CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25343/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28531-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] detto ROMANO, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e dife so unitamente all'avv . [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura a margine del ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via L. Caro 62, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al contro ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - nonchécontro Ric. 2017 n. 28531 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura allegata al controricorso; -controricorrenti - e contro PROCURATORE GENERALE presso la SUPREMA CORTE di CASSAZIONE-interventore necessario - avverso la sentenza n. 2195/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel settembre 2001 [OSCURATO:PERSONA] cioni convenne in giudizio , dinanzi al Tribunale di Rimini, i fratelli Cesare e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo loscioglimento della comunione ereditaria instauratasi per successione legittima dalla madre [OSCURATO:PERSONA], e la divisione in tre quote dei benirelitti che indicò in un fabbricato rurale e un terreno agricolo siti nel comune di [OSCURATO:PERSONA] provincia di Rimini, nei beni mobili presenti nel predetto fabbricatoe in liquidità accantonate su di un libretto di risparmio e d un conto corrente bancario; aggiunse che l'immobile e il terreno agricolo erano da tempo abitati dal fratello Cesare che ne aveva goduto ifrutti. [OSCURATO:PERSONA] eccepì preliminarmente il difetto di prova della qualità di erede dell’attore e dedusse che egli deteneva il terreno e l’abitazione per regolare contratto di affitto di fondo agricolo stipulato Ric. 2017 n. 28531 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 3 - con la madre; chiese fossero dedotte dalla quota pretesa dall’attore le somme spese per la cura e l'assistenza dell'anziana madre e per il suo funerale; chiese altresìla collazione delle somme elargite in vita, dalla madre,al fratello Bruno . [OSCURATO:PERSONA] , costituitasi soltanto alla prima udienza, aderì alla domanda. 1.1. Con le memorie ex art. 183 V comma cod. proc. civ. (così nella sentenza del Tribunale), B runo e [OSCURATO:PERSONA] , m odificando le proprie domande, chiesero dichiararsi la risoluzione del contratto di affitto relativo al terreno di [OSCURATO:PERSONA] per mancato adempimento della condizione appostavi e dichiararsi altresì che il fabbricato era detenuto dal fratelloCesare sine titulo , con conseguente conda nna di quest’ultimo a corrispondere la quota parte loro spettante dei canoni di affitto dovuti per il periodo 22 aprile 2001/22 aprile 2002 nonché i canoni futuri. Rigettate le prove orali richieste dalle parti, il Giudice dispose c.t.u. al fine di stimarel'asse ereditario e determinare le quote spettanti a ciascuna parte; successivamente, [OSCURATO:PERSONA] chiese la modifica dell'ordinanza istruttoria, rappresentando che la successione era stata devoluta per testamento da lui prodotto con le memorie ex art. 184 cod. proc. civ.e chiedendo che la divisione fosse operata tenendo conto di tale titolo. 2. Con una prima sentenza parziale n. 1357/2005, il Tribunale di Rimini dichiarò aperta la successione legittima, rigettand o l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di Bruno ed [OSCURATO:PERSONA] perché la domanda di divisone ereditaria corrispondeva ad accettazione tacita; qualificata quale eccezione la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di divisione secondo il testamento, ne dichiarò la tardività, per essere stato prodotto il titolo di delazione quando già si era «cristallizzato il thema decidendum» (così in sentenza) ; dichiarò quindi che terreno e fabbricato erano caduti in successione, disponendo c.t.u. di stima; Ric. 2017 n. 28531 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 4 - dichiarò inammissibile la domanda di rilascio del fabbricato perché tardivamente formulata soltanto nell’udienza di precisazione delle conclusioni e rigettò la domanda di risoluzione del contratto di affitto per difetto di prova dell’inadempimento; condannò [OSCURATO:PERSONA] oni a pagare a Bruno ed Adele 1/3 del canone dovuto alla madre, oltre interessi, a far tempo dalla morte di quest’ultima e fino al permanere della loro qualità di locatori; dichiarò l’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di rendere il conto dei frutti percepiti dal bene ereditario di cui aveva il godimento esclusivo, maturati dopo l’apertura della successione; dispose la prosecuzione del giudizio per l’istruttoria orale sulle spese sostenute da CesarePiccioni, i rispettivi rendimenti dei conti e la c.t.u. necessaria al calcolo delle quote. 