CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 30010/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18843/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E Q VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 437/2018 depositata il 22/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La vicenda che interessa ai fini del presente giudizio può essere così riassunta: con decreto del 12.7.1984 il Prefetto di Roma ha autorizzato l’occupazione temporanea in via di urgenza da parte dell’Enel di un terreno di proprietà della Bonifiche e [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (c.d. BGAAR), per una durata massima di 5 anni, affinché venisse realizzato un elettrodotto; 2) decorso il termine quinquennale senza l’emanazione di un provvedimento ablatorio, con atto di citazione del 2.11.1990, la BGAAR ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l’Enel per richiedere la rimozione dell’opera divenuta illegittima e la condanna al risarcimento dei danni; 3) Si è costituita in giudizio l’Enel, resistendo alle domande proposte dalla BGAAR e proponendo a sua volta domanda riconvenzionale volta alla costituzione della servitù coattiva di elettrodotto sul terreno della BGAAR e determinazione dell’indennità ex art. 123 TU n. 1775/1933; 4) con decreto del 13 gennaio 1993, il Prefetto di Roma ha costituito la servitù in questione in favore dell’Enel; 5) il Tribunale di Roma, con sent. non definitiva n. 13802/94, ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla domanda riconvenzionale e alla domanda di parte attrice diversa da quella di risarcimento del danno residuo; 6) nel corso del giudizio di primo grado sono subentrate, ai sensi dell’art.111 c.p.c., a BGAAR la [OSCURATO:PERSONA] e la Terre di Castel di [OSCURATO:PERSONA], e ad Enel la [OSCURATO:SOCIETA]; 7) il Tribunale di Roma, con sent. definitiva n. 17349/11 , ha rigettato la domanda risarcitoria delle istanti, ritenendo che non v’era stato alcun periodo di occupazione illegittima, dal momento che il termine iniziale di cinque anni era stato più volte legislativamente prorogato, e il decreto di asservimento del 13 gennaio 1993 era intervenuto allorché l’occupazione era ancora legittima; 8) in secondo grado le due aziende agricole subentrate hanno impugnato sia la sentenza non definitiva n. 13802/94, sia la sentenza definitiva n. 17349/11, dinanzi alla CdA di Roma, richiedendone la riforma, per un verso, lamentando (per quanto interessa in questa sede) una omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda, proposta in via subordinata, concernente la liquidazione di una indennità per il periodo di occupazione legittima del terreno, per altro verso, ritenendo che la CdA, ove ritenutasi funzionalmente competente ex art. 19 L. 865/71, era legittimata in ogni caso a pronunciarsi direttamente in tale sede sulla quantificazione dell’indennità predetta; 9) ha resistito all’appello la [OSCURATO:SOCIETA]., richiedendo il rigetto; 10) la CdA di Roma, con sent. n. 437/2018, ha rigettato l’appello, ritenendo che: a) la domanda di liquidazione di indennità di occupazione legittima formulata in primo grado doveva ritenersi in ogni caso inammissibile, in quanto formulata al Tribunale e non dinanzi alla CdA quale giudice funzionalmente competente in unico grado ex L. 865/71; b) in ogni caso era precluso in tale sede alla CdA uno scrutinio di tale domanda, in forza del giudicato intervenuto in occasione di un precedente giudizio di opposizione alla stima, in relazione alla indennità di esproprio liquidata, promosso dalla BGAAR sempre dinanzi alla CdA: ha ritenuto il giudice del gravame, infatti, che anche la richiesta volta alla liquidazione dell’indennità di occupazione legittima, seppur basata su causa petendi diversa, doveva essere tempestivamente e direttamente formulata in quella sede, trattandosi di domande strutturalmente connesse. Avverso la sentenza della CdA di Roma l’[OSCURATO:PERSONA] srl e la [OSCURATO:PERSONA] di Castel di Decima propongono ricorso per cassazione sulla scorta di 2 motivi. Resiste la [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il presente giudizio concerne la liquidazione dell’indennità di occupazione legittima asseritamente spettante alle società ricorrenti a seguito dell’imposizione di una servitù di elettrodotto su alcuni terreni di loro proprietà. Al riguardo la sentenza impugnata ha affermato, tra l’altro, che la relativa domanda avrebbe dovuto essere proposta in sede del giudizio di opposizione alla stima, mentre ciò non è avvenuto. Le ricorrenti deducono l’illegittimità di tale statuizione affermando che la domanda di liquidazione dell’indennità per il periodo di occupazione legittima sarebbe svincolata da quella di opposizione alla stima, essa pertanto potrebbe essere promossa anche in un separato giudizio. Affermano inoltre che, nel caso in esame, il termine di trenta giorni previsto dall’art. 20 della legge 865/1971 per la sua proposizione non è ancora iniziato a decorrere. In particolare i motivi di ricorso sono: 1) Violazione dell’art. 38 c.p.c.; violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione dell’art. 20 L. n. 865/1971 perché il Tribunale di Roma prima e la Corte di Appello dopo hanno qualificato inammissibile la domanda di liquidazione di indennità di occupazione legittima proposta in primo grado dinanzi al Tribunale, perchè la competenza esclusiva in unico grado sulla domanda spettava alla CdA ex L. 865/71. Secondo i ricorrenti, invece, il Tribunale, accertata la propria incompetenza, avrebbe dovuto disporre la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente così come era stato richiesto e verbalizzato all’udienza di precisazione delle conclusioni del 21/4/2011. Infatti la Cda ha errato laddove ha qualificato come inammissibile la domanda di liquidazione di indennità di occupazione legittima proposta dinanzi al Tribunale, per il sol fatto che detto giudice era incompetente per materia (dovendosi ritenere la competenza esclusiva in unico grado della CdA ex L. 865/71). Secondo i ricorrenti, infatti, il Tribunale, accertata la propria incompetenza, avrebbe dovuto disporre la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente. 2) Violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione dell’art. 20 L. n. 865/1971 perché la Corte di Appello, sebbene competente per materia, non si era pronunciata sulla domanda di determinazione dell’indennità per il periodo di occupazione legittima. [OSCURATO:PERSONA] inoltre avrebbe errato laddove ha ritenuto di non poter scrutinare la domanda di attribuzione dell’indennità di occupazione legittima formulata direttamente dalle società appellanti anche in secondo grado. Secondo le ricorrenti, infatti, non colgono nel segno le argomentazioni della CdA a sostegno delle propria statuizione, dovendosi ritenere che: 1) la circostanza che tale domanda fosse strutturalmente connessa a quella per la determinazione dell’indennità di esproprio non comportava alcun impedimento alla sua proposizione separata, in altro processo; 2) la circostanza per cui era stata adita la CdA quale giudice di appello costituirebbe una circostanza priva di ogni rilevanza ed effetto preclusivo; 3) non si era formato alcun giudicato su tale domanda, in quanto il deducibile deve sempre intendersi con riferimento esclusivo alle ragioni giuridiche e di fatto che, sebbene non esplicitate, costituiscano il presupposto logico indefettibile della decisione resain riferimento a una domanda proposta, ma non anche a domande diverse e non proposte. Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto perché la Corte di Appello doveva pronunciarsi sulla domanda in quanto giudice competente in unico grado. Al riguardo non sembra superfluo evidenziare che le due domande sono distinte ed autonome avuto riguardo alla diversità delle relative causae petendi, costituite l’una dalla privazione del godimento del bene occupato e l’altra dall’ablazione di quello espropriato, tanto che, in relazione ai rapporti tra i giudizi nei quali siano state formulate, non può assumere efficacia di cosa giudicata l’accertamento del valore di mercato del bene, tanto per l’evidenziata autonomia dei rapporti quanto per la diversità dei periodi considerati (Cass. 25 luglio 2018 n. 19758). La circostanza che entrambe siano dirette a ristorare la complessiva perdita economica subita dal privato, come si legge nella sentenza impugnata, non le rende connesse, attesa la già evidenziata diversità dei fatti costitutivi delle pretese economiche che ne costituiscono, rispettivamente, l’oggetto. La controricorrente sostiene che la tesi della proponibilità delle due domande in giudizi separati avrebbe il torto di non considerare che l’art. 20 della legge n. 865/1971 stabilisce che contro la determinazione dell’indennità di occupazione gli interessati possono proporre opposizione davanti alla Corte d’Appello competente per territorio con atto di citazione notificato all’occupante entro trenta giorni dalla comunicazione e che lo stesso termine di trenta giorni è previsto dall’art. 19 per l’opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione. “Non sembra possibile –afferma la ricorrente – che, in relazione al medesimo procedimento espropriativo, la Corte d’Appello possa essere adita due volte dalle medesime parti a distanza di anni quando la legge impone, per la proposizione dell’azione, il termine di trenta giorni”. A tal riguardo è agevole osservare che il termine di cui all’art. 20 ha in comune con quello di cui all’art. 19 soltanto la durata ma non anche la decorrenza. Infatti in tema diindennità per l'occupazionelegittima, il termine di decadenza per l'opposizione alla stima o per la proposizione delladomanda di determinazione dell'indennitàdecorre, per espressa previsione dell'art. 20 legge n. 865 del 1971, solo dalla ricevuta comunicazione della specifica determinazione dell'indennitàdi occupazione, senza che possa rilevare la eventuale comunicazione della (diversa)indennità di espropriazione, non essendo l’indennità di occupazione automaticamente “implicita” nella prima per il solo fatto che è determinabile in base ad una sua frazione.(Cass. civ. sez. I n. 19632 del 30.9.2004). Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere accolto in ordine al secondo motivo, assorbito il primo, cassata la sentenza con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C