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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 48093/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20 gennaio 2022, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Tribunale di Roma, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 628, comma 2, cod. pen.

Considerato che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 628 cod. pen, è manifestamente infondato in quanto si basa su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio di legittimità (si veda pag. 1 della motivazione, ove la Corte territoriale - ricostruiti i fatti alla luce delle dichiarazioni rese dal proprietario del bene oggetto del reato, ritenute pienamente attendibili e non inficiate da quelle della teste, in quanto intervenuta successivamente allo spossessamento - ha correttamente ritenuto integrata l'ipotesi consumata della rapina impropria, stante la realizzazione di tutti gli elementi necessari della fattispecie, quali lo spossessamento della cosa mobile altrui, rispetto al quale risulta priva di rilievo la presenza delle pp.00. al momento della sottrazione e la violenza e minaccia esercitate dal reo per assicurarsi il possesso dello stesso).

Peraltro, a confutazione del primo motivo della memoria difensiva, rileva precisare come il ricorrente risultava essersi comunque allontanato dal negozio, venendo successivamente raggiunto.

In tal senso, viene in considerazione il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui integra il reato di rapina consumata, e non tentata, la condotta di chi si impossessa della refurtiva, acquisendone l'autonoma disponibilità, in quanto il delitto previsto dall'art. 628 cod. pen. si consuma nel momento e nel luogo in cui si verificano l'ingiusto profitto e l'altrui danno patrimoniale, a nulla rilevando, invece, la mera temporaneità del possesso conseguito (Sez. 2, n. 7500 del 26/01/2017, Rv. 269576); ritenuto che il secondo motivo, con cui si lamenta il travisamento della prova rilevante ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo e della qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019., Rv. 277758; Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Rv. 234099), afferisce a supposti travisamenti del fatto o della prova non decisivi ai fini della condanna, né idonei a disarticolare l'intero ragionamento operato dai giudici di merito rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, né inerenti a rilievi di macroscopica evidenza, ma tendenti, piuttosto, a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità (ed invero, l'eventuale erronea indicazione del soggetto che seguiva l'imputato all'esterno del negozio non ha rilevanza decisiva, consistendo - al massimo - in una mera incongruenza, che non fa venir meno la ritenuta prova degli elementi costitutivi della rapina impropria, in particolare di quello dello spossessamento, posto che come si ricava dalla pronuncia di primo grado e dallo stesso verbale d'arresto, una volta sottratto il bene esposto, l'imputato si portava all'esterno dell'attività commerciale, uscendo dal locale ove poi vennero rivolte le manacce al titolare nonché al dipendente Miah, a cui seguivano le violenze inferte ad entrambi);osservato che anche l'ultimo motivo, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen., è manifestamente infondato perché, stante l'insindacabilità della ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito (si veda pag. 1 della motivazione della pronuncia impugnata sul contributo materiale alla condotta violenta fornito dalle altre due persone rimaste ignote), correttamente la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, anche alla luce del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui nel reato di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che questa sia stata posta in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza da parte di uno dei complici all'esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento della medesima (Sez. 2, n. 33210 del 15/06/2021, Rv. 281916; Sez. 2, n. 21988 del 30/01/2019, Rv. 276116); e nulla aggiungendo sul punto la memoria difensiva, che involge esclusivamente profili di fatto; considerato che i rilievi dedotti soltanto in memoria con riguardo alla pena inflitta risultano inammissibili e comunque manifestamente infondati, tenuto conto che la pena base non solo è stata dalla Corte di merito calcolata nel minimo edittale, ma addirittura in misura inferiore a quella prevista al tempo del commesso reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] 0 - Estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20 gennaio 2022, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Tribunale di Roma, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 628, comma 2, cod. pen. Considerato che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 628 cod. pen, è manifestamente infondato in quanto si basa su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio di legittimità (si veda pag. 1 della motivazione, ove la Corte territoriale - ricostruiti i fatti alla luce delle dichiarazioni rese dal proprietario del bene oggetto del reato, ritenute pienamente attendibili e non inficiate da quelle della teste, in quanto intervenuta successivamente allo spossessamento - ha correttamente ritenuto integrata l'ipotesi consumata della rapina impropria, stante la realizzazione di tutti gli elementi necessari della fattispecie, quali lo spossessamento della cosa mobile altrui, rispetto al quale risulta priva di rilievo la presenza delle pp.00. al momento della sottrazione e la violenza e minaccia esercitate dal reo per assicurarsi il possesso dello stesso). Peraltro, a confutazione del primo motivo della memoria difensiva, rileva precisare come il ricorrente risultava essersi comunque allontanato dal negozio, venendo successivamente raggiunto. In tal senso, viene in considerazione il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui integra il reato di rapina consumata, e non tentata, la condotta di chi si impossessa della refurtiva, acquisendone l'autonoma disponibilità, in quanto il delitto previsto dall'art. 628 cod. pen. si consuma nel momento e nel luogo in cui si verificano l'ingiusto profitto e l'altrui danno patrimoniale, a nulla rilevando, invece, la mera temporaneità del possesso conseguito (Sez. 2, n. 7500 del 26/01/2017, Rv. 269576); ritenuto che il secondo motivo, con cui si lamenta il travisamento della prova rilevante ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo e della qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019., Rv. 277758; Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Rv. 234099), afferisce a supposti travisamenti del fatto o della prova non decisivi ai fini della condanna, né idonei a disarticolare l'intero ragionamento operato dai giudici di merito rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, né inerenti a rilievi di macroscopica evidenza, ma tendenti, piuttosto, a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità (ed invero, l'eventuale erronea indicazione del soggetto che seguiva l'imputato all'esterno del negozio non ha rilevanza decisiva, consistendo - al massimo - in una mera incongruenza, che non fa venir meno la ritenuta prova degli elementi costitutivi della rapina impropria, in particolare di quello dello spossessamento, posto che come si ricava dalla pronuncia di primo grado e dallo stesso verbale d'arresto, una volta sottratto il bene esposto, l'imputato si portava all'esterno dell'attività commerciale, uscendo dal locale ove poi vennero rivolte le manacce al titolare nonché al dipendente Miah, a cui seguivano le violenze inferte ad entrambi);osservato che anche l'ultimo motivo, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen., è manifestamente infondato perché, stante l'insindacabilità della ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito (si veda pag. 1 della motivazione della pronuncia impugnata sul contributo materiale alla condotta violenta fornito dalle altre due persone rimaste ignote), correttamente la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, anche alla luce del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui nel reato di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che questa sia stata posta in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza da parte di uno dei complici all'esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento della medesima (Sez. 2, n. 33210 del 15/06/2021, Rv. 281916; Sez. 2, n. 21988 del 30/01/2019, Rv. 276116); e nulla aggiungendo sul punto la memoria difensiva, che involge esclusivamente profili di fatto; considerato che i rilievi dedotti soltanto in memoria con riguardo alla pena inflitta risultano inammissibili e comunque manifestamente infondati, tenuto conto che la pena base non solo è stata dalla Corte di merito calcolata nel minimo edittale, ma addirittura in misura inferiore a quella prevista al tempo del commesso reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] 0 - Estensore Il
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