CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35928/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per quanto attiene alle pene accessorie e la declaratoria di inammissibilità per il resto; uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno concluso per accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Como in data 22/02/2019 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei reati di truffa (capo a) e tentata estorsione (capo b) e condannato alla pena ritenuta di giustizia; confermava, poi, l' affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati contestati di truffa (capo c) ed estorsione (capo d), rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni tre, mesi nove di reclusione ed euro 1.000,00 di multa previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti; confermava, infine, le ulteriori statuizioni ivi comprese le statuizioni civili in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, entrambi gli imputati. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo articolato in più censure, lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità dei dichiaranti, travisamento delle prove, violazione di legge per inosservanza della regola dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", omessa declaratoria della tardività della querela e di estinzione del reato di truffa per prescrizione; violazione di legge in relazione alla qualificazione della condotta di cui al capo b) quale ipotesi di estorsione e non già quale ipotesi di minaccia; omessa declaratoria di prescrizione ovvero mancata pronunzia di assoluzione ex art. 131 bis c.p. per tenuità del fatto. Rileva che la corte di appello, con una motivazione gravemente carente e lacunosa, era pervenuta alla conferma dell'affermazione della responsabilità dell'imputato sulla scorta di mere dichiarazioni delle persone offese totalmente inattendibili e non suffragate da alcun elemento di riscontro e che difettava ogni dimostrazione in ordine a condotte acldebitabili all' imputato e qualificabili in termini di truffa ed estorsione. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] formula quattro motivi. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, costituite parti civili. Lamenta che la corte di appello, non esaminando le specifiche censure formulate, aveva confermato il giudizio di attendibilità del narrato delle persone offese sebbene le versioni fornite erano tutt' altro che precise, circostanziate e coerenti ma anzi apparivano "diametralmente opposte e parimenti fantasiose". Rileva che ci si trovava in presenza di una motivazione meramente apparente in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato sia relativamente al reato di truffa che a quello di estorsione a lui contestati. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di estorsione e dei reciproci rapporti di dare ed avere esistenti fra gli imputati e le parti civili. Osserva che anche in relazione a tale questione la corte di appello non aveva preso in esame le censure formulate non considerando che sulla scorta delle complessive emergenze processuali non era emersa la prova di tale reato oltre ogni ragionevole dubbio. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere omesso di motivare in ordine alla qualifica di [OSCURATO:PERSONA], che da "ignoto" aveva assunto una specifica identità quale complice nel corso del processo e nella parte in cui il predetto concorrente nel reato ex art.110 c.p. non aveva subito la stessa sorte dell'odierno imputato asserito complice.Rileva che nel capo di imputazione era stato contestato al Villa cli avere agito in danno del Benzoni in concorso con un complice rimasto ignoto e che sebbene nel corso del processo tale complice avesse assunto piena identità palesandosi in [OSCURATO:PERSONA] lo stesso era rimasto del tutto estraneo al processo. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge per non avere la corte di merito adeguato le pene accessorie per effetto della riduzione della pena. Osserva che nonostante la riduzione della pena in anni tre e mesi nove di reclusione ed euro 1.000,00 la corte di appello aveva mantenuto la pena accessoria della interdizione perpetua da pubblici uffici. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza di tutte le censure proposte. 1.2. Osserva la Corte che i giudici territoriali, con argomentazioni congrue e prive di aporie logiche, hanno ricostruito i profili di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di truffa ed estorsione contestati valorizzando il narrato della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ritenuto intrinsecamente attendibile per avere reso delle dichiarazioni precise, circostanziate e coerenti nonché oggetto di riscontro tramite registrazioni audio di colloqui telefonici e messagistica sms, altresì precisando come nessun credito poteva darsi alle tesi dell'imputato rimaste del tutto prive di riscontro. I giudici di merito, attraverso una conforme lettura dei dati probatori, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria, hanno ritenuto comprovata la condotta truffaldina dell' imputato in danno di [OSCURATO:PERSONA] da cui aveva ottenuto il versamento di denaro dietro la falsa prospettazione di lucrosi affari commerciali e la sua successiva attività estorsiva in danno del predetto finalizzata al impedire che quest' ultimo di attivarsi per la restituzione delle somme indebitamente trattenute dall' imputato. Va, del resto, ricordato che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi). (Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 Ud. (dep. 24/10/2012) Rv. 253214 - 01 Occorre, altresì, sottolineare che la valutazione dei dati probatori, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). A fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione delle condotte delittuose in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai suddetti reati in danno di [OSCURATO:PERSONA], tutte le contestazioni formulate con il ricorso ed, in partic:olare, quelle relative alla asserita omessa valutazione della effettiva natura dei rapporti inter partes riguardanti "una mera questione contrattuale, una normale negoziazione priva di qualsiasi minaccia e o ricatto" non mirano a contestare la logicità dell'impianto argonnentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito — i quali hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una alternativa ricostruzione dei fatti evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. Non essendo, dunque, evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto all' affermazione della penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà ed illogicità della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 1.3. Osserva, quindi, la Corte che tutte le questioni formulate relative a: omessa declaratoria della tardività della querela e di estinzione del reato di truffa per prescrizione; violazione di legge in relazione alla qualificazione della condotta di cui al capo b) quale ipotesi di estorsione e non già quale ipotesi di minaccia; omessa declaratoria di prescrizione ovvero mancata pronunzia di assoluzione ex art. 131 bis c.p. per tenuità del fatto, sono state prospettate dalla difesa in modo del tutto generico ed aspecifico e non possono, dunque, essere esaminate. Va, infine, precisato che nessuna prescrizione è maturata prima della sentenza di secondo grado ed ad oggi tenuto conto dei tempi di prescrizione pari ad anni dieci per la contestata truffa, tenuto conto del tempus commissi delicti (aprile/giugno 2012) e considerata la contestata e riconosciuta recidiva reiterata e specifica, 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] può trovare accoglimento nei limiti appresso specificati. 2.1. I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono manifestamente infondati.Rileva la Corte che i giudici di appello, nel disattendere le medesime censure oggi reiterate, hanno evidenziato, con congrue argomentazioni, come sulla scorta delle dichiarazioni pienamente attendibili delle persone offese Bessenghi e Benzoni oggetto anche di svariati riscontri (quali telefonate, conversazioni registrate nonché messaggi di minacce tramite cellulare) erano emersi elementi univoci attestanti la responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti di cui ai capi c) e d). La difesa continua tralaticiamente a ribadire la tesi della inattendibilità del narrato delle persone offese costituite parti civili senza considerare che entrambi i giudici di merito hanno rilevato come le stesse erano apparse pienamente credibili in quanto aveva reso una versione spontanea, logica, coerente intrinsecamente e oggettivamente attendibile nonché, come detto, oggetto di ampi riscontri, a fronte di una ricostruzione della difesa non plausibile e rimasta priva di riscontro. Costituisce, invero, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass SSUU n. 41461 del 2012 Rv. 253214; N. n. 1666 2015 Rv. 261730). In ordine alla contestazione circa la mancata disamina delle censure formulate in sede di gravame va ricordato che l'omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non da luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima. Secondo il disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 1, l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione nel procedimento (limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti). Pertanto il giudice d'appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti (o capi art. 581, comma 1, lett. e) investiti dal gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poiché in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado. (Sez. 1, Sentenza n. 1778 del 21/12/1992 Ud. (dep. 23/02/1993) Rv. 194804). Occorre rilevare, altresì, che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501). Né colgono nel segno le contestazioni secondo cui i giudici di merito avrebbero omesso di valutare il ruolo del complice rimasto ignoto il quale avrebbe assunto nel giudizio una sua identità palesandosi in tale [OSCURATO:PERSONA] rimasto estraneo alla vicenda sebbene risultato concorrente nel reato: trattasi di considerazioni che, all' evidenza, non sono idonee ad inficiare il giudizio di responsabilità dell' imputato indicato dalla vittima quale soggetto che lo aveva truffato inducendolo a consegnarli, con una condotta decettiva, delle somma di denaro per il recupero del credito vantato nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], quindi minacciandolo per farsi consegnare arbitrariamente del denaro. Ed, ancora, la difesa specie con il secondo motivo prospetta, in modo inammissibile, una ricostruzione alternativa e di merito in ordine alla effettiva natura dei rapporti di dare e avere fra le parti ed alla liceità della chiesta restituzione di somme di denaro. Occorre ricordare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. 2.2. Il quarto motivo è fondato. Per effetto della rideterminazione della pena in anni tre e mesi nove di reclusione ed euro 1.700,00 di multa la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici doveva essere rideterminata dai giudici di appello. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento in questa sede va disposto l' annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici che va rideterminata in anni cinque, ferma restando l' inammissibilità nel resto del proposto ricorso. 3. In conclusione il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del predetto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Va annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici che va rideterminata in anni cinque e per il resto va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici che ridetermina in anni cinque; dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condan