Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 12013/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22789-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 98, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 3070/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 18/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Giudice di Pace di Roma la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza del ritardato arrivo a destinazione di due voli, [OSCURATO:PERSONA] - Mykonos e Mykonos - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma rigettò la domanda ritenendo non provati gli asseriti danni supplementari, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, e, comunque, ritenendoli tali da non integrare i contenuti minimi della gravità e serietà.

2. [OSCURATO:PERSONA] propose appello reiterando la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché introducendo una nuova domanda di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.

Il Tribunale di Roma con sentenza del 18 febbraio 2021 confermando la sentenza del Giudice di Pace, ha ritenuto non provato il pagamento delle spese legali stragiudiziali sostenute dal Mancini; ha ritenuto che il ricorso ad un legale per la predisposizione della richiesta di rimborso era superflua non dovendosi risolvere problemi tecnici complessi e conseguentemente ha escluso la qualificabilità di tale spese come danno emergente; ha ritenuto non sussistente il lamentato danno non patrimoniale per il ritardato ritardo dei voli perché non provate; ha escluso la responsabilità della convenuta per lite temeraria alla luce della infondatezza delle domande attoree.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Considerato che:4.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto — art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. avendo il giudice d'appello disatteso il disposto dell'art. 163, comma 2, c.p.c. nella parte in cui prevede che la comparsa di costituzione e risposta dell'appellato debba essere depositata entro 20 giorni precedenti la prima udienza di comparizione.

Il motivo è infondato.

Quand'anche si volesse accedere alla tesi della carenza di jus postulandi dell'appellata, comunque, la nullità del procedimento e della sentenza presupporrebbe che la decisione fosse fondata su domande, eccezioni, allegazioni o prove, che quella parte ha introdotto nel processo e che il giudice non avrebbe potuto prendere in esame d'ufficio, dal momento che la nullità di un atto processuale si estende a quello successivo soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia dipendente ella quello viziato, nel senso che il primo atto sia non solo cronologicamente anteriore, ma anche indispensabile per la realizzazione di quello che segue (Cass., Sez.

VI, n. 1051 del 21 gennaio 2021).

Il Tribunale, invece, ha rigettato l'appello in relazione all'assenza di effettivi riscontri probatori forniti dall'attore- appellante a sostegno delle proprie domande, prescindendo dalle deduzioni ed allegazioni di controparte. 4.1 Con il secondo motivo il Mancini denuncia che il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscergli le spese legali sostenute pari a 400 euro pagate con assegno per mancanza di prova dell'incasso. 4.2 Con il terzo motivo censura la pronuncia impugnata per avere dichiarato superfluo l'intervento dell'avvocato per la predisposizione della richiesta di rimborso per le spese di viaggio non dovendosi risolvere problemi tecnici di particolare complessità.

Ma il giudice dell'appello non avrebbe considerato la difficoltà creata dalla Compagnia aerea per tentare di sottrarsi all'obbligo di rimborso dei biglietti a costringere il Mancini a far ricorso ad un avvocato. 4.3 Con il quarto motivo lamenta il ricorrente che il Tribunale avrebbe errato a non riconoscergli il danno non patrimoniale per il ritardo sia in fase di arrivo in Grecia che in fase di ritorno gtre che la resistenza della r-7 società al rimborso dei biglietti.

Il giudice non avrebbe considerato che ricorrente è stato costretto a rinunciare a visite guidate già acquistate nel pacchetto turistico perché è arrivato in ritardo a Mykonos.

Per quanto riguardo il ritardo cumulatosi nella fase di rientro in Italia non sarebbe stato considerato il disagio per aver dovuto pernottare a Fiumicino e raggiungere il proprio domicilio il giorno successivo/ altre la resistenza della compagnia aerea a non riscontrare la richiesta del rimborso del biglietto.

I motivi dal secondo al quarto possono essere esaminati congiuntamente e devono essere dichiarati inammissibili.

Parte ricorrente richiede, infatti, una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.

Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez.

I, 19/06/2019, n. 16497).4.4.

Il quinto motivo con cui il ricorrente insiste per la condanna della compagnia aerea per la lite temeraria con applicazione dell'art. 96 c.p.c. è assorbito dall'inammissibilità dei motivi precedenti.

5. L' indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

5.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

Ti. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte suprema di Cassazione in d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22789-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 98, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 3070/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 18/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Giudice di Pace di Roma la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza del ritardato arrivo a destinazione di due voli, [OSCURATO:PERSONA] - Mykonos e Mykonos - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma rigettò la domanda ritenendo non provati gli asseriti danni supplementari, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, e, comunque, ritenendoli tali da non integrare i contenuti minimi della gravità e serietà. 2. [OSCURATO:PERSONA] propose appello reiterando la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché introducendo una nuova domanda di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. Il Tribunale di Roma con sentenza del 18 febbraio 2021 confermando la sentenza del Giudice di Pace, ha ritenuto non provato il pagamento delle spese legali stragiudiziali sostenute dal Mancini; ha ritenuto che il ricorso ad un legale per la predisposizione della richiesta di rimborso era superflua non dovendosi risolvere problemi tecnici complessi e conseguentemente ha escluso la qualificabilità di tale spese come danno emergente; ha ritenuto non sussistente il lamentato danno non patrimoniale per il ritardato ritardo dei voli perché non provate; ha escluso la responsabilità della convenuta per lite temeraria alla luce della infondatezza delle domande attoree. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi. Gli intimati non hanno svolto difese. Considerato che:4. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto — art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. avendo il giudice d'appello disatteso il disposto dell'art. 163, comma 2, c.p.c. nella parte in cui prevede che la comparsa di costituzione e risposta dell'appellato debba essere depositata entro 20 giorni precedenti la prima udienza di comparizione. Il motivo è infondato. Quand'anche si volesse accedere alla tesi della carenza di jus postulandi dell'appellata, comunque, la nullità del procedimento e della sentenza presupporrebbe che la decisione fosse fondata su domande, eccezioni, allegazioni o prove, che quella parte ha introdotto nel processo e che il giudice non avrebbe potuto prendere in esame d'ufficio, dal momento che la nullità di un atto processuale si estende a quello successivo soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia dipendente ella quello viziato, nel senso che il primo atto sia non solo cronologicamente anteriore, ma anche indispensabile per la realizzazione di quello che segue (Cass., Sez. VI, n. 1051 del 21 gennaio 2021). Il Tribunale, invece, ha rigettato l'appello in relazione all'assenza di effettivi riscontri probatori forniti dall'attore- appellante a sostegno delle proprie domande, prescindendo dalle deduzioni ed allegazioni di controparte. 4.1 Con il secondo motivo il Mancini denuncia che il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscergli le spese legali sostenute pari a 400 euro pagate con assegno per mancanza di prova dell'incasso. 4.2 Con il terzo motivo censura la pronuncia impugnata per avere dichiarato superfluo l'intervento dell'avvocato per la predisposizione della richiesta di rimborso per le spese di viaggio non dovendosi risolvere problemi tecnici di particolare complessità. Ma il giudice dell'appello non avrebbe considerato la difficoltà creata dalla Compagnia aerea per tentare di sottrarsi all'obbligo di rimborso dei biglietti a costringere il Mancini a far ricorso ad un avvocato. 4.3 Con il quarto motivo lamenta il ricorrente che il Tribunale avrebbe errato a non riconoscergli il danno non patrimoniale per il ritardo sia in fase di arrivo in Grecia che in fase di ritorno gtre che la resistenza della r-7 società al rimborso dei biglietti. Il giudice non avrebbe considerato che ricorrente è stato costretto a rinunciare a visite guidate già acquistate nel pacchetto turistico perché è arrivato in ritardo a Mykonos. Per quanto riguardo il ritardo cumulatosi nella fase di rientro in Italia non sarebbe stato considerato il disagio per aver dovuto pernottare a Fiumicino e raggiungere il proprio domicilio il giorno successivo/ altre la resistenza della compagnia aerea a non riscontrare la richiesta del rimborso del biglietto. I motivi dal secondo al quarto possono essere esaminati congiuntamente e devono essere dichiarati inammissibili. Parte ricorrente richiede, infatti, una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n. 16497).4.4. Il quinto motivo con cui il ricorrente insiste per la condanna della compagnia aerea per la lite temeraria con applicazione dell'art. 96 c.p.c. è assorbito dall'inammissibilità dei motivi precedenti. 5. L' indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese. 5.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. Ti. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte suprema di Cassazione in d
Sentenza Cassazione n. 12013/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris