Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 76/1968
ECLI:IT:COST:1968:76
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso d'un procedimento penale apertosi a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] il pretore di Fermo, con ordinanza del 27 dicembre 1965, ha
denunciato, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 356,
primo comma, del Codice di procedura penale: norma, secondo la quale,
per assumere la testimonianza d'un principe reale, d'un cardinale o
d'un grande ufficiale dello Stato, il giudice deve compiere una serie
di formalità (preventivi accordi e spostamento nel luogo indicato dal
testimone), che tra l'altro ritardano lo svolgimento dell'istruttoria.
Ne deriverebbe il dubbio d'una subordinazione (formale) del giudice al
potere politico e la convinzione che esistano individui dotati di
"superdignità sociale" e comunque destinatari di "trattamenti
privilegiati". Ciò contrasterebbe col principio d'eguaglianza.
:
1. - È stato denunciato l'art. 356, primo comma, del Codice di
procedura penale, che obbliga il giudice istruttore, se vuole ricevere
la testimonianza d'"un grande ufficiale dello Stato", a recarsi nel
luogo indicato dallo stesso testimone. La norma violerebbe il principio
d'eguaglianza (art. 3) poiché gli altri testimoni sono invece
obbligati a comparire innanzi al giudice.
La questione è infondata.
Nel processo penale la posizione dei "grandi ufficiali dello Stato"
non è diversa da quella d'ogni altro cittadino quanto all'obbligo di
testimoniare, che, uguale per tutti, per i primi non è subordinato,
come in altri Paesi, a speciali autorizzazioni o riserve (a parte
eventuali diritti d'astensione comuni ad alcune categorie di
cittadini). La differenza sta solo in ciò che nella fase istruttoria,
mentre di regola il testimone deve portarsi dal giudice, a norma
dell'art. 356 è il giudice che deve recarsi dal testimone: così,
piuttosto che godere d'un privilegio rispetto agli altri cittadini, il
"grande ufficiale dello Stato" beneficia d'un particolare trattamento
nei riguardi dell'Autorità giudiziaria.
Lo riconosce la stessa ordinanza di rinvio là dove avanza il
dubbio d'una "subordinazione dell'autorità giudiziaria al potere
politico"; dubbio che però deve essere respinto perché lo spostamento
d'un giudice di per sé non importa né una diminuzione della sua
potestà né un affievolimento della funzione giurisdizionale.
2. - In realtà la norma impugnata, quale che fosse all'origine
l'intenzione del legislatore, si ispira attualmente non a un malinteso
prestigio di persone che ricoprano certe cariche, ma, come le altre
norme contenute nella stessa disposizione, a innegabili necessità e
garanzie dell'ufficio di cui quei soggetti siano titolari: chi occupa
certe posizioni al vertice dei poteri dello Stato svolge compiti nei
quali, per la loro importanza e per la loro delicatezza, egli è spesso
insostituibile; dimodocché, se dovesse raggiungere luoghi lontani
dalla sua sede od allontanarsi dal suo ufficio per testimoniare in
giudizi eventualmente anche di scarso rilievo, ne soffrirebbe o ne
potrebbe soffrire la continuità o la regolarità della funzione:
altrettanto invece non è a dire né del comune testimonio, né del
giudice istruttore, che, del resto, se la testimonianza deve essere
raccolta fuori della sua sede, può essere sostituito da un magistrato
del luogo.
3. - Il fondamento della norma impugnata non è dunque diverso da
quello delle altre norme che esimono dall'obbligo di comparizione: allo
stesso modo dell'agente diplomatico nazionale, la cui sede talvolta è
più vicina al luogo del giudizio di quanto spesso non lo sia quella
del "grande ufficiale dello Stato", questi non è tenuto a comparire
poiché non si ritiene che, per regola, la natura della funzione ne
costituisca legittimo impedimento.
D'altra parte non si può dimenticare che, quando sia necessario,
ad es. per ricognizioni o confronti, nell'istruttoria su delitti di
competenza del Tribunale o della Corte d'assise, si procede con le
forme ordinarie anche nei riguardi dei "grandi ufficiali dello Stato".
Ciò prova come la norma impugnata si debba giudicare non in sé ma nel
quadro dell'intera disciplina e soprattutto come questa sia, nel
complesso, ragionevole, rispettosa delle esigenze essenziali del
processo.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
la questione proposta con ordinanza 27 dicembre 1965 del pretore di
Fermo sulla legittimità costituzionale dell'art. 356, primo comma, del
Codice di procedura penale (recante norme relative all'assunzione di
determinati testimoni nella fase istruttoria).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.
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