Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1971
ECLI:EU:C:1971:94
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61971C0023
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 5 OTTOBRE 1971 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
La questione odierna è stata deferita dal tribunale del lavoro di Tongeren, che chiede l'interpretazione del regolamento n. 3, relativo al regime previdenziale dei lavoratori migranti (
GU n. 30 del 16 dicembre 1958, pag. 561
).
L'attore nel procedimento di merito è cittadino belga e risiede attualmente in Belgio, ma dal 16 ottobre 1967 al 31 dicembre 1969 è stato occupato nell'agricoltura in Francia e regolarmente affiliato alla Mutualité sociale agricole. Dal 1
o
gennaio 1970 egli entrava come dipendente ausiliario nell'azienda agricola paterna, assicurandosi presso l'ente convenuto. I contributi sono stati regolarmente versati. Nel gennaio 1970 la consorte dell'attore veniva ricoverata per parto in una maternità belga e l'attore ritiene che le spese di assistenza medica debbano venirgli rimborsate dal Landsbond der [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles.
Questo ente invece rifiuta il rimborso, poiché l'[OSCURATO:PERSONA] del 30 luglio 1964 — norma che disciplina il caso specifico — prevede che, al verificarsi dell'evento l'affiliato deve aver maturato almeno un periodo assicurativo di sei mesi.
[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto errata quest interpretazione ed ha adito il tribunale del lavoro di Tongeren, richiamandosi al regolamento n. 3, in virtù del quale al periodo assicurativo belga sarebbe stato cumulabile il precedente periodo maturato in Francia; il cumulo gli avrebbe consentito di essere in regola anche con la legislazione belga.
Poinché la controversia comportava l'interpretazione del diritto comunitario, con sentenza 30 aprile 1971, veniva disposta la sospensione del procedimento e si deferiva alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione:
«pronunziarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione delle parole „o assimilati” di cui ai regolamenti CEE n. 3 e n. 4, e più precisamente sulla questione del se gli „aiuti”, i quali dalla legislazione previdenziale belga sono considerati come lavoratori indipendenti, vengano da detti regolamenti equiparati ai lavoratori subordinati.»
Hanno presentato osservazioni in merito solo l'attore e la Commissione.
Alla mia analisi premettero alcune osservazioni sul diritto belga delle assicurazioni malattia e invalidità: la materia è regolata dalla legge 9 agosto 1963. In virtù dell'art. 22, l'applicazione della legge può venir estesa con [OSCURATO:PERSONA] integralmente o parzialmente anche ai lavoratori indipendenti e agli ausiliari. l'[OSCURATO:PERSONA] del 30 luglio 1964, modificato dal successivo [OSCURATO:PERSONA] del 29 giugno 1970, aveva esattamente questa funzione. L'art. 6 dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 38 del 27 luglio 1967, sullo stato giuridico dei lavoratori indipendenti, contiene una definizione della nozione di ausiliario, cioè sono tali in Belgio coloro che per almeno 18 giorni all'anno sostituiscono un lavoratore indipendente o collaborano con lui senza alcun vincolo contrattuale.
Questi ausiliari sono equiparati ai lavoratori indipendenti.
L'art. 16 del regolamento n. 3, che secondo l'attore era la disposizione che disciplinava il suo caso in quell'epoca, recita: «Malattia — maternità: Ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del ricupero del diritto alle prestazioni, quando un lavoratore subordinato o assimilato è stato sottoposto successivamente o alternativamente alla legislazione di due o più Stati membri, i periodi di assicurazione e i periodi equivalenti compiuti in virtù della legislazione di ciascuno degli Stati membri sono totalizzati, in quanto non si sovrappongano.»
L'attore non può venir considerato lavoratore subordinato «strictu sensu», quindi — come opportunamente rileva il giudice proponente — si deve interpretare il termine «assimilato».
I testi comunitari non definiscono il lavoratore «assimilato». La Corte si è però pronunziata due volte su tale nozione e sulla sfera d'applicazione materiale del regolamento n. 3, quindi esistono precedenti.
Nella causa
75-63 ([OSCURATO:PERSONA]1964, pag. 365
), si specifica che la nozione di «lavoratore subordinato o assimilato», dipende dal diritto comunitario che disciplina il settore previdenziale. Essa comprende anche «tutti coloro i quali, in quanto tali e senza riguardo al modo in cui vengano denominati, sono tutelati dai vari sistemi nazionali di previdenza sociale».
Lo stesso orientamento riaffiora anche nelle sentenza
19-68 ([OSCURATO:PERSONA] XIV-1968, pag. 637
), che stabilisce che «la sfera d'applicazione materiale del regolamento n. 3 si determina essenzialmente in funzione della sfera d'applicazione delle legislazioni nazionali in materia previdenziale, designata dalle disposizioni di cui sopra».
Inoltre si sottolinea che la sfera d'applicazione personale del regolamento va intesa in senso estensivo, cioè non comprende solo i lavoratori in senso stretto, ma anche tutti gli altri assimilati. Le norme interne determineranno entro quali limiti si può effettuare l'assimilazione. «L'assimilazione ha luogo ogniqualvolta, in forza di una legislazione nazionale, un regime previdenziale generale viene esteso ad una categoria di persone diverse dai lavoratori subordinati di cui al regolamento n. 3.»
Quest'ultima disposizione pare comprenda anche gli ausiliari agricoli contemplati dal diritto belga. Quest'interpretazione, che sulle prime appare evidente, può anche non reggere ad un esame più attento. La nozione di assimilazione non esclude che l'estensione di un sistema previdenziale sia connessa a particolari modalità. Lo spirito ed il tenore della definizione ed il sistema del regolamento n. 3 non consentono però di porre condizioni che trasformino in un regime autonomo speciale e del tutto particolare la disciplina istituita per determinate categorie di persone, che non possono venir considerate lavoratori strictu sensu. Si deve inoltre ritenere che il diritto belga abbia proprio istituito un regime speciale a favore dei lavoratori indipendenti e dei loro ausiliari; sintomatico è l'ari. 18, § 3 dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 38 del 27 luglio 1967 che dispone che il regime di prestazioni a favore dei lavoratori indipendenti o dei loro ausiliari si deve organizzare nell'ambito della legge del 9 agosto 1963 e non invece mediante semplice estensione della sfera d'applicazione della legge. Un ulteriore esame dimostra inoltre che l'[OSCURATO:PERSONA] del 29 giugno 1970 definisce esattamente l'estensione del regime generale. In effetti esso contempla solo determinate prestazioni già previste dal sistema generale, prestazioni relative a gravi rischi di malattia (come ha rilevato la Commissione a pag. 13 delle osservazioni).
Infine la cronistoria ed il sistema dell'[OSCURATO:PERSONA] 27 luglio 1967, che disciplina lo stato giuridico dei lavoratori indipendenti (cfr. Rapport au Roi, Pasinomie 1967, II, pag. 1001 e segg.), mette in relievo che si è inteso creare un regime particolare che disciplina determinate categorie di persone. Questo regime è stato creato unificando la sfera d'applicazione di tre settori (assegni familiari, prestazioni relative alla pensione e alla pensione ai superstiti, nonché prestazioni malattia ed invalidità); inoltre sono state unificate le modalità per l'assicurazione e il versamento dei contributi e sono stati raggruppati gli enti (creando l'Office national d'assurance sociale pour travailleurs indépendants).
Mi pare che non si possano assimilare queste categorie alla categoria dei lavoratori di cui all'art. 16 del regolamento n. 3, in caso contrario si rischia d'includere in questa nozione anche le categorie di persone disciplinate da regimi autonomi e speciali.
Il regolamento 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (
GU n. L 149, pag. 2 e segg.
) conferma l'esattezza del mio punto di vista, giacché all'art, 1, lettera a), destinato a subentrare al regolamento n. 3, la nozione di lavoratore è così definita: «Qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai rami di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati, fatte salve le limitazioni di cui all'allegato V».
Tale limitazione è stata stabilita anche per il Belgio, laddove si afferma che «la disposizione dell'art. 1, lettere a), i), del regolamento, non è applicabile per quanto concerne i lavoratori indipendenti e le altre persone beneficiari di prestazioni sanitarie in applicazione della legge del 9 agosto 1963 che istituisce ed organizza un regime di assicurazione obbligatoria contro la malattia e l'invalidità, finché essi non beneficiano per queste cure di una
protezione identica
a quella accordata ai lavoratori subordinati».
Solo con questo sistema è possibile evitare la paradossale conseguenza per cui i lavoratori indipendenti ai sensi del diritto belga, se soggiornano o trasferiscono la loro residenza all'estero, possono godere di una tutela più ampia di quella che avrebbero in patria.
Condivido l'atteggiamento della Commissione e non quello dell'attore, che non è riuscito ad addurre validi argomenti tratti dalle norme comunitarie a sostegno della propria tesi, e propongo quindi di rispondere al giudice proponente come segue:
Tutti coloro ai quali il sistema generale previdenziale contro uno o più rischi è stato esteso, come ad esempio gli ausiliari agricoli, ai sensi del diritto belga, non possono venir considerati assimilati ai sensi del regolamento n. 3 se l'estensione del sistema non comprende tutti i rischi e quindi si è in sostanza inteso creare un regime autonomo e speciale.
(
1
) Traduzione dal tedesco.