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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 32729/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 18233-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DELLA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 1366/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 26/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva accolto l’appello del Comune di Busnago avverso la sentenza n. 21/2008 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI annualità 2002-2006; il Comune resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. preliminarmente, la Corte rileva che, con istanza depositata in data 6.10.2022, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per aver definito la controversia con l’[OSCURATO:PERSONA], chiedendo compensarsi le spese di lite;

1.2. tale atto è stato ritualmente notificato al Comune di Busnago, con adesione di quest’ultimo all’istanza di parte ricorrente;

1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite;

1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Cor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 18233-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DELLA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 1366/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 26/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva accolto l’appello del Comune di Busnago avverso la sentenza n. 21/2008 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI annualità 2002-2006; il Comune resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che, con istanza depositata in data 6.10.2022, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per aver definito la controversia con l’[OSCURATO:PERSONA], chiedendo compensarsi le spese di lite; 1.2. tale atto è stato ritualmente notificato al Comune di Busnago, con adesione di quest’ultimo all’istanza di parte ricorrente; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite; 1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Cor
Sentenza Cassazione n. 32729/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris