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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 35978/2022

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/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 34L41 H534Y) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74L66 H501I), quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese, in virtù di procura speciale allegata al ricorso su foglio separato, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, in Roma, Via B. Tortolini, n. 13; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57B22 I192U), rappresentato e difeso, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., da se medesimo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Carpi, n. 6; -controricorrenti - avverso la sentenza non definitiva della Corte di appello di Perugia n. 445/1915 (pubblicata il 22 luglio 2015) e la sentenza definitiva della stessa Corte di appello n. 533/2016 (pubblicata il 15 novembre 2016), quest’ultima notificata il 21 febbraio 2017; R.G.N.10864/17 C.C. 29/11/2022 SERVITU’ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: - che con atto di citazione del 2010, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Spoleto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiarare l’avvenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio, pedonale e carrabile, insistente all’interno dei fondi di proprietà dei predetti convenuti, contraddistinta al C.T. del Comune di Spoleto al foglio 166, particelle 92,91,93,94 e 108 ed in favore del fondo di sua proprietà, contraddistinto al C.E.U. dello stesso Comune al foglio 165, particelle 567, 603, 695 e 644, nonché al C.T. del medesimo Comune al foglio 165, particelle 423,426,603 e 605; - che, nella mancata costituzione dei convenuti, l’adito Tribunale, con sentenza n. 231/2011, accoglieva la proposta domanda; -che, decidendo sull’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Perugia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari dei terreni oggetto della domanda di usucapione (per quanto emergente dal controricorso e dalla stessa sentenza di seguito indicata, nella quale si dà atto che tali proprietari erano rimasti contumaci), con sentenza non definitiva n. 445/2015, accoglieva il primo motivo del gravame, dichiarando, di conseguenza, la nullità dell’impugnata sentenza e disponendo la rinnovazione degli atti istruttori nulli (come da separata ordinanza), con differimento all’esito finale della causa della regolazione delle spese; - che, con sentenza definitiva n. 553/2016, sulla base delle complessive risultanze istruttorie acquisite, rigettava il gravame e, quindi, dichiarava costituita per usucapione la servitù di passaggio, in forma sia pedonale che carrabile, in favore del fondo del Sinibaldi ed a carico dei proprietari dei fondi serventi, secondo quanto richiesto con la domanda introduttiva dinanzi al Tribunale di Spoleto. - che avverso la citata sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso da [OSCURATO:PERSONA]; Considerato: -in via del tutto pregiudiziale, che - a fronte di una domanda di usucapione di una servitù di passaggio attraversante i fondi di plurimi proprietari, nei confronti dei quali era stato ritualmente integrato il contraddittorio in appello – il ricorso per cassazione risulta notificato solo all’appellato vittorioso ma non anche alle altre parti del giudizio di secondo grado nei cui riguardi, per l’appunto, detto contraddittorio era stato integrato (non rilevando la circostanza che le stesse fossero rimaste contumaci); - che, pertanto, una volta che il rilevato litisconsorzio è stato instaurato nei confronti dei proprietari di più fondi, esso deve permanere anche nei successivi gradi di giudizio e, quindi, anche in quello di cassazione, trasformandosi in litisconsorzio processuale, funzionale ad evitare il rischio della formazione di giudicati contrastanti in ordine all’accertamento o all’acquisito per usucapione di un diritto di servitù il cui tracciato, pur attraversando più fondi, è comunque unitario; - che, per tale ragione, dovendosi garantire la compartecipazione necessaria anche nel presente giudizio di legittimità, di tutte le parti già risultanti tali nel giudizio di appello, è indispensabile ordinare l’estensione del contraddittorio nei confronti di tutte le altre parti appellate ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sabatini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), alle quali il ricorso per cassazione non risulta essere stato notificato (ad eccezione, quindi, del [OSCURATO:PERSONA], peraltro costituitosi in questa sede), con la concessione di apposito termine nei sensi di cui in dispositivo; P.Q.M. dispone la notificazione del ricorso per cassazione nei confronti delle parti appellate indicate in parte motiva, assegnando il termine di giorni sessanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per il conseguente adempimento.