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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35599/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18797-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 188/6/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 21/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Puglia che ha confermato la pronuncia della CI P di Taranto, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di ricostruzione induttiva del reddito per essere stato sottoscritto l'atto impositivo da soggetto delegato in assenza di univoca delega.

Più in particolare, il collegio d'appello ha ritenuto insufficiente un atto di delega privo della durata, del nominativo del delegato e che contiene descrizione di disposizioni generiche.

È rimasta intimata la parte contribuente.

VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma,

1. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10,1. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile — Tributaria di questa Corte.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18797-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 188/6/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 21/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Puglia che ha confermato la pronuncia della CI P di Taranto, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di ricostruzione induttiva del reddito per essere stato sottoscritto l'atto impositivo da soggetto delegato in assenza di univoca delega. Più in particolare, il collegio d'appello ha ritenuto insufficiente un atto di delega privo della durata, del nominativo del delegato e che contiene descrizione di disposizioni generiche. È rimasta intimata la parte contribuente. VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, 1. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10,1. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile — Tributaria di questa Corte. Così deciso i
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