CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16659/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che Nigro è stato condannato alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione e di 1.500 euro di multa inflitta con sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto in data 13/07/2022, per violazione della legge penale in materia di armi; ritenuto che le doglianze, articolate in un unico motivo, con cui la difesa, deducendo vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., lamenta la mancata enunciazione delle ragioni poste a fondamento della quantificazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, siano manifestamente infondate, atteso che la relativa decisione è stata motivata attraverso un percorso logico-argomentativo del tutto adeguato, tenuto conto dell'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, peraltro nemmeno dedotti in sede di ricorso, e della presenza, per converso, di precedenti penali in capo all'imputato, che hanno condotto i Giudici di merito a ritenere sussistente la recidiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così dec