CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 19826/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 09940/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in Roma, via B. Tortolini n. 30, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di Roma – intimata – avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Roma, depositata in data 11 dicembre 2020, resa nel procedimento n. 29841/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 09940/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 9940/2021 Numero sezionale 2136/2022 Numero di raccolta generale 19826/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione, affidato a un motivo, avverso l’ordinanza con cui il Giudice di Pace di Roma ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma in data 3 marzo 2019. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha ritenuto legittima la procedura di espulsione, rilevando che l’istanza del ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo era stata rifiutata e che contro il relativo provvedimento il ricorrente non aveva provato di aver proposto ricorso, e aggiungendo che la sola lunga permanenza in Italia non poteva da sola giustificare l’applicazione dell’art. 8 C.E.D.U., in assenza di alcuna deduzione inerente all’esistenza di legami familiari. 3. [OSCURATO:PERSONA] di Roma è rimasta intimata. 4. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 D. Lgs. nr. 150/11, art. 13, comma 2, lett. B) ed art. 19, comma 1.1. del D. Lgs. nr. 286/98 in relazione all’art. 8 della C.E.D.U. ed art. 117 Cost. ex art. 360, nr. 3, c.p.c.», lamentando l’erronea limitazione della portata dell’art. 8 C.E.D.U. alla sola “vita familiare” e non anche alla più generale “vita privata”, in relazione alla quale rileverebbe il soggiorno per lungo periodo del ricorrente nel territorio nazionale. 2. Il ricorso è fondato. 3. La censura, infatti, pone il quesito se, in ossequio all’art. 8 Cedu, il divieto di espulsione derivi non soltanto dal diritto alla vita familiare, bensì anche il diritto alla vita privata, che la Corte di r.g. n. 09940/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 9940/2021 Numero sezionale 2136/2022 Numero di raccolta generale 19826/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Strasburgo considera anche distintamente e autonomamente dal diritto alla vita familiare. Ciò comporterebbe la rilevanza, ai fini del divieto di espulsione, non soltanto dei vincoli familiari, ma anche di quelli sociali in genere. E tali vincoli sono stati nella specie specificamente allegati dal ricorrente, che ha fatto presente di risiedere da vent’anni in Italia e non avere più rapporti in patria. L’ordinanza impugnata ha replicato, sul punto, limitandosi a escludere la presenza di vincoli familiari del ricorrente in Italia: risposta evidentemente non esaustiva rispetto al tema come complessivamente proposto. Invero il d.l. n. 130 del 2020, conv. in l. n. 172 del 2020, ha introdotto l’istituto della protezione speciale, e un corrispondente divieto di espulsione (v. art. 19, commi 1.1 e 1.2, t.u.imm.), che la stessa relazione illustrativa del disegno di legge di conversione giustifica con il richiamo dell’art. 8 Cedu, anche sotto il profilo del rispetto del diritto alla vita privata. Tale ius superveniens, inapplicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, lascia impregiudicato il problema se, prima del d.l. 130/2020, l’ordinamento italiano fosse o meno rispettoso, per quanto qui interessa, del diritto al rispetto della vita privata, ex art. 8 Cedu, in materia di espulsione dello straniero. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 15362 del 22/07/2015; Sez. 1, Ordinanza n. 23957 del 02/10/2018) ha condivisibilmente affermato il principio, da ribadire anche in questa sede, secondo cui “in tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza r.g. n. 09940/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 9940/2021 Numero sezionale 2136/2022 Numero di raccolta generale 19826/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 di legami con il paese d'origine, si applica - con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost., senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 cit., che non prevede gradazioni o gerarchie”. La riconosciuta protezione anche del diritto alla sola vita privata, e non soltanto familiare, comporta la rilevanza in giudizio dei legami sociali – ancorché non specificamente familiari – quali quelli appunto dedotti dal ricorrente ed erroneamente non considerati, invece, dal giudice di merito. 4. Tanto determina la necessità di riformulare l’apprezzamento in fatto nella fattispecie in esame, alla luce dei citati principi di diritto. 5. L’ordinanza impugnata va, dunque, cassata e le parti rinviate innanzi al Giudice di pace di Roma, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi al Giudice di pace di Roma, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 maggio 2022. r.g. n. 09940/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 9940/2021 Numero sezionale 2136/2022 Numero di raccolta generale 19826/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 09940/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O