CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 14255/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 dicembre 1977 avverso il decreto della Corte di appello di Lecce del 12 settembre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto descritto in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la confisca di prevenzione disposta dal Tribunale locale e caduta su un appartamento di proprietà della proposta [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto della pericolosità qualificata di quest'ultima - per aver preso parte ad una associazione finalizzata al narcotraffico operante in Taranto tra il mese di Marzo del 1998 e quello di giugno del 1999- manifestatasi in ambiti temporali coerenti con l'acquisizione del cespite ablato, non altrimenti supportata da comprovate capacità reddituali o altre fonti finanziarie. 2. Propone ricorso, tramite il difensore, [OSCURATO:PERSONA] e lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 10, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011. La Corte del merito, in primo luogo, avrebbe integralmente pretermesso ogni verifica in ordine al presupposto della pericolosità sociale della ricorrente, anche in relazione al suo aspetto prognostico, trascurando di verificarne l'attualità. Avrebbe inoltre verificato il requisito della sproporzione reddituale tramite una inaccettabile devalutazione probatoria degli elementi addotti dalla difesa della proposta a comprova della legittima provenienza dei fondi utilizzati per affrontare i costi dell'acquisizione dell'utilità confiscata, trascurando di valorizzare l'estrema difficolta del soggetto attinto dalla misura di offrire elementi documentali a supporto dell'assunto difensivo considerato il rilevante divario temporale corrente tra la spesa affrontata (risalente al 1998) e l'esercizio dell'azione di prevenzione con le sue correlate verifiche processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2.Con riferimento al primo motivo di doglianza, giova premettere che l'appello non conteneva specifiche contestazioni legate al profilo soggettivo evocato a supporto della disposta confisca. Non diversamente dall'odierno ricorso, rassegnava una premessa generale correlata al giudizio di pericolosità, priva di ogni confronto con la specificità della regiudicanda; sottolineava, al contempo, la necessità di verificare l'attualità della pericolosità espressamente raccordando il tema - in funzione del giudizio di prevenzione patrimoniale devoluto al giudice del gravame- al diverso profilo della correlazione temporale tra fatti sintomatici della pericolosità del proposto e momenti di acquisizione delle utilità ablate, di certo maggiormente coerente all'oggetto del procedimento. La doglianza attuale non contiene più cenni specifici al pertinente tema della correlazione temporale; recupera, di contro, solo quelli, evidentemente eccentrici, correlati al requisito della attualità della pericolosità sociale, manifestamente inconferenti in tema di prevenzione patrimoniale. In ogni caso, anche a voler superare l'immediata incongruenza logica che connota la censura, rendendola non intellegibile, e ritenere, di contro, che con la stessa la difesa abbia nuovamente messo in discussione il profilo della correlazione tra momenti di acquisizione dell'utilità ablata e perimetrazione temporale della ritenuta pericolosità, la soluzione da adottare non muta. Siffatto tema di giudizio risulta scrutinato dalla Corte del merito in termini certamente non censurabili in questa sede alla luce della puntualmente argomentata coincidenza tra l'ambito temporale della partecipazione associativa descritta in narrativa, cristallizzata da una condanna passata in giudicato, e la data di acquisto del bene confiscato. La relativa valutazione, del resto, anche a voler recuperare alla doglianza un possibile significato logico nei termini sopra rassegnati, non risulta sottoposta a critica dal ricorso, che al più ne ha contestato le conclusioni in termini del tutto apodittici. Da qui l'inammissibilità della prima censura. 2. Anche la seconda doglianza merita una soluzione identica. La lettura della decisione impugnata, filtrata dai rilievi operati dal ricorso, rende incontroversa l'incapienza reddituale della proposta e del suo nucleo familiare, aventi capacità dichiarate certamente incompatibili con il costo affrontato per l'acquisizione. Ora, se corrisponde al vero che le possibilità di allegazione della legittima provenienza dei fondi utilizzati per l'acquisto da parte del soggetto attinto dall'azione di prevenzione patrimoniale vanno lette e valorizzate alla luce del tempo trascorso tra la data dell'acquisizione e quella della relativa verifica processuale, è parimenti incontrovertibile che nel caso la difesa, a sostegno della eccepita legittima provenienza della provvista utilizzata per affrontare il costo della relativa acquisizione, ha allegato una precisa causale dei fondi utilizzati al fine (un prestito erogato da una zia del marito della proposta) adducendo a sostegno dell'assunto una prova orale ( la testimonianza in tal senso resa dalla erogante), ammessa e assunta dal Tribunale della prevenzione. Non risultano di contro neppure indicati altri momenti probatori destinati ad avvalorare la credibilità del relativo assunto (ad esempio, facendo riferimento ad una scrittura privata attestante il prestito o altre tracce documentali di possibile supporto, non allegate perché non più rinvenute proprio in ragione del rilevante lasso di tempo trascorso). In questa specifica cornice, il riferimento al tempo trascorso dalla data dell'acquisizione perde integralmente di rilievo, assumendo, di contro, dirimente ed esclusiva rilevanza la valutazione probatoria resa in relazione al portato della credibilità della dichiarazione testimoniale, unico elemento allegato a supporto della tesi difensiva con l'obiettivo di superare il profilo formale e presuntivo della accertata incapienza reddituale della proposta. E anche sotto questo versante il ricorso attinge inadeguatamente la decisione gravata. L'impugnazione è infatti aspecifica rispetto agli snodi essenziali del motivare reso in parte qua dalla Corte territoriale tramite il quale per un verso sono state messe in evidenza puntuali ragioni di contraddittorietà intrinseca del narrato della teste chiamata dalla difesa a confermare il relativo assunto (con riguardo alle incongruenze rilevate tra le date di asserita erogazione dei prestito e quella di esecuzione dell'acquisto, essendo la prima successiva alla seconda per quanto l'atto di acquisto dava conto di un pagamento reso contestualmente al rogito); per altro verso è stata rimarcata la presenza di verifiche reddituali operate con riferimento alla posizione della dichiarante, attestanti una sua incapienza non compatibile con l'esborso in questione. Da qui un giudizio di non credibilità del narrato della teste che, per la sua pregiudiziale assorbenza, all'evidenza rende secondario e non dirimente l'ulteriore aspetto, parimenti rilevato dal decreto gravato, relativo alla assenza di conferme documentali a supporto dell'assunto difensivo ( così da vanificare definitivamente le doglianze prospettate in funzione del tempo trascorso dalla data di acquisizione del bene); e che, oltre a non risultare contrastato con specificità dall'impugnazione, è comunque immune a censure rilevabili in questa sede anche prescindendo dai noti limiti del devoluto prospettabile in sede di legittimità sanciti dagli artt. 10 e 27 del d.igs. n. 159 del 2011. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una soma in favore della Cassa delle ammende liquidata come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua