CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2024
Cassazione n. 16207/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ge n. 98 del 2011. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere – Rel. Ud. 1/30/05/2024C . C . PU R.G.554/2016 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 554/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Arno, n. 38. -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), nella qualità di Agente della Riscossione della Provincia di Agrigento, nella persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la SICILIA, n. 1627/35/15, depositata in data 17 aprile 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de l 30 maggio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Agrigento n. 345/4/10 del 25 giugno 2010, che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 2912008003724209, notificata il 27 agosto 2009, concernente l’iscrizione a ruolo n. 2008/331, per IVA, IRPEF, IRAP, addizionali, interessi e sanzioni. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rigettato l’appello del contribuente, ritenendo che l’assenza dell'agente della riscossionenon determinava l'annullamento della cartella impugnata; che la cartella era stata regolarmente notificata, come affermato dallo stesso appellante sia nel ricorso introduttivo che in appello; che, in ogni caso, la relazione di notificazione non era assente, stante che dall'esame dell'originale si evincevasolo la scarsa leggibilità di tale indicazione e che i vizi dedotti non determinavano la nullità della notificazione ed erano, dunque, sanabili per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ.;che, infine, la cartella era motivata, trattandosi in specie di iscrizione a ruolo conseguente ad avviso di accertamento (n. RJOH00067, notificato il 21 aprile 2007) e conteneva le indicazioni sufficienti per l’identificazione delle somme pretese dall'Amministrazione finanziaria. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato aquattro motivi . 4.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso . 5. Con ordinanza interlocutoria n. 32677 del 24 novembre 2023, questa Corte, rilevando che nella domanda di definizione allegata all’istanza di estinzione del giudizio la causa oggetto di definizione era la n. 5152 del 2008, mentre, a pag. 1 della sentenza impugnata e del ricorso per cassazione, risultava che la cartella di pagamento oggetto di impugnazione erastata notificata il 27 agosto 2009 e che il numero dell’atto impugnato della Commissione tributaria regionale della Sicilia erail «115/24/10», che non trovava alcuna corrispondenza in atti , ha rinviato a nuovo ruolo la causa al fine di acquisire informazioni sul perfezionamento della definizione agevolata riguardante la cartella oggetto di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del decreto legislativo n. 546/92, degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.. 2. Il secondo mezzo deduce la v iolazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/73, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/73 e dell’art. 148 cod. proc. civ.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. 3.Il terzo mezzo deduce la violazione dell’art. 148 cod. proc. civ., dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/73 e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/73. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. 4. Il quarto mezzo deduce la v iolazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 7 della legge n. 212/2000, dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. 5.Osserva il Collegio, in via preliminare, che il ricorrente ha depositato, con modalità telematiche, in data 27 ottobre 2023, istanza(comunicata alla Agenzia delle Entrate e alla società intimata, giusta ricevut e di avvenuta consegna del 27 ottobre 2023, in atti)con la quale ha chiesto l’estinzione del giudizio, deducendo di avere definito la lite ai sensi dell'art. 39, comma 12, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011 ed allegando la domanda di definizione della lite , con quietanz e di pagamento e modello F24. ≪ A ≫ . 6.Deve, quindi , dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate. 6.2 L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732). P.Q.M. La Corte dichiara estinto i