3. Con successiva sentenza n. 213/2009, il Tribunale dichiarò quindi inammissibile per difetto di interesse la querela di falso - presentata nel prosieguo del giudizio di primo grado da [OSCURATO:PERSONA] -avverso la dichiarazione di intervenuta successione legittima fondata su una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui [OSCURATO:PERSONA], in data posteriorealla pubblicazione del testamento e alla sua notifica, aveva comunque dichiarato l’inesistenza di disposizioni testamentarie della madre. 4. Avverso le due sentenze parziali n. 1357/2005 e n. 213/2009 [OSCURATO:PERSONA] propose separati appelli, poi riuniti e rigettati dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza n.2195/2017 notificata in data 28/9/2017. La Corte d’Appello di Bologna escluse la violazione dell’art. 457 cod. civ. per aver e il Tribunale ritenuto la successione devoluta per legge e non per testamento, perché ne confermò la tardività dell’allegazione; sostenne che la qualità di erede conseguiva all’accettazione tacita manifestata con la proposizione della domanda di divisione; escluse la novità della domanda di pagamento del canone Ric. 2017 n. 28531 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 5 - da parte di Adele in quanto formulata ai sensi del V comma dell’art.183 cod. proc. civ. in risposta alle difese di Cesare; ribadì il difetto di interesse di Cesare alla proposizione della querela di falso perché avente ad oggetto la sola dichiarazione di successione. 5. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto r icorso per cassazione,affidandolo a sette motivi; [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con due distinti controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato, in riferimento al n. 3 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., l a falsa applicazionedegli artt. 713 e 2697 cod. civ. e 100 cod. proc. civ. per aver affermato la validità di una divisione ereditaria svolta in assenza della prova della esistenza di un valido titolo di comproprietà relativo ai beni oggetto della domanda e omettendo l’esame testamentoche la esclude: la Corte avrebbe erroneamente sostenuto, in contrasto con consolidati in materia, di non poter esaminare il testamento perché soltanto la proposizione, in riconvenzionale,di una domanda contraria avrebbe reso necessaria la verifica della sussistenza della legittimazione di Bruno e del diritto alla divisione ereditaria da lui azionato. 2. Con il secondo motivo, formulato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato la falsa applicazione degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ. nel testo ap plicabile ratione temporis e la viola zione de gli artt. 457 e 483 cod. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto che la delazione testamentaria potesse rilevare e prevalere su quella legittima soltanto se opposta nei termini delle eccezioni non rilevabili d’ufficio. 3. Con il terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 457 e 459 cod. civ. per avere Ric. 2017 n. 28531 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 6 - la Corte d’appello ritenuto che la qualifica di erede legittimo consegua alla proposizione della domanda di divisione, considerandola equivalente ad una petitio haereditatis, pur in presenza di vocazione testamentaria. 4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha sostenuto, in riferimento ai n. 3 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 734 e 713 cod. civ. per avere la Corte bolognese, a fronte della documentata institutio ex re certa, disposto la divisione dei beni senza riconoscere valore giuridico esecutivo all’atto pubblico del 10 settembre 2011 contenente la pubblicazione del testamento. 4.1. I primi quattro motivi – che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione –sono fondati. L’art. 457 cod. civ. prevede esplicitamente che l'eredità si devolva per legge o per testamento, ma n on si fa ccia luogo alla successione legittima se non quando manchi, in tutto o in parte, quella testamentaria. Questa Corte ha chiarito che una volta proposta la domanda di divisione dell'eredità basata sulla prospettazione di una successione legittima, non costituisce domanda nuova ed è, pertanto, ammissibile anche in appello, quella diretta a ottenere la divisione in forza di un testamento olografo successivamente pubblicato, atteso che il titolo regolatore della successione prevale sulla disciplina legale in materia e la sua deduzione non altera gli elementi essenziali del petitum, relativo ai beni ereditari da dividere, e della causa petendi , fondata sull'esistenza della comunione del diritto di proprietà in dipendenza della successione mortis causa: il diritto di proprietà è , infatti, diritto autodeterminato per cui il suo titolo d'acquisto non incide sulla domanda avanzata in forza del diritto acquistato (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 24184 del 27/09/2019). Ric. 2017 n. 28531 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 7 - Conseguentemente, è possibile la modifica della domanda di divisionenel corso del giudizio, poiché le diverse modalità di delazione dell'eredità configurano, comunque, un unico istituto e nel procedimento di scioglimento della comunione ereditaria esse non individuano singole domande , cosicché la parte può sempre adattar e la domanda di divisionealle evenienze e alle sopravvenienze di causa. Erroneamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto tardiva l’allegazione del testamentoe non ha provveduto al suo esame. L’esame e l’interpretazione del testamentoè rimessa al giudice di rinvio: per principio consolidato, infatti, n el giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura (ove riproposte o comunque rilevabil i d’ufficio) , in esito alla cassazione della questione assorbente, deve essererimesso al giudice di rinvio ( salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate) (Cass. Sez. 1, n. 19442 del 16/06/2022; Sez. 5, n. 23558 del 05/11/2014; Sez. 3, n. 4804 del 01/03/2007). 5. Con il quinto motivo, è stata denunciata,in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione degli art. 167 e 171 cod. proc. civ.nel testo applicabile ratione temporis, per avere la Corte d’appello affermato che anche la sorella Adele, tardivamente costituita in giudizio, seppure decaduta dalla possibilità di presentare Ric. 2017 n. 28531 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 8 - domanda riconvenzionale, potesse proporre domande nuove in corso del giudizio. 5.1. Il motivo è fondato. Secondo l’ art. 167 cod. proc. civ. nella formulazione risultante dalla modifica apportata dall'art. 3 del d.l . n. 238 del 1995, conv. in l. n. 534 del 1995,applicabile ratione temporis in riferimento al tempo di introduzione del giudizio (1991), la convenuta era decaduta dal potere di proporre riconvenzionali e, in conseguenza, non poteva utilizzare il V comma dell’art. 183 cod. proc. civ. che, nel testo applicabile, consentiva soltanto la precisazione e la modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte, ma non la proposizione di ulteriori e diverse eccezioni e domande.(Cass. Sez. 2, n. 17121 del 13/08/2020; Sez. 1, n. 3806 del 26/02/2016). 6. Con il sesto motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato, in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 e dell’art. 115 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale omesso l’esame del sesto motivo di appello: egli aveva censurato la sentenza di primo grado per aver ritenuto la comproprietà del bene oggetto del contratto di affitto e la qualità di locatori dei fratelli Bruno e Adele prima di avere accertato, con la disposta c.t.u., che quel bene fosse effettivamente caduto in successione legittima. Il motivo è logicamente assorbito in conseguenza dell’accoglimento dei primi quattro motivi. 7. Con l’ultimo motivo, il ricorrente ha infine lamentato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., laviolazione degli artt. 100, 112 e 226 cod. proc.civ. e dell’art. 483 cod. pen. per avere la Corte d’appello negato il suo interesseall’accertamento della falsità della dichiarazione di successionepresentata dal fratello Bruno, dopo la notifica della citazione, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con cui egli aveva attestato falsamente che la madre non aveva lasciato alcun testamento, pur avendone avuto Ric. 2017 n. 28531 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 9 - notizia; la Corte territoriale non avrebbe considerato che,con questa falsa dichiarazione, il fratello Bruno «ha ottenuto la volturazione a suo favore degli immobili oggetto del giudizio di divisione e che la disposta annotazione della sentenza di rigetto e di condanna alla pena pecuniaria presupponeva un accertamento di infondatezza e non la mera valutazione di mancanza di interesse» (così in ricorso). 7.1. il motivo è infondato. La querela di falso può esser proposta da chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa fondata sul titolo oggetto di contestazione (cfr. Cass. Sez. 2, n. 8575 del 2019; Sez. 1, n. 3305 del 17/04/1997). Per principio consolidato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui è stata resa la dichiarazione di successione, esaurisce i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi,ma certamente non ha alcuna fidefacienza rispetto al titolo regolatore della successione perché è la legge a disciplinare la prevalenza della delazione testamentaria su quella legittima; conseguentemente, il preteso erede testamentario non ha interesse all’accertamento, in questo giudizio, della falsità della dichiarazione resa dal coerede sull’assenza di testamento. 8. Il ricorso è perciò accolto limitatamente al primo, secondo, terzo, quartoe quinto motivo, con assorbimento del sesto motivo; il settimomotivo è rigettato; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo, assorbe il sesto motivo, rigetta il settimo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte Ric. 201