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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31308/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 0,)s OSSERVA

1. Visti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], condannati per i reati di concorso in furto aggravato e nel delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen..

2. Ritenuto che i due motivi dedicati dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati.

La Corte d'Appello, quanto alla contestata configurabilità, nel caso di specie, del delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen., secondo la difesa da assorbirsi in quello di furto, ha chiarito che la condotta di illecito utilizzo della carta di pagamento bancario oggetto di furto è condotta totalmente distinta da quella di cui all'art. 624 cod. pen. che ne costituisce il presupposto logico - fattuale.

I due reati concorrono, data l'eterogeneità delle condotte (cfr. Sez. 4, n. 13492 del 21/1/2020, Anselmo, Rv. 279002).

Il diniego delle circostanze generiche, poi, è stato ampiamente motivato con il richiamo ai numerosi precedenti penali specifici di entrambi i ricorrenti e con la strumentalità della confessione, una volta che il quadro probatorio era stato consolidato.

3. I motivi contenuti nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], tutti incentrati sul trattamento sanzionatorio, quanto al diniego delle attenuanti generiche, alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata, ed alle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, cod. pen. e 625, n. 4, cod. pen., sono aspecifici e rivalutativi di un giudizio ragionevolmente espresso dal giudice di merito (cfr. le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata).

4. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 0,)s OSSERVA 1. Visti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], condannati per i reati di concorso in furto aggravato e nel delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen.. 2. Ritenuto che i due motivi dedicati dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati. La Corte d'Appello, quanto alla contestata configurabilità, nel caso di specie, del delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen., secondo la difesa da assorbirsi in quello di furto, ha chiarito che la condotta di illecito utilizzo della carta di pagamento bancario oggetto di furto è condotta totalmente distinta da quella di cui all'art. 624 cod. pen. che ne costituisce il presupposto logico - fattuale. I due reati concorrono, data l'eterogeneità delle condotte (cfr. Sez. 4, n. 13492 del 21/1/2020, Anselmo, Rv. 279002). Il diniego delle circostanze generiche, poi, è stato ampiamente motivato con il richiamo ai numerosi precedenti penali specifici di entrambi i ricorrenti e con la strumentalità della confessione, una volta che il quadro probatorio era stato consolidato. 3. I motivi contenuti nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], tutti incentrati sul trattamento sanzionatorio, quanto al diniego delle attenuanti generiche, alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata, ed alle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, cod. pen. e 625, n. 4, cod. pen., sono aspecifici e rivalutativi di un giudizio ragionevolmente espresso dal giudice di merito (cfr. le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata). 4. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 31308/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris