CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 luglio 1971
Cassazione n. 27518/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/07/1971 avverso l'ordinanza del 21/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che l'esecuzione della pena detentiva, cui si riferivano le richieste misure alternative, risulta cessata il 14 giugno 2022. che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse; Ritenuto che alla relativa declaratoria non debbano seguire statuizioni ulteriori, giacché tale esito non configura un'ipotesi di soccombenza e pertanto non implica la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 23/06/2