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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 2 maggio 2022

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:344
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CO0627_INF

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 2 maggio 2022 – Administraţia Judeţeană a Finanţelor [OSCURATO:PERSONA] e Direcţia Generală Regională a Finanţelor [OSCURATO:PERSONA] Braşov (causa C-627/21) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Armonizzazione delle normative fiscali - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Detrazione dell’imposta assolta a monte relativamente all’acquisto, alla costruzione e alla trasformazione di beni immobili - Annullamento d’ufficio dell’identificazione ai fini dell’IVA di un soggetto passivo - Rettifica della detrazione inizialmente effettuata - Risposta alla questione pregiudiziale chiaramente desumibile dalla giurisprudenza» Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Assenza di menzione di operazioni imponibili nelle dichiarazioni IVA – Annullamento d’ufficio dell’identificazione ai fini dell’IVA del soggetto passivo – Disciplina nazionale che prevede l’obbligo di rettificare la detrazione inizialmente effettuata – Presunzione assoluta d’utilizzo dei beni per fini estranei ad attività economiche – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 16, 184, 186-188 e 192) (v. punto 30 e disp.) [OSCURATO:PERSONA] articoli 16, 184, da 186 a 188 e 192 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa e ad una prassi nazionali che impongono ad un soggetto passivo, la cui identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è stata annullata per un determinato periodo a causa dell’assenza di menzione di operazioni imponibili nelle sue dichiarazioni IVA presentate per sei mesi consecutivi, di procedere ad una rettifica dell’IVA detratta a monte relativamente all’acquisto di beni d’investimento senza che detto soggetto passivo sia autorizzato a fornire la prova che ricorrono le condizioni sostanziali per poter beneficiare del diritto a detrazione per il motivo che sussiste una presunzione assoluta secondo cui il soggetto passivo a utilizzato detti beni per fini estranei ad attività economiche. ( 1 ) GU C 191 del 10.5.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0627_INF Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 2 maggio 2022 – Administraţia Judeţeană a Finanţelor [OSCURATO:PERSONA] e Direcţia Generală Regională a Finanţelor [OSCURATO:PERSONA] Braşov (causa C-627/21) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Armonizzazione delle normative fiscali - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Detrazione dell’imposta assolta a monte relativamente all’acquisto, alla costruzione e alla trasformazione di beni immobili - Annullamento d’ufficio dell’identificazione ai fini dell’IVA di un soggetto passivo - Rettifica della detrazione inizialmente effettuata - Risposta alla questione pregiudiziale chiaramente desumibile dalla giurisprudenza» Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Assenza di menzione di operazioni imponibili nelle dichiarazioni IVA – Annullamento d’ufficio dell’identificazione ai fini dell’IVA del soggetto passivo – Disciplina nazionale che prevede l’obbligo di rettificare la detrazione inizialmente effettuata – Presunzione assoluta d’utilizzo dei beni per fini estranei ad attività economiche – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 16, 184, 186-188 e 192) (v. punto 30 e disp.) [OSCURATO:PERSONA] articoli 16, 184, da 186 a 188 e 192 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa e ad una prassi nazionali che impongono ad un soggetto passivo, la cui identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è stata annullata per un determinato periodo a causa dell’assenza di menzione di operazioni imponibili nelle sue dichiarazioni IVA presentate per sei mesi consecutivi, di procedere ad una rettifica dell’IVA detratta a monte relativamente all’acquisto di beni d’investimento senza che detto soggetto passivo sia autorizzato a fornire la prova che ricorrono le condizioni sostanziali per poter beneficiare del diritto a detrazione per il motivo che sussiste una presunzione assoluta secondo cui il soggetto passivo a utilizzato detti beni per fini estranei ad attività economiche. ( 1 ) GU C 191 del 10.5.2022 .
Sentenza Corte di giustizia UE/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris