CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 gennaio 1951
Cassazione n. 44434/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/01/1951 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/06/1946 avverso la sentenza del 12/04/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, cori il quale si censura il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità, in quanto la querela sarebbe stata tardivamente proposta dalla persona offesa, è manifestamente infondato poiché prospetta argomenti, già dedotti in appello, che si pongono in contrasto con il dato normativo poiché, come è stato rilevato dalla Corte territoriale a pagina 3 della sentenza impugnata, a mente dell'ultimo comma dell'art. 640 cod. pen., quando ricorreva l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7), cod. pen. - come nella specie - il reato era procedibile d'ufficio; è vero che l'art. 2, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 150 del 2022 ha reso il reato di truffa aggravato dalla predetta circostanza punibile, invec:e, a querela della persona offesa e che, ai sensi del quarto comma dell'art. 2 cod. pen., tale disposizione si applica retroattivamente; tuttavia, per le truffe commesse prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (30 dicembre 2022), lo stesso decreto ha previsto, all'art. 85, una disciplina transitoria secondo la quale, per le stesse truffe, il termine per la presentazione della querela decorre dalla menzionata data di entrata in vigore del decreto legislativo, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato, sicché, in tale ipotesi - che ricorre anche nel caso in esame - è con riferimento al momento dell'entrata in vigore della nuova legislazione che vanno svolte le valutazioni in ordine alla sussistenza e alla ritualità della condizione di procedibilità della querela, senza che possano rilevare eventuali "deficit" legati a momenti processuali in cui la stessa condizione non era richiesta, con la conseguenza che, avendo riguardo, per le ragioni che si sono dette, al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, è sufficiente rilevare come la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] avesse già espresso la propria volontà punitiva costituendosi parte civile (in senso analogo: Sez. 2, n. 16760 del 19/01/2023, Zilli, Rv. 284526-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12