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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 agosto 1983

Cassazione n. 17765/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/08/1983 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 116) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

Il motivo sulla richiesta di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen., è generico e aspecifico, in quanto non si confronta con la contestazione e con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale ha congruamente ravvisato l'aggravante in quanto la bicicletta oggetto del tentato furto era parcheggiata nel cortile di un edificio adibito a sede degli uffici comunali, sicché veniva correttamente affermato che il bene si trovava all'interno di uno stabilimento pubblico.

Quanto alla censura in punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere valutato e applicato i criteri dì cui all'art. 133 cod. pen.

Nel caso, peraltro, la Corte di merito ha adeguatamente motivato in ordine alla pena irrogata, ritenuta proporzionata alla gravità del fatto e alla negativa personalità del prevenuto, già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] i liere estensore Il Presidente D E [OSCURATO:PERSONA].\TA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/08/1983 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 116) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Il motivo sulla richiesta di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen., è generico e aspecifico, in quanto non si confronta con la contestazione e con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale ha congruamente ravvisato l'aggravante in quanto la bicicletta oggetto del tentato furto era parcheggiata nel cortile di un edificio adibito a sede degli uffici comunali, sicché veniva correttamente affermato che il bene si trovava all'interno di uno stabilimento pubblico. Quanto alla censura in punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere valutato e applicato i criteri dì cui all'art. 133 cod. pen. Nel caso, peraltro, la Corte di merito ha adeguatamente motivato in ordine alla pena irrogata, ritenuta proporzionata alla gravità del fatto e alla negativa personalità del prevenuto, già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] i liere estensore Il Presidente D E [OSCURATO:PERSONA].\TA
Sentenza Cassazione n. 17765/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris