CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 05624/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4513-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 39, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso l’avvocatura capitolina in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 21 -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 17, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 12056/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che aveva a sua volta respinto il ricorso collettivamente proposto dagli odierni ricorrenti avverso una serie di verbali di accertamento di violazione al codice della strada per transito nella corsia preferenziale in Roma, via di Portonaccio. Ad avviso del giudice di secondo grado, la segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l’esistenza della corsia preferenziale, e [OSCURATO:PERSONA] aveva adeguatamente pubblicizzato l’intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere dall’inizio del mese di maggio 2017. Inoltre, i ricorrenti avevano contestato l’inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale di preavviso esistente in loco in modo generico, allegando la pre senza di ostacoli alla visione dei cartelli di avviso della corsia preferenziale, senza tuttavia fornire alcuna ulteriore specificazione. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] ed altri, affidandosi a cinque motivi. Resistecon controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno spiegato ricorso incidentale affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo del ricorso principale, i ricorrenti lamentano l’omesso esame di fatti decisivi. In particolare, il giudice di appello non avrebbe tenuto conto delle risultanze della sentenza n. 4587/2019, emessa dal Tribunale di Roma, la quale –sulla scorta di C.T.U. sullo stato dei luoghi– a vrebbe accertato l’inadeguatezza della segnaletica di preavviso dell’esistenza della corsia preferenziale esistente lungo la via di Portonaccio; del contenuto della dichiarazione resa dal comandante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermativa dell’inadeguatezza della detta segnaletica; delle fotografie allegate al giudizio di merito; nonché del fatto che, in pochi mesi, sarebbero state elevate migliaia di contravvenzioni per la stessa infrazione, nello stesso luogo. Analoga censura viene prospettata con il primo motivo del ricorso incidentale, limitatamente alla sola dichiarazione del comandante della [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo del ricorso principale, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2727 e 2729 c.c., perché il Tribunale non avrebbe considerato che, anche in base al contenuto delle sentenze n. 22994/2019 e n. 23535/2019, emesse dal medesimo ufficio giudiziario in altre controversie, avrebbe dovuto ritenere raggiunta, almeno per via presuntiva, la prova della inadeguatezza della segnaletica di preavviso della corsia preferenziale di cui anzidetto. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Il Tribunale di Roma ha esaminato i documenti allegati dai ricorrenti, ricostruendo i passaggi salienti del processo di disattivazione, e successiva riattivazione della corsia preferenziale su via di Portonaccio. Il giudice di merito, in particolare, ha evidenziato che la documentazione fotografica in atti di causa dimostrava che la corsia fosse adeguatamente segnalata mediante indicazioni verticali, le cui indicazioni prevalgono su quelle della segnaletica orizzontale, ove difformi. Ha, dunque, ritenuto insussistenti i presupposti per la scusabilità dell’errore, aggiungendo che, sempre dalla documentazione acquisita agli atti, risultava che l’ente locale, dopo aver disposto la riattivazione della corsia preferenziale con determinazione dirigenziale del 21.2.2017 e successiva determinazione dirigenziale del 31.3.2017, di precisazione della prima, aveva incaricato [OSCURATO:PERSONA] di predisporre le iniziative necessarie ad assicurare l’adeguata informazione dell’utenza della strada sull’intervenuta riattivazione del divieto di transito. Infine, ha affermato che, in ogni caso, l’utente della strada è tenuto a verificare la segnaletica esistente lungo le strade, la quale è di per sua natura suscettibile di cambiamento (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Al contrario di quanto sostengono i ricorrenti, dunque, il Tribunale ha esaminato i diversi elementi di prova acquisiti nel corso dell’istruttoria, ha apprezzato la situazione concreta ed ha ritenuto che i ricorrenti stessi non avessero specificamente dimostrato l’inidoneità della segnaletica esistente in loco a d assolvere alla sua funzione informativa e di preavviso del divieto. Né il giudice di merito era tenuto a dar conto di ogni singola prova o indizio acquisito al fascicolo della fase di merito, posto che “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Il richiamo, contenuto nella doglianza in esame, alle due sentenze n. 22994/2019 e n. 23535/2019, emesse dal Tribunale di Roma in altri giudizi, non è decisivo, poiché –da un lato–i ricorrenti non deducono, né tantomeno dimostrano, il loro passaggio in giudicato, e – dall’altro lato – pur volendosene ammettere la definitività, le richiamate pronunce si riferiscono a giudizi diversi da quello deciso con la decisione qui impugnata, i quali avevano ad oggetto verbali di contestazione di violazioni al codice della strada commesse nel medesimo luogo, ma da altre parti ed in contesti temporali specifici, evidentemente diversi da quelli indicati nei verbali che formano oggetto del presente ricorso. Con il terzo motivo del ricorso principale, i ricorrenti lamentano che il giudice di merito abbia erroneamente affermato la collocazione temporale di tutte le sanzioni oggetto di opposizione nel periodo “luglio-settembre 2017”, trattandosi di contravvenzioni elevate tra maggio e giugno 2017. Analoga censura viene prospettata con il primo motivo del ricorso incidentale. Le due censure sono inammissibili per difetto di decisività. Il Tribunale ha infatti non soltanto escluso la prova dell’inadeguatezza della segnaletica, ma –al contrario– conseguita quella dell’esistenza di adeguata segnaletica verticale di preavviso, in conseguenza delle decisioni di riattivare il divieto di transito, risalenti a febbraio e marzo 2017, e dell’incarico, conferito ad [OSCURATO:PERSONA] ad inizio di aprile 2017, di pubblicizzare adeguatamente la predetta decisione (cfr., sul punto, quanto già esposto in relazione all’esame del primo e secondo motivo di ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale). A fronte di tale accertamento, risulta del tutto irrilevante la collocazione temporale delle sanzioni, non potendosi, sul punto, trarre argomento a favore della tesi di parte ricorrente neanche dalla sentenza n. 4587/2019, emessa sempre dal Tribunale di Roma, sulla base del principio per cui –anche ammettendo che la predetta decisione sia passata in giudicato; del che non viene fornita dimostrazione– “Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 17931 del 04/07/2019 Rv. 654562; conf. Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 8101 del 23/04/2020, Rv. 657573, la quale escluso l'efficacia riflessa del giudicato avente ad oggetto il "premio scudetto", riconosciuto ad altri giocatori della medesima squadra di calcio in distinti processi, essendo stato dedotto in giudizio un diritto fondato su un autonomo rapporto obbligatorio, di per sé non incompatibile con le diverse decisioni già divenute definitive). Ciò comporta, con specifico riferimento alle violazioni al codice della strada, che il proprietario del veicolo beneficia dell’efficacia di giudicato derivante dall’accoglimento dell’opposizione al verbale di contravvenzione proposta dal conducente, qualora detto accoglimento si fondi sul l'oggettiva insussistenza dell'illecito (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 26345del 19/11/2020 , Rv. 659682; ma non anche la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei confronti del proprietario del veicolo per intervenuta definizione della sua posizione, trattandosi di posizioni di responsabilità concorrente, e non solidale: Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 21000 del 29/10/2004 , Rv.577903). Quanto sopra, tuttavia, solo a condizione che le fattispecie oggetto dei due giudizi siano corrispondenti in tutti i loro elementi, e dunque che si tratti della medesima violazione. Nel caso di specie, invece, la sentenza n. 4587/2019 risulta emessa in diverso giudizio, promosso da altri opponenti ed avente ad oggetto differenti provvedimenti sanzionatori. Alla luce della diversità tra il rapporto oggetto del presente giudizio e quello oggetto della causa definita dalla decisione poc’anzi richiamata, non si configura alcun giudicato esterno sull’idoneità, o inidoneità, della segnaletica esistente in via di Portonaccio ad una determinata data. Con il quarto motivo del ricorso principale, i ricorrenti si dolgono che il giudice di merito non abbia, sulla base dei vari atti e documenti da essi prodotti, ritenuto dimostrata l’inadeguatezza della segnaletica e la mancata pubblicizzazione della riattivazione della corsia preferenziale. La censura è inammissibile, posto che –al contrario di quanto sostengono i ricorrenti–il Tribunale ha esaminato, come già visto, i documenti da essi prodotti, apprezzato la situazione concreta e ritenuto che i ricorrenti non avessero raggiunto la prova dell’inadeguatezza della segnaletica di preavviso di cui si discute. Valgono dunque, sul punto, le considerazioni già esposte in occasione dello scrutinio del primo e secondo motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale, alla luce del consolidato insegnamento di questa Corte – ivi richiamato – in relazione alla libertà, del giudice di merito, di formare il proprio convincimento sulla base della valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, senza essere tenuto a esaminarle e confutarle individualmente. Con il quinto motivo del ricorso principale, i ricorrenti principali lamentano la mancata considerazione, da parte del Tribunale, dell’assenza dell’elemento psicologico. Analoga contestazione viene mossa con il terzo motivo del ricorso incidentale. Le due censure sono inammissibili, poiché non considerano, da un lato, che in materia di sanzioni amministrativa è sufficiente l’accertamento della violazione, posto che “ Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o dellacolpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa”(Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 11777 del 18/06/2020 , Rv. 658212; cfr. anche Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 6625 del 09/03/2020, Rv.657466, che ricollega la sanzione al semplice accertamento dell’intervenuta violazione di una norma che impone un agire, o un omettere, ritenuto doveroso dall’ordinamento); e, dall’altro lato, che l’errore sulla norma sanzionatoria può essere ritenuto scusabile soltanto in presenza di circostanze concrete, di tempo o di luogo, alla luce delle quali non era possibile richiedere, ragionevolmente, all’utente della strada di adottare un comportamento diverso da quello in concreto osservato, avendo egli fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 11977 del 19/06/2020 , Rv. 658272 e Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 13610 del 11/06/2007 , Rv. 597317 ). Nel caso di specie, poi, il Tribunale ha escluso la scusabilità dell’errore, poiché [OSCURATO:PERSONA] aveva diligentemente provveduto a fare tutto quanto possibile per informare l’utenza dell’intervenuta riattivazione della corsia preferenziale di cui è causa, anche mediante diffusione di comunicati e notizie non previste dalla normativa applicabile. Con il quarto motivo del ricorso incidentale, infine, si contesta l’omessa pronuncia sulle richieste istruttorie proposte nel corso del giudizio di merito. In particolare, i ricorrenti incidentali si dolgono della mancata ammissione della richiesta di acquisizione della C.T.U. disposta dal medesimo ufficio giudiziario nell’ambito del diverso giudizio definito dalla sentenza n. 4587/2019, già richiamata. La censura è inammissibile. Secondo l’insegnamento di questa Corte, il giudice del merito ha la facoltà di tener conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in altro processo, “… a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse …”,ma non è obbligato a farlo (Cass. Sez.1, Sentenza n. 9843 del 07/05/2014 , Rv. 631137). La formulazione di una richiesta di acquisizione del documento, dunque, non presuppone l’obbligo del giudice di accoglierla, né –del resto– il documento, anche laddove fosse stato ritualmente acquisito agli atti del giudizio, sarebbe stato utilizzabile ai fini della decisione, poiché il giudice di merito è libero di disporre e valutare le prove (Cass. Sez. L , Sentenza n. 8603 del 03/04/2017 , Rv. 643896), senza, come già detto, essere tenuto a dare atto, specificamente, dei motivi per cui ha ritenuto di non ammetterne, o di preferirne alcune, rispetto ad altre. Peraltro, la censura difetta anche del necessario grado di specificità, poiché i ricorrenti non indicano le specifiche ragioni per le quali la prova in questione, acquisita in altro giudizio, sarebbe stata rilevante ai fini della decisione. Non è sufficiente, sul punto, la semplice allegazione che i due giudizi abbiano ad oggetto analoghe violazioni al codice della strada, poiché ciascuna di esse siriferisce ad uno specifico fatto storico, collocato in un determinato contesto spaziale e temporale; di conseguenza, il contenuto dell’accertamento tecnico che sia stato affidato ad un ausiliario nell’ambito di un giudizio non coincide necessariamente con le esigenze istruttorie configurabili in altro contesto processuale. La doglianza, pertanto, avrebbe dovuto essere accompagnata con la specifica indicazione dei motivi per cui, in concreto, l’accertamento del quale gli odierni ricorrenti avevano chiesto l’acquisizione e l’utilizzazione in grado di appello sarebbe stato rilevante ai fini della decisione del giudizio. Va infine segnalato che questa Corte ha già esaminato in diverse occasioni la fattispecie relativa alle contravvenzioni elevate in Roma, via di Portonaccio, per mancato rispetto della corsia preferenziale, concludendo sempre per l’inammissibilità del ricorso (cfr. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 36275 del 23/11/2021 , Rv. 662934; nonché Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 36265 e n. 36274 del 23/11/2021, non massimate; e Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n.34887, n. 34895, n. 34917, n. 35085, n. 35088, tutte del 17/11/2021, non massimate; nonchè diverse altre, successive, tutte conformi). Non si ravvisano motivi per non confermare l’orientamento appena richiamato. In definitiva, sia il ricorso principale che quello incidentale vanno dichiarati inammissibili. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile sia il ricorso principale che quello incidentale e condanna tanto i ricorrenti principali che quelli incidentali, in solido, al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, cassa avvocati, iva ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, tanto da parte del ricorren