CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 marzo 2026
Cassazione n. 24746/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
er le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] InferioreUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo l’annullamento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 7 ottobre 2025, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto l’archiviazione, per particolare tenuitàdel fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., del procedimento n. 5574/24 RGNR,iscritto per il reato di cui all’art. 595 cod. pen. a carico di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], pur dando atto dell’opposizione all’archiviazione proposta dallapersona offesa, ha ritenuto sussistente il fatto. Ha, quindi, disposto l’archiviazione,valutandolo di particolare tenuità e ritenendolo sussumibile nella previsione di cuiall’art. 131-bis cod. pen.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di impugnazione,di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Il ricorrente assume di avere un interesse concreto a una pronuncia diproscioglimento nel merito. Deduce, a tal fine, di avere proposto opposizione allarichiesta di archiviazione, allegando una serie di elementi fattuali che avrebberoimposto al giudice una valutazione in ordine al difetto di procedibilità oall’insussistenza del fatto.Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudiceabbia dato atto della sola opposizione della persona offesa, omettendo qualsiasivalutazione sull’atto di opposizione proposto dall’indagato, volto a ottenere unapronuncia nel merito.3. Il procedimento è stato trattato con le forme dell’art. 611 cod. proc. pen.senza la partecipazione delle parti.[OSCURATO:PERSONA] ha concluso come evidenziato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di seguito indicate.2. Preliminarmente, va affermato l’interesse qualificato del ricorrente indagatoall’impugnazione dell’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fattoche la riguarda.Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 38954 del 30/05/2019, hannochiarito che il provvedimento di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. è soggettoa iscrizione nel casellario giudiziale. Resta ferma la non menzione nei certificatirilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della pubblicaamministrazione.Muovendo da tale premessa, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto chel’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pur priva della formadella sentenza, ha contenuto decisorio ed è idonea a incidere in via definitiva susituazioni di diritto soggettivo. Ne consegue che, in assenza di altri mezzi diimpugnazione, il provvedimento è ricorribile per cassazione (Sez. 5, n. 12294 del25/02/2025, Masiello, Rv. 287782 – 01).Si è inoltre precisato che l’avviso della richiesta di archiviazione per particolaretenuità del fatto, che il pubblico ministero è tenuto a notificare anche alla personasottoposta alle indagini ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., èfunzionale a sollecitare un’opposizione anche da parte di quest’ultima.Tale opposizione può essere fondata non solo su ragioni processuali, ma anchesu profili sostanziali, inerenti alla sussistenza del fatto, alla sua tipicità o allecondizioni di procedibilità.Ne consegue che l’indagato può proporre ricorso per cassazione avverso ilprovvedimento di archiviazione, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., perviolazione di legge, a condizione che abbia previamente proposto opposizione aisensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., non potendo giovarsidell’opposizione eventualmente proposta dalla persona offesa.Nel caso di specie, dagli atti emerge in modo univoco che l’interessato si eraopposto alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero ai sensidell’art. 131-bis cod. pen.Nell’ambito di una contesa politica, egli era stato querelato per diffamazione dalsindaco della cittadina. Nella qualità di presidente del consiglio comunale, avevaarticolato nell’atto di opposizione specifiche deduzioni.In particolare, aveva prospettato il difetto di procedibilità e l’insussistenza delfatto. Ritenendo per sé pregiudizievole una pronuncia che, pur qualificando il fattocome di particolare tenuità, ne presupponesse la sussistenza, avevaespressamente sollecitato una decisione di archiviazione nel merito.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha tuttavia omesso ogni considerazione ditale atto di opposizione, pronunciandosi esclusivamente su quello proposto dallapersona offesa, rigettandolo.L’ordinanza impugnata risulta, pertanto, affetta da violazione di legge.L’assoluta mancanza di motivazione in ordine all’opposizione propostadall’indagato integra un’ipotesi di inosservanza della disciplina processuale.Tale vizio è deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., il quale — in attuazione dell’art.111, comma 6, Cost. — impone l’obbligo di motivazione dei provvedimentigiurisdizionali a pena di nullità (Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, P.G., Rv. 287771– 01).3. Sulla base delle considerazioni svolte e tenuto conto della violazione dellenorme processuali rilevata, il provvedimento deve essere annullato senza rinvio egli atti vanno trasmessi al Tribunale per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti altribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corsoCosì è deciso, 11/03/2026Il PresidenteIl Consigliere estensoreCarla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]