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 29 novembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 34L41 H534Y) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74L66 H501I), quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese, in virtù di procura speciale allegata al ricorso su foglio separato, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, in Roma, Via B. Tortolini, n. 13; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57B22 I192U), rappresentato e difeso, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., da se medesimo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Carpi, n. 6; -controricorrenti - avverso la sentenza non definitiva della Corte di appello di Perugia n. 445/1915 (pubblicata il 22 luglio 2015) e la sentenza definitiva della stessa Corte di appello n. 533/2016 (pubblicata il 15 novembre 2016), quest’ultima notificata il 21 febbraio 2017; R.G.N.10864/17 C.C. 29/11/2022 SERVITU’ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: - che con atto di citazione del 2010, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Spoleto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiarare l’avvenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio, pedonale e carrabile, insistente all’interno dei fondi di proprietà dei predetti convenuti, contraddistinta al C.T. del Comune di Spoleto al foglio 166, particelle 92,91,93,94 e 108 ed in favore del fondo di sua proprietà, contraddistinto al C.E.U. dello stesso Comune al foglio 165, particelle 567, 603, 695 e 644, nonché al C.T. del medesimo Comune al foglio 165, particelle 423,426,603 e 605; - che, nella mancata costituzione dei convenuti, l’adito Tribunale, con sentenza n. 231/2011, accoglieva la proposta domanda; -che, decidendo sull’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Perugia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari dei terreni oggetto della domanda di usucapione (per quanto emergente dal controricorso e dalla stessa sentenza di seguito indicata, nella quale si dà atto che tali proprietari erano rimasti contumaci), con sentenza non definitiva n. 445/2015, accoglieva il primo motivo del gravame, dichiarando, di conseguenza, la nullità dell’impugnata sentenza e disponendo la rinnovazione degli atti istruttori nulli (come da separata ordinanza), con differimento all’esito finale della causa della regolazione delle spese; - che, con sentenza definitiva n. 553/2016, sulla base delle complessive risultanze istruttorie acquisite, rigettava il gravame e, quindi, dichiarava costituita per usucapione la servitù di passaggio, in forma sia pedonale che carrabile, in favore del fondo del Sinibaldi ed a carico dei proprietari dei fondi serventi, secondo quanto richiesto con la domanda introduttiva dinanzi al Tribunale di Spoleto. - che avverso la citata sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso da [OSCURATO:PERSONA]; Considerato: -in via del tutto pregiudiziale, che - a fronte di una domanda di usucapione di una servitù di passaggio attraversante i fondi di plurimi proprietari, nei confronti dei quali era stato ritualmente integrato il contraddittorio in appello – il ricorso per cassazione risulta notificato solo all’appellato vittorioso ma non anche alle altre parti del giudizio di secondo grado nei cui riguardi, per l’appunto, detto contraddittorio era stato integrato (non rilevando la circostanza che le stesse fossero rimaste contumaci); - che, pertanto, una volta che il rilevato litisconsorzio è stato instaurato nei confronti dei proprietari di più fondi, esso deve permanere anche nei successivi gradi di giudizio e, quindi, anche in quello di cassazione, trasformandosi in litisconsorzio processuale, funzionale ad evitare il rischio della formazione di giudicati contrastanti in ordine all’accertamento o all’acquisito per usucapione di un diritto di servitù il cui tracciato, pur attraversando più fondi, è comunque unitario; - che, per tale ragione, dovendosi garantire la compartecipazione necessaria anche nel presente giudizio di legittimità, di tutte le parti già risultanti tali nel giudizio di appello, è indispensabile ordinare l’estensione del contraddittorio nei confronti di tutte le altre parti appellate ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sabatini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), alle quali il ricorso per cassazione non risulta essere stato notificato (ad eccezione, quindi, del [OSCURATO:PERSONA], peraltro costituitosi in questa sede), con la concessione di apposito termine nei sensi di cui in dispositivo; P.Q.M. dispone la notificazione del ricorso per cassazione nei confronti delle parti appellate indicate in parte motiva, assegnando il termine di giorni sessanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per il conseguente adempimento. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 29 novembre 2022
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