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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 09248/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: A7TANASIO ALESSIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/08/2023 del GIUD.

SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con il decreto impugnato, reso de plano dal Magistrato di sorveglianza di Novara è stato dichiarato non luogo a provvedere in ordine al reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con il quale il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha rigettato la richiesta di autorizzazione, per i familiari del condannato, ad assistere, da remoto, alla seduta di laurea avvenuta in video collegamento, nel mese di aprile 2023.

Considerato che il motivo unico dedotto (violazione di legge in relazione agli artt. 666, comma 2, 3 e 4 cod.proc. pen. e 35-bis Ord. pen.) è inammissibile in quanto manifestamente infondato, perché prospetta, per una parte, vizio di motivazione che non si ravvisa dall'esame del provvedimento impugnato e, per altra parte, inerente a richiesta per la quale si è esaurito l'interesse da parte del condannato al reclamo.

Ritenuto, infatti, che la richiesta di autorizzazione attiene al collegamento da remoto dei familiari per la specifica seduta di laurea indicata nell'istanza (svolta nel mese di aprile 2023, non anche per la seduta della terza laurea cui fa cenno, peraltro con argomento inedito, la difesa a p. 2 del ricorso), già svolta e che, dunque, rispetto al reclamo proposto dinanzi al Magistrato di sorveglianza, come osservato con il provvedimento adottato de plano in data 23 agosto 2023, l'Attanasio era già privo di interesse.

Considerato, invero, che nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza ma va, piuttosto, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (cfr. Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Rv. 269199).

Ritenuto che, dunque, il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di immediatezza, concretezza e attualità, oltre che sussistere sia al momento della proposizione dell'impugnazione che in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice superiore, costituita nel caso in esame dall'asserita lesione di diritti individuali di cui l'Attanasio assumeva il pregiudizio in relazione alla sua detenzione presso la Casa circondariale di Novara.

Reputato, infine, che nel caso di specie, il reclamo ben poteva essere deciso con provvedimento ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per la riscontrata manifesta infondatezza, stante la sopravvenuta carenza di interesse al momento della decisione del reclamo medesimo.

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: A7TANASIO ALESSIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/08/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con il decreto impugnato, reso de plano dal Magistrato di sorveglianza di Novara è stato dichiarato non luogo a provvedere in ordine al reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con il quale il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha rigettato la richiesta di autorizzazione, per i familiari del condannato, ad assistere, da remoto, alla seduta di laurea avvenuta in video collegamento, nel mese di aprile 2023. Considerato che il motivo unico dedotto (violazione di legge in relazione agli artt. 666, comma 2, 3 e 4 cod.proc. pen. e 35-bis Ord. pen.) è inammissibile in quanto manifestamente infondato, perché prospetta, per una parte, vizio di motivazione che non si ravvisa dall'esame del provvedimento impugnato e, per altra parte, inerente a richiesta per la quale si è esaurito l'interesse da parte del condannato al reclamo. Ritenuto, infatti, che la richiesta di autorizzazione attiene al collegamento da remoto dei familiari per la specifica seduta di laurea indicata nell'istanza (svolta nel mese di aprile 2023, non anche per la seduta della terza laurea cui fa cenno, peraltro con argomento inedito, la difesa a p. 2 del ricorso), già svolta e che, dunque, rispetto al reclamo proposto dinanzi al Magistrato di sorveglianza, come osservato con il provvedimento adottato de plano in data 23 agosto 2023, l'Attanasio era già privo di interesse. Considerato, invero, che nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza ma va, piuttosto, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (cfr. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Rv. 269199). Ritenuto che, dunque, il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di immediatezza, concretezza e attualità, oltre che sussistere sia al momento della proposizione dell'impugnazione che in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice superiore, costituita nel caso in esame dall'asserita lesione di diritti individuali di cui l'Attanasio assumeva il pregiudizio in relazione alla sua detenzione presso la Casa circondariale di Novara. Reputato, infine, che nel caso di specie, il reclamo ben poteva essere deciso con provvedimento ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per la riscontrata manifesta infondatezza, stante la sopravvenuta carenza di interesse al momento della decisione del reclamo medesimo. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere
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