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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 23 giugno 1958

Cassazione n. 43470/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/06/1958 avverso l'ordinanza del 07/07/2021 del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta alla requisitoria comunicata al difensore concludendo per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore chiede il rigetto del ricorso.

I [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 7.7.2021, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso, ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 19, comma 1, 24, 25-octies e 53 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dal G.I.P. del locale Tribunale - avente ad oggetto la somma di euro 1.845.542,40 nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ovvero, in caso di incapienza o di indisponibilità, di beni intestati e comunque nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato il provvedimento di sequestro limitatamente alla somma di euro 106.640,00, annullandolo per la restante parte rispetto alla cifra di euro 1.845.542,40.

1.1. La misura cautelare reale era stata disposta dal G.I.P. nella ritenuta ricorrenza di un pregiudicato quadro indiziario gravante a carico del Bianchino in ordine al delitto di cui all'art. 603-bis, commi 1 e 4, cod. pen., per essersi avvalso, nella sua qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a partire dal 2017 fino ad almeno il dicembre 2020, dell'intermediazione illecita di diversi "caporali" per provvedere al quotidiano reclutamento di lavoratori, per lo più extracomunitari, da impiegare per la raccolta di prodotti agricoli su terreni a lui riconducibili, sottoponendo tali lavoratori a condizioni di sfruttamento e di approfittamento del loro stato di bisogno.

1.2. Il Tribunale ha accolto l'istanza proposta dal Bianchino in ordine all'inesatta quantificazione della somma da sottoporre a sequestro, quale profitto dell'illecita attività perpetrata da parte dell'indagato.

Il G.I.P., infatti, aveva determinato l'importo di tale somma in euro 1.845.542,40, quale risultato di un calcolo presuntivo, pur desunto dai dati emergenti dalle risultanze investigative, riguardante l'arco temporale compreso tra il 2017 ed il 2020, effettuato considerando la presenza di 20 unità di lavoratori giornalieri, per 7 ore di lavoro al giorno, per una retribuzione pari a 4,50 euro l'ora, corrisposta per 6 giorni lavorativi per 52 settimane.

Il Tribunale ha ritenuto la mancanza di correttezza di siffatto calcolo, osservando come il profitto dell'illecita attività del Bianchino sia stato desunto \ sulla scorta di un panorama indiziario non certo Od. incontrovertibile, bensì sulla scorta di un parametro presuntivo e generalizzante, non supportato da un effettivo riferimento alla specifica attività di impresa svolta dalla società facente capo all'imputato.Per il giudice del riesame, in particolare, risulterebbe erronea la presunzione, presente nel decreto di sequestro del G.I.P., di riferire il profitto del reato a 52 settimane lavorative, comprese tra il 2017 ed il 2020, con carattere di continuità e costanza dei dati relativi al numero dei lavoratori illecitamente utilizzati, nonché delle ore e dei giorni di effettivo lavoro settimanale.

Ciò è da ritenersi in contrasto con la specifica natura dell'attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e cioè quella del commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi, e quindi di prodotti derivati dallo svolgimento di attività agricola in gran parte avente carattere di stagionalità, nel caso di specie riscontrata essere più intensa nei mesi da giugno a settembre, con occupazione di un maggior numero di lavoratori in nero.

In ragione degli indicati aspetti, il giudice del riesame ha, quindi, rideterminato l'ammontare del profitto del reato considerando i soli periodi effettivamente oggetto di attività investigativa, rispetto ai quali risulta provato che il Bianchino avesse illecitamente impiegato manodopera in nero, in violazione della norma dell'art. 603-bis cod. pen.

Ammontando gli stessi a 172 giorni complessivi, considerato il numero di lavoratori e le ore lavorative in modo coincidente con quanto ritenuto dal G.I.P., tuttavia diminuendo dal complessivo importo quanto effettivamente corrisposto dal Bianchino ai lavoratori - trattandosi di esborso effettuato comunque in adempimento di un'obbligazione, sia pur assunta sulla scorta di un contratto nullo - il Tribunale ha quantificato il profitto del reato derivato all'indagato dall'indiziaria consumazione della fattispecie ascrittagli nella complessiva somma di euro 106.640,00, nei limiti della quale è stato mantenuto il vincolo cautelare.

2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) le seguenti violazioni di legge.

I) Difetto di legittimazione ad impugnare il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], atteso che l'istanza di riesame era stata presentata dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] in proprio e non anche nella qualità di legale rappresentante della società.

II) Erronea applicazione della legge in relazione alla detrazione dal profitto dei cosiddetti costi da reato, non potendosi defalcare dall'importo quantificato in euro 250.264,80 - pari al risparmio di spesa determinato dal Tribunale in relazione alla commissione del reato oggetto del procedimento - l'importo effettivamente corrisposto ai lavoratori illegittimamente impiegati, trattandosi di costi illeciti sostenuti dalla società per la realizzazione dell'attività criminosa in virtù di contratti nulli, di cui l'indagato non si può avvantaggiare.

III) Mancanza totale di motivazione, nella parte in cui il Tribunale, pur ritenendo la sussistenza del fumus commissi delicti, si è limitato a considerare i soli periodi oggetto dell'attività investigativa per come risultanti dalle intercettazioni telefoniche, omettendo di prendere in considerazione, ai fini della determinazione del profitto oggetto di sequestro, le ulteriori fonti di prova da cui si evince che la "[OSCURATO:PERSONA]" esercita attività produttiva e di raccolta per tutti i mesi dell'anno.

3. Il difensore del Bianchino ha depositato memoria difensiva con la quale chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, dovendosi ritenere, alla luce della delibazione operata dal Tribunale, che l'ordinanza impugnata abbia provveduto nei soli confronti del Bianchino, nella sua indubbia qualità di soggetto destinatario del provvedimento di sequestro "in caso di incapienza o di indisponibilità" dei beni nella disponibilità della società [OSCURATO:PERSONA], come chiaramente disposto nel provvedimento di sequestro emesso dal GIP.

La censura proposta dal PM è frutto di un equivoco, risultando pacificamente dallo stesso provvedimento impugnato che il Tribunale ha provveduto limitatamente alla "istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]" (vedi parte iniziale dell'ordinanza), quindi nei soli confronti della persona fisica, quale amministratore unico della società, e non nei confronti della persona giuridica in quanto tale.

Sotto questo profilo, il Bianchino è certamente legittimato ad impugnare il decreto di sequestro preventivo emesso (anche) nei suoi confronti.

2. Il secondo motivo è, invece, fondato.

La prospettazione della parte pubblica ricorrente coglie nel segno, laddove evidenzia che il reato di sfruttamento dei lavoratori costituisce un cd.

"reato "contratto" (e non "in contratto"), trattandosi di rapporto di lavoro intrinsecamente illecito (come tale nullo e non semplicemente annullabile), con la conseguenza che, nella specie, deve trovare applicazione il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui dal profitto confiscabile non si possono detrarre i costi derivanti dal rapporto di lavoro illecito (cfr., in motivazione, Sez. 6, n. 9988 del 27/01/2015).

Si tratta di elaborazione conseguente ai principi elaborati nella pronuncia n. 26654 del 27/03/2008 delle Sezioni Unite, in tema di determinazione del profitto confiscabile, nella quale il [OSCURATO:PERSONA] ha fissato dei principi generali in punto di commisurazione del profitto suscettibile di confisca-sanzione, universalmente validi ed esportabili nei diversi casi astrattamente riscontrabili nella prassi.

E' stato così chiarito, in primo luogo, che nel delineare il profitto confiscabile non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico, in quanto, nell'assolvere una funzione di deterrenza, la confisca risponde ad esigenze di giustizia e nel contempo di prevenzione generale e speciale, non potendosi ammettere che il crimine possa rappresentare un legittimo titolo di acquisto della proprietà o di altro diritto sul bene e che il reo possa rifarsi dei costi affrontati per la realizzazione del reato.

Dopo avere richiamato le nozioni di profitto fissate in precedenti pronunce a composizione allargata (secondo cui il profitto del reato va inteso come "vantaggio di natura economica", come "beneficio aggiunto di natura patrimoniale", come "utile conseguito dall'autore del reato in seguito alla commissione del reato"; Cass. Sez.

U del 24/05/2004, n. 29951, e Sez.

U del 25/10/2005, n. 41936,) ed affermato che il parametro della pertinenzialità al reato del profitto rappresenta "l'effettivo criterio selettivo di ciò che può esser confiscato a tale titolo", la Corte ha tracciato un netto discrimen fra profitto conseguente ad un "reato contratto" e profitto derivante da un "reato in contratto".

Nel primo caso - in cui la legge qualifica come illecito lo stesso rapporto contrattuale intercorso fra le parti - si determina un'immedesimazione del reato col negozio giuridico e quest'ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità, con l'effetto che il relativo profitto è conseguenza immediata e diretta della medesima ed è, pertanto, assoggettabile a confisca; nel secondo caso - in cui il comportamento penalmente rilevante non coincide con la stipulazione del contratto in sé, ma va ad incidere unicamente sulla fase di formazione della volontà contrattuale o su quella di esecuzione del programma negoziale - è possibile enucleare aspetti leciti del relativo rapporto, perché il contratto è assolutamente lecito e valido inter partes (ed eventualmente solo annullabile ex artt. 1418 e 1439 c.c.), con la conseguenza che il corrispondente profitto tratto dall'agente ben può essere non ricollegabile direttamente alla condotta sanzionata penalmente.

3. Le Sezioni Unite hanno, pertanto, chiaramente affermato l'assoggettabilità a confisca dell'intero vantaggio patrimoniale derivante dai "reati contratto", fra cui rientra certamente, come già detto, quello previsto dall'art. 603-bis cod. pen., oggetto di indagine nel presente procedimento.

Il Tribunale non si è attenuto ai suddetti principi, determinando il profitto confiscabile sulla base di una non pertinente nozione aziendalistica di profitto netto, detraendo dall'importo complessivo dei vantaggi economico-patrimoniali tratti dalla commissione del delitto per cui si procede, l'importo totale dei (presunti) costi sostenuti per la retribuzione dei lavoratori illecitamente assunti.

Si tratta di un'impostazione erronea in diritto, poiché, come già osservato, il profitto (nel caso concretizzantesi in un risparmio di spesa rispetto agli importi che si sarebbero dovuti sostenere in caso di assunzione legale di manodopera) derivante dall'illecito sfruttamento dei lavoratori è conseguenza immediata e diretta del reato ed è, pertanto, interamente assoggettabile a confisca, indipendentemente dai costi sostenuti per la consumazione del reato, per definizione estranei alla nozione (penalistica e non aziendalistica) di profitto che qui rileva.

4. Il terzo motivo - con il quale si contesta che il Tribunale, pur ritenendo la sussistenza del fumus commissi delicti, si è limitato a considerare i soli periodi oggetto dell'attività investigativa per come risultanti dalle intercettazioni telefoniche e non le ulteriori fonti di prova attestanti che la "[OSCURATO:PERSONA]" esercita attività produttiva e di raccolta per tutti i mesi dell'anno - sviluppa censure in fatto, deducendo fra l'altro vizi motivazionali estranei alla delibazione rimessa alla Corte di cassazione in tema di provvedimenti cautelari riguardanti misure cautelari reali, per i quali è noto che il ricorso in sede di legittimità è ammesso solo per il vizio di violazione di legge (eventualmente sotto il profilo della motivazione mancante o apparente; cfr. Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).

Nessuna violazione di legge pare riscontrabile sulla base dei rilievi prospettati dal ricorrente, non potendosi affermare che l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato sia del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice; per contro, esso è stato ben compreso dalla parte pubblica ricorrente, come dimostrato proprio dalla articolazione della censura in esame, con la quale vengono riproposte questioni attinenti alla ricostruzione fattuale del compendio indiziario, in relazione alla individuazione dei tempi di commissione del delitto in disamina; il tutto sempre al fine di contestare, sotto diversa angolazione, la valutazione operata dal Tribunale in ordine alla determinazione del profitto confiscabile.La doglianza, pertanto, per come prospettata non è consentita e deve essere dichiarata inammissibile.

5. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso giustifica l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale individuato in dispositivo, il quale, nella determinazione del profitto confiscabile, si atterrà ai principi di diritto innanzi indicati.

Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/06/1958 avverso l'ordinanza del 07/07/2021 del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta alla requisitoria comunicata al difensore concludendo per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore chiede il rigetto del ricorso. I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7.7.2021, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso, ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 19, comma 1, 24, 25-octies e 53 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dal G.I.P. del locale Tribunale - avente ad oggetto la somma di euro 1.845.542,40 nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ovvero, in caso di incapienza o di indisponibilità, di beni intestati e comunque nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato il provvedimento di sequestro limitatamente alla somma di euro 106.640,00, annullandolo per la restante parte rispetto alla cifra di euro 1.845.542,40. 1.1. La misura cautelare reale era stata disposta dal G.I.P. nella ritenuta ricorrenza di un pregiudicato quadro indiziario gravante a carico del Bianchino in ordine al delitto di cui all'art. 603-bis, commi 1 e 4, cod. pen., per essersi avvalso, nella sua qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a partire dal 2017 fino ad almeno il dicembre 2020, dell'intermediazione illecita di diversi "caporali" per provvedere al quotidiano reclutamento di lavoratori, per lo più extracomunitari, da impiegare per la raccolta di prodotti agricoli su terreni a lui riconducibili, sottoponendo tali lavoratori a condizioni di sfruttamento e di approfittamento del loro stato di bisogno. 1.2. Il Tribunale ha accolto l'istanza proposta dal Bianchino in ordine all'inesatta quantificazione della somma da sottoporre a sequestro, quale profitto dell'illecita attività perpetrata da parte dell'indagato. Il G.I.P., infatti, aveva determinato l'importo di tale somma in euro 1.845.542,40, quale risultato di un calcolo presuntivo, pur desunto dai dati emergenti dalle risultanze investigative, riguardante l'arco temporale compreso tra il 2017 ed il 2020, effettuato considerando la presenza di 20 unità di lavoratori giornalieri, per 7 ore di lavoro al giorno, per una retribuzione pari a 4,50 euro l'ora, corrisposta per 6 giorni lavorativi per 52 settimane. Il Tribunale ha ritenuto la mancanza di correttezza di siffatto calcolo, osservando come il profitto dell'illecita attività del Bianchino sia stato desunto \ sulla scorta di un panorama indiziario non certo Od. incontrovertibile, bensì sulla scorta di un parametro presuntivo e generalizzante, non supportato da un effettivo riferimento alla specifica attività di impresa svolta dalla società facente capo all'imputato.Per il giudice del riesame, in particolare, risulterebbe erronea la presunzione, presente nel decreto di sequestro del G.I.P., di riferire il profitto del reato a 52 settimane lavorative, comprese tra il 2017 ed il 2020, con carattere di continuità e costanza dei dati relativi al numero dei lavoratori illecitamente utilizzati, nonché delle ore e dei giorni di effettivo lavoro settimanale. Ciò è da ritenersi in contrasto con la specifica natura dell'attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e cioè quella del commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi, e quindi di prodotti derivati dallo svolgimento di attività agricola in gran parte avente carattere di stagionalità, nel caso di specie riscontrata essere più intensa nei mesi da giugno a settembre, con occupazione di un maggior numero di lavoratori in nero. In ragione degli indicati aspetti, il giudice del riesame ha, quindi, rideterminato l'ammontare del profitto del reato considerando i soli periodi effettivamente oggetto di attività investigativa, rispetto ai quali risulta provato che il Bianchino avesse illecitamente impiegato manodopera in nero, in violazione della norma dell'art. 603-bis cod. pen. Ammontando gli stessi a 172 giorni complessivi, considerato il numero di lavoratori e le ore lavorative in modo coincidente con quanto ritenuto dal G.I.P., tuttavia diminuendo dal complessivo importo quanto effettivamente corrisposto dal Bianchino ai lavoratori - trattandosi di esborso effettuato comunque in adempimento di un'obbligazione, sia pur assunta sulla scorta di un contratto nullo - il Tribunale ha quantificato il profitto del reato derivato all'indagato dall'indiziaria consumazione della fattispecie ascrittagli nella complessiva somma di euro 106.640,00, nei limiti della quale è stato mantenuto il vincolo cautelare. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) le seguenti violazioni di legge. I) Difetto di legittimazione ad impugnare il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], atteso che l'istanza di riesame era stata presentata dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] in proprio e non anche nella qualità di legale rappresentante della società. II) Erronea applicazione della legge in relazione alla detrazione dal profitto dei cosiddetti costi da reato, non potendosi defalcare dall'importo quantificato in euro 250.264,80 - pari al risparmio di spesa determinato dal Tribunale in relazione alla commissione del reato oggetto del procedimento - l'importo effettivamente corrisposto ai lavoratori illegittimamente impiegati, trattandosi di costi illeciti sostenuti dalla società per la realizzazione dell'attività criminosa in virtù di contratti nulli, di cui l'indagato non si può avvantaggiare. III) Mancanza totale di motivazione, nella parte in cui il Tribunale, pur ritenendo la sussistenza del fumus commissi delicti, si è limitato a considerare i soli periodi oggetto dell'attività investigativa per come risultanti dalle intercettazioni telefoniche, omettendo di prendere in considerazione, ai fini della determinazione del profitto oggetto di sequestro, le ulteriori fonti di prova da cui si evince che la "[OSCURATO:PERSONA]" esercita attività produttiva e di raccolta per tutti i mesi dell'anno. 3. Il difensore del Bianchino ha depositato memoria difensiva con la quale chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato, dovendosi ritenere, alla luce della delibazione operata dal Tribunale, che l'ordinanza impugnata abbia provveduto nei soli confronti del Bianchino, nella sua indubbia qualità di soggetto destinatario del provvedimento di sequestro "in caso di incapienza o di indisponibilità" dei beni nella disponibilità della società [OSCURATO:PERSONA], come chiaramente disposto nel provvedimento di sequestro emesso dal GIP. La censura proposta dal PM è frutto di un equivoco, risultando pacificamente dallo stesso provvedimento impugnato che il Tribunale ha provveduto limitatamente alla "istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]" (vedi parte iniziale dell'ordinanza), quindi nei soli confronti della persona fisica, quale amministratore unico della società, e non nei confronti della persona giuridica in quanto tale. Sotto questo profilo, il Bianchino è certamente legittimato ad impugnare il decreto di sequestro preventivo emesso (anche) nei suoi confronti. 2. Il secondo motivo è, invece, fondato. La prospettazione della parte pubblica ricorrente coglie nel segno, laddove evidenzia che il reato di sfruttamento dei lavoratori costituisce un cd. "reato "contratto" (e non "in contratto"), trattandosi di rapporto di lavoro intrinsecamente illecito (come tale nullo e non semplicemente annullabile), con la conseguenza che, nella specie, deve trovare applicazione il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui dal profitto confiscabile non si possono detrarre i costi derivanti dal rapporto di lavoro illecito (cfr., in motivazione, Sez. 6, n. 9988 del 27/01/2015). Si tratta di elaborazione conseguente ai principi elaborati nella pronuncia n. 26654 del 27/03/2008 delle Sezioni Unite, in tema di determinazione del profitto confiscabile, nella quale il [OSCURATO:PERSONA] ha fissato dei principi generali in punto di commisurazione del profitto suscettibile di confisca-sanzione, universalmente validi ed esportabili nei diversi casi astrattamente riscontrabili nella prassi. E' stato così chiarito, in primo luogo, che nel delineare il profitto confiscabile non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico, in quanto, nell'assolvere una funzione di deterrenza, la confisca risponde ad esigenze di giustizia e nel contempo di prevenzione generale e speciale, non potendosi ammettere che il crimine possa rappresentare un legittimo titolo di acquisto della proprietà o di altro diritto sul bene e che il reo possa rifarsi dei costi affrontati per la realizzazione del reato. Dopo avere richiamato le nozioni di profitto fissate in precedenti pronunce a composizione allargata (secondo cui il profitto del reato va inteso come "vantaggio di natura economica", come "beneficio aggiunto di natura patrimoniale", come "utile conseguito dall'autore del reato in seguito alla commissione del reato"; Cass. Sez. U del 24/05/2004, n. 29951, e Sez. U del 25/10/2005, n. 41936,) ed affermato che il parametro della pertinenzialità al reato del profitto rappresenta "l'effettivo criterio selettivo di ciò che può esser confiscato a tale titolo", la Corte ha tracciato un netto discrimen fra profitto conseguente ad un "reato contratto" e profitto derivante da un "reato in contratto". Nel primo caso - in cui la legge qualifica come illecito lo stesso rapporto contrattuale intercorso fra le parti - si determina un'immedesimazione del reato col negozio giuridico e quest'ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità, con l'effetto che il relativo profitto è conseguenza immediata e diretta della medesima ed è, pertanto, assoggettabile a confisca; nel secondo caso - in cui il comportamento penalmente rilevante non coincide con la stipulazione del contratto in sé, ma va ad incidere unicamente sulla fase di formazione della volontà contrattuale o su quella di esecuzione del programma negoziale - è possibile enucleare aspetti leciti del relativo rapporto, perché il contratto è assolutamente lecito e valido inter partes (ed eventualmente solo annullabile ex artt. 1418 e 1439 c.c.), con la conseguenza che il corrispondente profitto tratto dall'agente ben può essere non ricollegabile direttamente alla condotta sanzionata penalmente. 3. Le Sezioni Unite hanno, pertanto, chiaramente affermato l'assoggettabilità a confisca dell'intero vantaggio patrimoniale derivante dai "reati contratto", fra cui rientra certamente, come già detto, quello previsto dall'art. 603-bis cod. pen., oggetto di indagine nel presente procedimento. Il Tribunale non si è attenuto ai suddetti principi, determinando il profitto confiscabile sulla base di una non pertinente nozione aziendalistica di profitto netto, detraendo dall'importo complessivo dei vantaggi economico-patrimoniali tratti dalla commissione del delitto per cui si procede, l'importo totale dei (presunti) costi sostenuti per la retribuzione dei lavoratori illecitamente assunti. Si tratta di un'impostazione erronea in diritto, poiché, come già osservato, il profitto (nel caso concretizzantesi in un risparmio di spesa rispetto agli importi che si sarebbero dovuti sostenere in caso di assunzione legale di manodopera) derivante dall'illecito sfruttamento dei lavoratori è conseguenza immediata e diretta del reato ed è, pertanto, interamente assoggettabile a confisca, indipendentemente dai costi sostenuti per la consumazione del reato, per definizione estranei alla nozione (penalistica e non aziendalistica) di profitto che qui rileva. 4. Il terzo motivo - con il quale si contesta che il Tribunale, pur ritenendo la sussistenza del fumus commissi delicti, si è limitato a considerare i soli periodi oggetto dell'attività investigativa per come risultanti dalle intercettazioni telefoniche e non le ulteriori fonti di prova attestanti che la "[OSCURATO:PERSONA]" esercita attività produttiva e di raccolta per tutti i mesi dell'anno - sviluppa censure in fatto, deducendo fra l'altro vizi motivazionali estranei alla delibazione rimessa alla Corte di cassazione in tema di provvedimenti cautelari riguardanti misure cautelari reali, per i quali è noto che il ricorso in sede di legittimità è ammesso solo per il vizio di violazione di legge (eventualmente sotto il profilo della motivazione mancante o apparente; cfr. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Nessuna violazione di legge pare riscontrabile sulla base dei rilievi prospettati dal ricorrente, non potendosi affermare che l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato sia del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice; per contro, esso è stato ben compreso dalla parte pubblica ricorrente, come dimostrato proprio dalla articolazione della censura in esame, con la quale vengono riproposte questioni attinenti alla ricostruzione fattuale del compendio indiziario, in relazione alla individuazione dei tempi di commissione del delitto in disamina; il tutto sempre al fine di contestare, sotto diversa angolazione, la valutazione operata dal Tribunale in ordine alla determinazione del profitto confiscabile.La doglianza, pertanto, per come prospettata non è consentita e deve essere dichiarata inammissibile. 5. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso giustifica l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale individuato in dispositivo, il quale, nella determinazione del profitto confiscabile, si atterrà ai principi di diritto innanzi indicati. Il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 43470/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris