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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 1984

Cassazione n. 20111/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/11/1984 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 337 cod„ pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche e manifestamente infondate; Considerato che il primo motivo fa leva su non specificate censure dedotte in appello, laddove risulta un unico motivo di appello in tema sanzionatorio, come risulta dal testo stesso della sentenza; Considerato, inoltre, che - con particolare riferimento al secondo motivo - la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sulle ragioni che hanno giustificato l'irrogazione dello specifico trattamento sanzionatorio che - tra l'altro - si discosta non eccessivamente dal minimo edittale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/11/1984 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 337 cod„ pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche e manifestamente infondate; Considerato che il primo motivo fa leva su non specificate censure dedotte in appello, laddove risulta un unico motivo di appello in tema sanzionatorio, come risulta dal testo stesso della sentenza; Considerato, inoltre, che - con particolare riferimento al secondo motivo - la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sulle ragioni che hanno giustificato l'irrogazione dello specifico trattamento sanzionatorio che - tra l'altro - si discosta non eccessivamente dal minimo edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 20111/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris