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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 21559/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] OGGERO Sent. n.sez. 1050/2025 CC - 26/03/2025 R.G.N. 3069/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 21559/2025 Roma, lì, 09/06/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 12 dicembre 2024 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di applicazione dell'istituto della continuazione tra i reati di cui all'art. 75, comma 2, d.P.R. n. 159/2011 commessi tra il 07/07/2018 e il 27/10/2018 e giudicati con tre diverse sentenze, due delle quali già ritenute in continuazione tra loro.

Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i necessari indici sintomatici di una identità di disegno criminoso, stante l'omogeneità dei reati, la breve distanza temporale tra loro, l'analogia delle modalità esecutive, ma ha ritenuto che il calcolo della pena risultasse meno favorevole del mero cumulo materiale.

Infatti, essendo stato lo Sciorilli dichiarato recidivo reiterato, specifico e infraquinquennale, anche nelle sentenze oggetto della richiesta, l'aumento per i reati satellite, ai sensi dell'art. 81, comma 4, cod. pen., non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, e quindi sarebbe in concreto superiore alla pena irrogata con la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 29 ottobre 2018, divenuta irrevocabile in data 28 marzo 2024.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge in relazione all'art. 81, comma 4, cod. pen. e il vizio di motivazione.

Il Tribunale ha errato nel calcolare l'aumento per i reati satellite, pur applicando la norma di cui all'art. 81, comma 4, cod. pen., in quanto ha calcolato la sua entità minima, stabilita dalla norma in un terzo della pena più grave, sulla base non della pena più grave applicata in ciascuna condanna, ma sulla pena complessiva risultante dalla continuazione già riconosciuta dal Tribunale di Viterbo, comprendente quindi anche la sanzione relativa al reato satellite.

Inoltre ha calcolato tale aumento in relazione a ciascun reato satellite, e non come aumento complessivo, relativo a tutti i reati satellite: in questo caso, pertanto, avrebbe potuto sia contenere l'aumento, per l'ulteriore reato posto in continuazione, nella misura già applicata dal Tribunale di Viterbo, pari ad un terzo della pena più elevata, sia aumentarlo ulteriormente, in relazione alla gravità del terzo reato posto in continuazione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, con riferimento ad entrambe le violazioni dedotte, e deve essere accolto.

2. La norma di cui all'art. 81, comma 4, cod. pen. stabilisce che, se i reati in continuazione sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., «l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave».

Il reato più grave, poi, deve essere individuato dal giudice dell'esecuzione in relazione alla pena più elevata inflitta, secondo la disposizione di cui all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

Nel presente caso la pena più grave riportata dal ricorrente, secondo quanto indicato nell'ordinanza impugnata, risulta essere quella irrogata dal Tribunale di Viterbo in data 07 luglio 2018, divenuta irrevocabile in data 15 ottobre 2018, pari ad anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, alla quale è stato applicato un aumento per la continuazione già ritenuta con il reato giudicato con la sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo in data 04 febbraio 2019, rideterminando la pena complessiva, per i reati di cui alle due condanne, in un anno, cinque mesi e venticinque giorni di reclusione.

Il giudice dell'esecuzione ha correttamente riportato i principi sopra indicati e precisato le pene irrogate con ciascuna delle sentenze in relazione alle quali il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'istituto della continuazione, in particolare affermando che, stante la qualità del ricorrente di soggetto «dichiarato recidivo, reiterato, specifico ed infraquinquennale», l'aumento di pena per il reato satellite «non può in ogni caso essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave».

Nell'applicare tali principi, però, ha contraddittoriamente calcolato l'aumento minimo per l'ulteriore reato satellite da unire in continuazione, quello giudicato con la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 29 ottobre 2018, sulla base della pena di anni uno, mesi cinque e giorni venticinque di reclusione, indicata, nell'ordinanza stessa, come quella derivante dall'applicazione della continuazione tra i reati di cui alle due sentenze emesse dal Tribunale di Viterbo.

Tale decisione è palesemente errata, oltre che contraddittoria, dovendo l'aumento per il reato satellite essere calcolato sulla sola pena irrogata per il reato più grave, secondo il principio della giurisprudenza di legittimità, in base al quale «In tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, Rv. 286261).

Il calcolo di un terzo della pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione è palesemente inferiore al periodo di sei mesi di reclusione indicato dal giudice dell'esecuzione, nonché alla pena irrogata con la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 29 ottobre 2018.

Pertanto la motivazione con cui è stata rigettata la richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione è manifestamente illogica e contraddittoria.

3. Deve peraltro aggiungersi che tale motivazione è errata anche nella parte in cui il giudice dell'esecuzione sembra ritenere necessario calcolare un aumento non inferiore ad un terzo della pena irrogata per il reato più grave in relazione a ciascun reato satellite.

Questa Corte ha stabilito, infatti, che «Il limite minimo di aumento della pena che, in caso di più reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per la violazione più grave, va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo» (Sez. 2, n. 18092 del 12/04/2016, Rv. 266850).

Pertanto il giudice dell'esecuzione, nell'applicare gli aumenti per i reati satellite, deve calcolare per ciascuno di essi un aumento tale per cui la loro somma risulti non inferiore ad un terzo rispetto alla pena irrogata per il reato più grave, con il solo limite massimo imposto dall'art. 81, comma 3, cod. pen. 4.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso il 26 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Boni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] OGGERO Sent. n.sez. 1050/2025 CC - 26/03/2025 R.G.N. 3069/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 21559/2025 Roma, lì, 09/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 12 dicembre 2024 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di applicazione dell'istituto della continuazione tra i reati di cui all'art. 75, comma 2, d.P.R. n. 159/2011 commessi tra il 07/07/2018 e il 27/10/2018 e giudicati con tre diverse sentenze, due delle quali già ritenute in continuazione tra loro. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i necessari indici sintomatici di una identità di disegno criminoso, stante l'omogeneità dei reati, la breve distanza temporale tra loro, l'analogia delle modalità esecutive, ma ha ritenuto che il calcolo della pena risultasse meno favorevole del mero cumulo materiale. Infatti, essendo stato lo Sciorilli dichiarato recidivo reiterato, specifico e infraquinquennale, anche nelle sentenze oggetto della richiesta, l'aumento per i reati satellite, ai sensi dell'art. 81, comma 4, cod. pen., non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, e quindi sarebbe in concreto superiore alla pena irrogata con la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 29 ottobre 2018, divenuta irrevocabile in data 28 marzo 2024. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge in relazione all'art. 81, comma 4, cod. pen. e il vizio di motivazione. Il Tribunale ha errato nel calcolare l'aumento per i reati satellite, pur applicando la norma di cui all'art. 81, comma 4, cod. pen., in quanto ha calcolato la sua entità minima, stabilita dalla norma in un terzo della pena più grave, sulla base non della pena più grave applicata in ciascuna condanna, ma sulla pena complessiva risultante dalla continuazione già riconosciuta dal Tribunale di Viterbo, comprendente quindi anche la sanzione relativa al reato satellite. Inoltre ha calcolato tale aumento in relazione a ciascun reato satellite, e non come aumento complessivo, relativo a tutti i reati satellite: in questo caso, pertanto, avrebbe potuto sia contenere l'aumento, per l'ulteriore reato posto in continuazione, nella misura già applicata dal Tribunale di Viterbo, pari ad un terzo della pena più elevata, sia aumentarlo ulteriormente, in relazione alla gravità del terzo reato posto in continuazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, con riferimento ad entrambe le violazioni dedotte, e deve essere accolto. 2. La norma di cui all'art. 81, comma 4, cod. pen. stabilisce che, se i reati in continuazione sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., «l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave». Il reato più grave, poi, deve essere individuato dal giudice dell'esecuzione in relazione alla pena più elevata inflitta, secondo la disposizione di cui all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. Nel presente caso la pena più grave riportata dal ricorrente, secondo quanto indicato nell'ordinanza impugnata, risulta essere quella irrogata dal Tribunale di Viterbo in data 07 luglio 2018, divenuta irrevocabile in data 15 ottobre 2018, pari ad anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, alla quale è stato applicato un aumento per la continuazione già ritenuta con il reato giudicato con la sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo in data 04 febbraio 2019, rideterminando la pena complessiva, per i reati di cui alle due condanne, in un anno, cinque mesi e venticinque giorni di reclusione. Il giudice dell'esecuzione ha correttamente riportato i principi sopra indicati e precisato le pene irrogate con ciascuna delle sentenze in relazione alle quali il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'istituto della continuazione, in particolare affermando che, stante la qualità del ricorrente di soggetto «dichiarato recidivo, reiterato, specifico ed infraquinquennale», l'aumento di pena per il reato satellite «non può in ogni caso essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave». Nell'applicare tali principi, però, ha contraddittoriamente calcolato l'aumento minimo per l'ulteriore reato satellite da unire in continuazione, quello giudicato con la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 29 ottobre 2018, sulla base della pena di anni uno, mesi cinque e giorni venticinque di reclusione, indicata, nell'ordinanza stessa, come quella derivante dall'applicazione della continuazione tra i reati di cui alle due sentenze emesse dal Tribunale di Viterbo. Tale decisione è palesemente errata, oltre che contraddittoria, dovendo l'aumento per il reato satellite essere calcolato sulla sola pena irrogata per il reato più grave, secondo il principio della giurisprudenza di legittimità, in base al quale «In tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, Rv. 286261). Il calcolo di un terzo della pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione è palesemente inferiore al periodo di sei mesi di reclusione indicato dal giudice dell'esecuzione, nonché alla pena irrogata con la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 29 ottobre 2018. Pertanto la motivazione con cui è stata rigettata la richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione è manifestamente illogica e contraddittoria. 3. Deve peraltro aggiungersi che tale motivazione è errata anche nella parte in cui il giudice dell'esecuzione sembra ritenere necessario calcolare un aumento non inferiore ad un terzo della pena irrogata per il reato più grave in relazione a ciascun reato satellite. Questa Corte ha stabilito, infatti, che «Il limite minimo di aumento della pena che, in caso di più reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per la violazione più grave, va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo» (Sez. 2, n. 18092 del 12/04/2016, Rv. 266850). Pertanto il giudice dell'esecuzione, nell'applicare gli aumenti per i reati satellite, deve calcolare per ciascuno di essi un aumento tale per cui la loro somma risulti non inferiore ad un terzo rispetto alla pena irrogata per il reato più grave, con il solo limite massimo imposto dall'art. 81, comma 3, cod. pen. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso il 26 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Boni
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