poi, ridotta a mesi otto di reclusione con la diminuente per il rito abbreviato. La doglianza secondo cui la pena determinata per il reato di cui al capo N) risulta più severa di quella adottata dal Giudice di primo grado a titolo di continuazione con il reato più grave (quello di cui al capo E, poi dichiarato estinto per prescrizione dal Giudice di appello), è manifestamente infondata. Costituisce, infatti, principio consolidato che il giudice dell'impugnazione, quando muta la struttura del reato continuato, nel caso in cui la regiudicanda satellite diventa quella più grave a seguito della dichiarazione di prescrizione per la violazione ritenuta più grave in primo grado, nel rideterminare la pena, non è vincolato nella determinazione della pena per il reato residuo, meno grave, alla quantità di pena già individuata quale aumento "ex" art. 81, cpv., cod. pen.; il Giudice, infatti, non può lasciare inalterata, per il reato residuo, la pena irrogata per esso a titolo di continuazione nel giudizio, essendo venuto meno il vincolo per il quale opera il cumulo giuridico della pena, ma deve rideterminarla secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., commisurandola ai limiti edittali (cfr. Sez.6, n. 4162 del 07/11/2012,dep.28/01/2013, Rv. 254263 - 01; Sez.1, n. 32621 del 16/06/2009, Rv.244299 - 01; Sez.1, n. 28862 del 18/06/2008, Rv.240461 - 01). La regola del divieto di "reformatio in peius" va in questo caso letta nel senso che il giudice non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale ovvero in quello di primo grado, quale base per il computo degli aumenti ex art. 81 cod. pen. e, cioè, quella relativa all'altro reato ritenuto più grave (Sez.2 n. 5502 del 22/10/2013, dep.04/02/2014, Rv. 258263 - 01). Il divieto di reformatio in peius, pur operando anche con riguardo alle singole componenti della pena complessiva, inflitta in primo grado per più reati uniti sotto il vincolo della continuazione, presuppone, infatti, che non venga meno, a seguito del giudizio d'appello, l'unità ontologica della ritenuta continuazione, nella sua struttura costituita dal reato già individuato come più grave e dai reati satelliti. Qualora, invece, tale condizione venga meno (come nel caso in cui per il reato ritenuto più grave intervenga a seguito di annullamento con rinvio l'assoluzione ovvero il giudice di appello dichiari la prescrizione per la violazione ritenuta più grave in primo grado e ridetermini la nuova pena base in relazione ad altro reato), l'unica esigenza che il giudice (di appello o di rinvio) è tenuto a salvaguardare è quella di garantire all'imputato l'irrogazione di una pena nel suo complesso inferiore a quella già inflitta (Sez.5,n. 16542 del 25/03/2005, dep.03/05/2005, Rv.231701 - 01). Nella specie, la Corte di appello si è attenuta a tali principi di diritto. L'eliminazione della pena afferente al reato principale di cui al capo E) e dei reati-satellite di cui ai capi A-B-C-D-F-G-H-I-J-K-L-M ha comportato un mutamento di struttura del reato continuato nella sua struttura costituita dal reato già individuato come più grave e dai reati-satellite. I Giudici di appello hanno, quindi, correttamente determinato la pena base per il nuovo reato ritenuto più grave (capo N, in ragione dell'ammontare dell'evasione) nella misura di mesi undici di reclusione (mesi dieci di reclusione aumentati a mesi undici di reclusione per la continuazione interna), pena inferiore a quella fissata in primo grado per l'altro reato più grave (mesi dodici di reclusione per il reato di cui al capo E ) ed irrogato una pena nel suo complesso inferiore a quella inflitta in primo grado. La sentenza impugnata, inoltre, ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale riguardo alla pena ha richiamato l'entità del contributo evaso. Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Sez.2, n.19907 del 19/02/2009, Rv.244880; Sez.4, 4 luglio 2006, n. 32290). Nondimeno, risulta non giustificato l'aumento di mesi uno per la continuazione interna apportato sulla pena base determinata per il reato di cui al capo N), in considerazione della struttura unitaria del reato di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale (Sez.3, n. 23027 del 23/06/2020, Rv. 279755 - 01 ; Sez.3, n. 4958 del 11/10/2018, dep.01/02/2019, Rv.274854 - 01). Tale aumento, pertanto, deve essere eliminato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio sul punto con rideterminazione della pena, in base al disposto dell'art. 620 lett. I) cod.proc.pen., nella misura di mesi sette e giorni dieci di reclusione; il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando
Sentenza Cassazione n. 27476/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris