CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 ottobre 1978
Cassazione n. 18744/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/10/1978 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del l'8.7.2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che - in sede di rito abbreviato - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente trasportato e detenuto sette panetti di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di circa Kg. 7,240 lordi. In particolare, secondo quanto accertato in sede di merito, il 13.1.2020 i due imputati sono stati arrestati dalla polizia, nei pressi del casello autostradale di Buonfornello, in quanto all'interno dell'autovettura condotta dallo Zaccaria, con a bordo quale passeggero il Fortuna, venivano rinvenuti - occultati sotto il sedile dell'autista - i sette panetti contenenti cocaina. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando (in sintesi) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità. Si deduce la illogicità della motivazione, laddove il coinvolgimento del ricorrente nel delitto viene argomentato sulla base di un presunto contributo causale, quantomeno morale, per avere fornito al correo un'effettiva copertura e quindi maggiore sicurezza nella realizzazione del reato. In realtà, la stessa sentenza ammette che il controllo del mezzo da parte degli agenti fu dovuta al comportamento del conducente (Zaccaria), che aveva perso diversi minuti prima di effettuare il pagamento al casello. La circostanza che l'autovettura ove è stata occultata la droga fosse stata venduta allo Zaccaria dal Fortuna circa un mese prima dei fatti non assume alcuna rilevanza ai fini della responsabilità del ricorrente, non risultando provato che la modifica della vettura per l'occultamento della droga fosse stata effettuata dal Fortuna. Anche l'assenza di spiegazioni alternative da parte del ricorrente circa la sua presenza a bordo del mezzo appare inidonea a fondare la colpevolezza del medesimo, non sussistendo univoci elementi a suo carico. Il coimputato, inoltre, si è assunto tutta la responsabilità, affermando che il Fortuna è estraneo ai fatti. Le argomentazioni della Corte distrettuale non superano il confine che delimita la mera connivenza non punibile. II) Omessa pronuncia sulla censura concernente l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90, che non è stata in alcun modo affrontata nella sentenza impugnata. III) Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella prevista dall'art. 114 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato e assorbente delle residue censure. 2. La sentenza impugnata ha motivato in maniera carente ed illogica in ordine all'effettivo contributo causale apportato dal ricorrente nel trasporto di stupefacente in esame. Al di là, infatti, della sua presenza a bordo del veicolo - quale passeggero trasportato dallo Zaccaria - nel quale è stato rinvenuto lo stupefacente, i giudici di merito hanno evidenziato elementi di scarsa (se non nulla) consistenza per affermare il sicuro coinvolgimento del Fortuna nel reato in questione. Inoltre, hanno trascurato di valutare adeguatamente i segni in senso contrario, pur processualmente emersi, quali, in primo luogo, le dichiarazioni con le quali il coimputato Zaccaria si era assunto tutta la responsabilità dei fatti, affermando la totale estraneità del Fortuna nel trasporto illecito; in secondo luogo, la circostanza che la partita di stupefacente era stata rinvenuta in apposito vano collocato proprio sotto il sedile dell'autista (lo Zaccaria appunto). 3. La Corte territoriale, per affermare la responsabilità del Fortuna, ha quindi sostanzialmente considerato: 1) che il Fortuna aveva venduto allo Zaccaria, appena un mese prima dell'arresto, il veicolo nel quale è stata trovata la droga; 2) che proprio grazie alla presenza del Fortuna, l'autovettura con cui veniva trasportata la droga avrebbe attirato meno l'attenzione delle forze dell'ordine; 3) che solo condivisi interessi economici in capo agli imputati, legati da vecchia amicizia, potevano giustificare il viaggio dei due in Sicilia, in uno con la considerazione che lo Zaccaria non avrebbe mai trasportato la droga all'insaputa dell'amico, esponendolo a gravi conseguenze in caso di controllo della polizia, come effettivamente accaduto. 4. Si tratta di considerazioni inconsistenti ed illogiche, che non consentono di attribuire al Fortuna il ruolo delineato dai giudici territoriali, posto che, in risposta ai punti dianzi indicati: 1) la vendita del mezzo da parte del Fortuna all'amico, un mese prima dell'arresto, è circostanza neutra; 2) non si comprende in che modo la presenza del Fortuna nel veicolo avrebbe attirato meno l'attenzione delle forze dell'ordine; 3) la considerazione per cui non vi sarebbe stata ragione per lo Zaccaria, al di là di condivisi interessi economici, di coinvolgere l'amico in una vicenda che ben avrebbe potuto, come poi accaduto, portare all'arresto di entrambi nel caso di un eventuale controllo, costituisce una mera supposizione, che rende accoglibile la censura di illogicità motivazionale, posto che i giudici palermitani si sono limitati a valorizzare una illazione congetturale, cioè una ipotesi non legata all'id quod plerumque accidit ed insusqettibile di verifica empirica (cfr., al riguardo, Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020 - dep. 2021, Rv. 281385 - 01; Sez. 1, n. 18118 del 11/02/2014, Rv. 261992 - 01; Sez. 6, n. 16532 del 13/02/2007, Rv. 237145 - 01; Sez. 6, n. 31706 del 07/03/2003, Rv. 228401 - 01). 5. Le ulteriori considerazioni dei giudici di merito sulla mancanza di una adeguata spiegazione del Fortuna in ordine ai motivi del viaggio, non avendo lo stesso fornito elementi idonei per consentire di verificare la fondatezza della spiegazione fornita, non possono, di per sé, giustificare la ricostruzione del fatto offerta nella sentenza impugnata, in quanto connotata da un alto coefficiente di opinabilità, così da relegare l'ipotesi prescelta in un ristretto ambito probabilistico e da collocare l'assunto accusatorio al di sotto del limite del ragionevole dubbio. In tal senso, il ricorso coglie nel segno laddove evidenzia il vizio di illogicità manifesta del percorso argomentativo adottato dalla Corte territoriale, in quanto frutto di un ragionamento complessivo non basato su dati probatori inequivoci o su massime d'esperienza ma essenzialmente fondato su ipotesi congetturali, espressione di convinzioni soggettive del giudicante, come tali al di sotto della soglia del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" previsto dall'art.533 cod. proc. pen. per la pronuncia di una sentenza di condanna. 6. Le superiori considerazioni comportano l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio, al fine di rivalutare su basi oggettive i dati probatori processualmente emersi nei confronti del Fortuna, onde accertare il ruolo effettivo del medesimo nella vicenda, in maniera tale da stabilire se la condotta dell'imputato sia riconducibile all'ipotesi del concorso (morale o materiale) nel reato, alla mera connivenza (non punibile) ovvero sia da valutare del tutto estranea al reato; il tutto sulla scorta del noto canone di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così deci