CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21342/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di CALTAGIRONE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 11-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Caltagirone, che ha condannato l'imputato per il reato di minaccia; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta affermazione di responsabilità - è inammissibile in quanto volto ad ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori, a fronte dell'analisi espressa dal giudice di prime cure, che ha puntualmente esplicato gli elementi costitutivi del reato in contestazione; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena inflitta - è parimenti inammissibile, censurando, in modo generico, profili attinenti al trattamento sanzionatorio, su cui vi è motivazione implicita, ritraibile dagli indicatori di gravità rassegnati sul puto della ricostruzione dei fatti, senza dedurre quale elemento renderebbe la pena sproporzionata; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche - è, altresì, inammissibile in quanto costituito da deduzioni generiche, omettendo di indicare quali siano gli elementi, positivamente valutabili, che giustificherebbero l'invocata concessione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am