CassazionedecretoSezione 5Decisione del 2 luglio 2025
Cassazione n. 04204/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16452/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata “ex lege” in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA - SEZ.DIST.SALERNO n. 1650/2023depositata il 07/03/2023. Vista l’istanza addì 2 luglio 2025, con la quale, premesso “che, con sentenza n. 39 resa in data 02/06 novembre 2023 dal Tribunale di Avellino-Sezione Fallimentare, è stata dichiarata l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della suddetta società, ai sensi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, si chiede, ai sensi dell’art. 43, comma 3, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, “che venga dichiarata l’interruzione del giudizio in corso, con ogni conseguente effetto di legge”. Considerato che detta istanza non può trovare accoglimento in quanto, secondo costante giurisprudenza, “nel giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso d'ufficio, il sopravvenuto fallimento del ricorrente non determina l'interruzione del processo” (così già Cass. Sez. U n. 17295 del 2003). Rilevato, inoltre, che detta istanza non contiene alcuna richiesta di decisione. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ debba provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., debba provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spe