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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:T:2009:154
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 12 maggio 2009 – CHEMK e KF / Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑190/08) «Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Irricevibilità parziale – Intervento»

1. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto da notificare – Calcolo – Superamento del termine – Irricevibilità (Art. 230, quinto comma, CE; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, artt. 101, n. 1, e 102, n. 2) (v. punti 19-23)

2. Procedura – Intervento – Parte che non può essere considerata chiamata in causa come litisconsorte in ragione della proposizione tardiva del ricorso di annullamento nei suoi confronti – Ammissibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, artt. 115 e 116) (v. punti 24-26) [OSCURATO:PERSONA] parziale del regolamento (CE) del Consiglio 25 febbraio 2008, n. 172, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia (GU L 55, pag. 6) e, in subordine, annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 28 febbraio 2008, che respinge la richiesta delle ricorrenti di sospendere i dazi antidumping.

Dispositivo 1) Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 28 febbraio 2008, che respinge la richiesta della Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) e della Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) di sospendere i dazi antidumping. 2) [OSCURATO:PERSONA] è ammessa a intervenire nella causa T‑190/08 a sostegno delle conclusioni del Consiglio. 3) Il cancelliere comunicherà alla [OSCURATO:PERSONA] copia di tutti gli atti di causa notificati alle parti. 4) Sarà impartito alla [OSCURATO:PERSONA] un termine per la presentazione di una memoria di intervento. 5) La decisione sulla domanda di misure di organizzazione del procedimento e di provvedimenti istruttori è riservata. 6) La CHEMK e la KF sono condannate alle spese relative all’eccezione di irricevibilità.

Le spese sono riservate per il resto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 12 maggio 2009 – CHEMK e KF / Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑190/08) «Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Irricevibilità parziale – Intervento» 1. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto da notificare – Calcolo – Superamento del termine – Irricevibilità (Art. 230, quinto comma, CE; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, artt. 101, n. 1, e 102, n. 2) (v. punti 19-23) 2. Procedura – Intervento – Parte che non può essere considerata chiamata in causa come litisconsorte in ragione della proposizione tardiva del ricorso di annullamento nei suoi confronti – Ammissibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, artt. 115 e 116) (v. punti 24-26) [OSCURATO:PERSONA] parziale del regolamento (CE) del Consiglio 25 febbraio 2008, n. 172, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia (GU L 55, pag. 6) e, in subordine, annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 28 febbraio 2008, che respinge la richiesta delle ricorrenti di sospendere i dazi antidumping. Dispositivo 1) Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 28 febbraio 2008, che respinge la richiesta della Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) e della Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) di sospendere i dazi antidumping. 2) [OSCURATO:PERSONA] è ammessa a intervenire nella causa T‑190/08 a sostegno delle conclusioni del Consiglio. 3) Il cancelliere comunicherà alla [OSCURATO:PERSONA] copia di tutti gli atti di causa notificati alle parti. 4) Sarà impartito alla [OSCURATO:PERSONA] un termine per la presentazione di una memoria di intervento. 5) La decisione sulla domanda di misure di organizzazione del procedimento e di provvedimenti istruttori è riservata. 6) La CHEMK e la KF sono condannate alle spese relative all’eccezione di irricevibilità. Le spese sono riservate per il resto.
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