CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26396/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 del TRIBUNALE di VELLETRIdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Velletri ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 300,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 660 cod. pen.; Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto appello la difesa deducendo il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità, anche con riferimento al travisamento della prova, e in relazione alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato; Rilevato che l'atto è stato trasmesso a questa Corte in quanto la sentenza è inappellabile ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. Rilevato che l'atto di impugnazione è sottoscritto da avvocato non iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de