CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2021
Cassazione n. 37901/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bolzano, emessa in data 07/12/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Bolzano - qualificato il fatto di riciclaggio, ascritto all'indagata con imputazione provvisoria, in concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione e ritenuto il sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. - rigettava il riesame, presentato ex art. 322 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano aveva disposto il sequestro per equivalente della somma di euro 60.000,00 in riferimento al delitto di cui agli artt. 110, 648 bis cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. violazione di legge, in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo il Tribunale del Riesame, previa qualificazione della condotta, convertito il sequestro per equivalente in sequestro diretto, omettendo ogni motivazione circa il periculum in mora, come previsto dalla giurisprudenza di legittimità; 2.2. violazione di legge, in riferimento agli artt. 125 e 130 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla valutazione del fumus commissi delicti, essendo stata omessa ogni motivazione circa la consapevolezza, da parte della ricorrente, ritenuta concorrente extraneus nella bancarotta per distrazione, omettendo di considerare che la parcella pagata alla professionista non rientra tra le condotte distrattive ascritte al Perrotta e che le dichiarazioni accusatorie provengono non da un pubblico ufficiale, bensì da un funzionario di un istituto di credito che riferisce il colloquio intercorso con un cliente; inoltre, va considerato che la segnalazione di operazioni sospette non può essere assimilata ad una denuncia all'autorità giudiziaria, sicché l'utilizzabilità delle dichiarazioni del Perrotta avrebbe dovuto essere preceduta da un verbale reso innanzi ad un pubblico ufficiale; in ogni caso, emerge come fosse stato l'Avolio, titolare dello studio di commercialisti, e non la Caruso, a suggerire al Perrotta lo svolgimento delle operazioni incriminate, come ammesso dall'Avolio stesso e come risulta dalla stessa comunicazione di notizia di reato; la parcella, quindi, era dovuta alla Caruso per l'attività professionale espletata in relazione all'accertamento ispettivo, e l'affermazione della sproporzione della somma è frutto di mera congettura, a parte l'erronea indicazione dell'importo della parcella, pari ad euro 15.000,00 e non 60.000,00, non essendo stato neanche spiegato come la Caruso potesse sapere della segnalazione di operazioni sospette. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. L'ordinanza impugnata dà atto della vicenda processuale: la [OSCURATO:SOCIETA]. veniva dichiarata fallita il 18/12/2018 e gli accertamenti evidenziavano che nel 2016 erano stati disposti bonifici bancari in favore dell'amministratore p.t., [OSCURATO:PERSONA]; dal conto corrente personale del Perrotta, nel gennaio 2017, erano stati disposti due bonifici da 30.000,00 euro ciascuno in favore della Caruso, commercialista e consulente della società; la predetta, quindi, era stata indagata per concorso in riciclaggio e la somma di euro 60.000,00 era stata sottoposta a sequestro preventivo per equivalente. Il Tribunale del Riesame, condividendo le doglianze difensive - secondo cui il delitto di riciclaggio non era configurabile, atteso che il reato presupposto di bancarotta non era consumato all'epoca in cui la Caruso aveva ricevuto la somma, essendo intervenuta la dichiarazione di fallimento nel dicembre 2018 - ha qualificato la condotta della Caruso come concorso in bancarotta, alla luce delle dichiarazioni rese dal Perrotta, che aveva affermato di essere stato consigliato dalla sua commercialista, nei cui confronti aveva emesso delle fatture relative alla consulenza svolta a seguito dell'accertamento del Nucleo CC Ispettorato del Lavoro. Rispetto alla parcella, il Tribunale del Riesame ha affermato che la stessa era eccessivamente elevata rispetto alla contestazione contributiva, pari a 250.000,00 euro; che non era stata pagata dal conto corrente della società; che la Caruso non l'aveva riportata nella dichiarazione dei redditi; inoltre, ha considerato il contenuto della segnalazione di operazioni sospette - in cui il Perrotta aveva indicato di essere stato consigliato dalla commercialista - affermando l'utilizzabilità delle dichiarazioni, rese da un cliente alla propria banca in merito ad operazioni effettuate; in più, la nota di credito emessa dalla Caruso non dimostrava la restituzione delle somme alla società e la parcella emessa in data 13/04/2017, di soli 15.000,00 euro, è del tutto irrilevante in quanto successiva alla segnalazione per operazioni sospette. Quanto al sequestro, l'ordinanza, preso atto che non è possibile il sequestro preventivo per equivalente nel caso di bancarotta, non essendo prevista la confisca per equivalente, ha affermato che la somma di euro 60.000,00 costituisce profitto del reato di bancarotta e, pertanto, in tal senso ha qualificato il sequestro come diretto. Tanto premesso, occorre rilevare come le Sezioni Unite, in data 24/06/2021, hanno affermato che, in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., è sempre richiesta la motivazione circa la sussistenza del periculum in mora, salvo che il sequestro non sia disposto ai sensi dell'art. 240, comma secondo, cod. pen., ossia in caso di confisca obbligatoria. Benché non siano ancora note le motivazioni della predetta decisione del massimo consesso nomofilattico - in attesa della quale il ricorso era stato rinviato all'udienza odierna -, appare di tutta evidenza come sia stato ritenuto che, in sostanza, non sia necessaria la motivazione sul periculum in mora nel solo caso di sequestro funzionale alla confisca obbligatoria. Nel caso in esame, invece, in cui si vede in tema di confisca facoltativa ed il sequestro è stato disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., il primo motivo di ricorso risulta del tutto fondato alla luce della predetta sentenza, atteso che nessuna motivazione si rinviene, dal contesto argomentativo del provvedimento impugnato, sul requisito del periculum in mora. In tal senso, quindi, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bolzano, sezione riesame, restando assorbito il secondo motivo di ricorso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bolzano. C