CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024
Cassazione n. 31641/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima importanza e alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nel delitto di rapina contestato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, una rivalutazione e/o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3); che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è riconoscibile la circostanza della partecipazione di minima importanza a colui che, nel corso di una rapina, abbia ricoperto il ruolo di "palo" e, successivamente, si sia posto alla guida della vettura utilizzata dai rapinatori per la fuga (Sez. 2, n. 21453 del 05/03/2019, Vitiello, Rv. 275817 - 01; v. anche Sez. 2, n. 9491 del 07/06/1989 dep. 03/07/1990, Pedori, Rv. 184773 - 01), come risulta nella specie dall'esito delle indagini, non smentito dalle deduzioni difensive; che la doglianza conclusiva, relativa al riconoscimento delle già concesse circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è manifestamente infondata avendo la Corte territoriale respinto la richiesta di un'ulteriore riduzione della pena con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4 sulla somma pagata a titolo di provvisionale 4 non valorizzabile ai fini della concessione delle predette attenuanti nella massima estensione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 (Consigli re estensore