CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 23875/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di MILAhl0 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; A OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con unico motivo, censura l'illegittimità dell'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello in ragione del difetto di specificità dei motivi proposti; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a contestare genericamente le statuizioni dell'ordinanza impugnata, che ha rilevato plurime ragioni per le quali la richiesta di una rinnovata valutazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche non costituiva una critica specifica alla sentenza di primo grado; Rilevato che, in particolare, il ricorrente :si è confrontato solo parzialmente con le plurime rationes decidendi poste dalla Corte di appello a fondamento della declaratoria di inammissibilità; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217: conf. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore I