CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03341/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tri- bunale diTeramo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, relativamente al primo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA]il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo pronunciavasentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. , applicando adAndrea [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 3, giorni 20 di arresto ed euro 2. 300,00 di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale e applicazione, altresì, dellesanzioni amministrativ e accessori e della sospensione della patente di guida per 1 anno nonché della confisca del veicolo Kia intestato all’imputato, per il reato di cui all’art. 186-bis, in relazione all’art. 186, comma 2, lett. b), e 2 -sexies,d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver circolato alla guida di un’autovetturain stato di ebbrezza per abuso di sostanze alcoliche,con tasso alcolemico pari a 1,33 g/l alla prima rilevazione ed a 1,24 g/l alla seconda, con l'aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno e nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida. 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA],deducendo violazione di legge per avere il giudice ap- plicato la sanzione amministrativa della confisca del veicolo, non prevista dall’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, e per errore nel calcolo della pena. 3. Il motivo riguardante l’erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo è fondato. 3.1. L’art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, cui rinvia, per il trattamento san- zionatorio, l’art. 186-bis, comma 3, medesimo decreto, prevede la sanzione ac- cessoria della confisca del veicolo solo nella ipotesi di cui al comma 1 lett. c), qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.Per l’ipotesi, come quella in esame, in cui sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro, l’unica sanzione accessoria è quella della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. 3.2. Deve ricordarsi che in tema di ricorso per cassazione, nei confronti della sentenza di applicazione della pena, deve ritenersi «illegale»la misura di sicurezza disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge per la sua applicazione (Sez. 3, Sentenza n. 4252 del 15/01/2019, Caruso,Rv. 274946 — 02); dunque, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2 - bis , cod. proc. pen.,ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è am- missibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'i- potesi di «illegalità della misura di sicurezza»rilevante come «violazione di legge» ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (v., tra le più recenti, Sez. 4, sentenza n. 22864 del 07/05/2024, non massimata). 3.3.La sentenza va,dunque, annullata senza rinvio, limitatamente alla dispo- sta confisca. 4. Il motivo riguardante l’erroneità del calcolo risulta proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. 4.1. Dall’esame degli atti risulta che la richiesta ex art. 444 cod, proc. pen., oggetto dell’accordo tra le parti, prevedeva l’applicazione della pena di giorni 110 di arresto ed euro 2.300,00 di ammenda (da convertire in euro 10.550,00 di am- menda) così determinata: pena base, giorni 120 di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, aumentata per la circostanza aggravante di cui all’art. 186-bis cod. strada, a giorni 160 di arresto ed euro 3.400,00di ammenda, ridotta, nella misura indicata,per il rito. La richiesta era subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 4.2. Nel provvedimento impugnato il giudice, pur applicando la pena finale concordata dalle parti (ad eccezione della richiesta conversione, su cui, però, nes- suna censura risulta avanzata) ed il beneficio della sospensione richiesto, nell’in- dicare in motivazione il computo eseguito per calcolare la pena, faceva riferimento, per la pena base, al trattamento sanzionatorio previsto per il reato di cui all’art. 186-bis, in relazione all’art. 186, comma 2, lett. b),d.lgs. n. 285 del 1992 (che le parti avevano erroneamente indicato come aggravante), senza però indicarne il quantum. Faceva, poi, riferimento all’aumento conseguente all’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-sexies,d. lgs. n. 285 del 1992, determinando la pena in mesi 3 di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, per poi indicare la pena finale, conseguente alla riduzione per il rito, in mesi 3, giorni 20 di arresto ed euro 2.300,00 di ammenda, da sospendersi alle condizioni di legge. 4.3. Da quanto esposto,risulta palese che si è in presenza di un errore ri- guardante le operazioni dicalcolo intermedie, funzionali alla determinazione della pena concordata, che non ha inciso sulla legalità della pena finale applicata (in termini conformi a quelli richiesti dalle parti), in quanto tale non deducibile ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.(Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915 –01). P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell'auto- vettura KIA tg. [OSCURATO:TARGA]; statuizione che elimina. Dichiara il ricorso ina