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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 37618/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, il quale riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. ... r [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo, in data 10 dicembre 2019, ha confermato la condanna del medesimo alla pena di giustizia, emessa dal Tribunale di Palermo il 16 maggio 2017, in ordine al reato di furto tentato aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione del bene alla pubblica fede (artt. 56, 624, 625 nn. 2 e 7, cod.pen.: furto di alcuni articoli dagli scaffali di un esercizio commerciale, commesso in Palermo il 29 aprile 2017.

2. Il ricorrente articola, contestualmente, due motivi di lagnanza, entrambi volti a censurare il riconoscimento dell'aggravante dell'esposizione della refurtiva alla pubblica fede.

2.1. Con il primo motivo( il ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata laddove la Corte di merito si limita a richiamare una massima della Corte di legittimità nella quale si afferma la sussistenza dell'aggravante della pubblica fede pur a fronte del monitoraggio da parte della proprietà in occasione dell'azione furtiva: il verbale di arresto in atti fa fede, del resto, della costante sorveglianza del personale addetto alla vigilanza durante l'azione dell'imputato; da ciò si ricava che detta sorveglianza non era saltuaria ma era continuativa, con conseguente travisamento di un dato probatorio e illogicità e contraddittorietà della motivazione da parte della Corte di merito.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, ancora in riferimento all'aggravante de qua, atteso che la merce era oggetto di diretta ed effettiva custodia, di carattere permanente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é inammissibile, perché basato su motivi manifestamente infondati, che possono essere congiuntamente trattati in quanto sostanzialmente sovrapponibili.

Ed invero, é pacifico l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale la diretta vigilanza e custodia del proprietario o di altra persona addetta vale a escludere l'aggravante della pubblica fede a condizione che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel controllo della res e vi sia, altrettanto costantemente, l'immediata possibilità di intervento da parte del titolare o del personale preposto alla sorveglianza in caso di azioni furtive.

Tant'é che si é ripetutamente affermato che l'esposizione alla pubblica fede sussiste anche nel caso di presenza di un sistema di videosorveglianza nel luogo ove viene commesso il reato, atteso che tale condizione non é assimilabile, appunto, alla presenza di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta alla vigilanza (cfr. Sez. 5, n. 45172 del 15/05/2015, Cacopardo e altri, Rv. 265681).

Perciò é privo di pregio l'assunto, sostenuto dal ricorrente, secondo il quale la Corte di merito si sarebbe contraddetta affermando, da un lato, che la merce era soggetta a vigilanza e che, dall'altro, era configurabile l'anzidetta aggravante: é di tutta evidenza che tale assunto non si confronta con il fatto che la vigilanza pure attiva nel negozio non era tale da assicurare una custodia diretta e continua dei beni esposti da parte della proprietà ed un pronto ed immediato intervento, atteso che - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza impugnata e qui condivisa - la vigilanza praticata dagli addetti é priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez. 5, Sentenza n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663; in termini conformi, recentemente, Sez. 4, Sentenza n. 26131 del 26/02/2020, Timoniere, Rv. 280387).

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 30 settembre 2021.

Il Consigliere e ens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, il quale riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. ... r [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo, in data 10 dicembre 2019, ha confermato la condanna del medesimo alla pena di giustizia, emessa dal Tribunale di Palermo il 16 maggio 2017, in ordine al reato di furto tentato aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione del bene alla pubblica fede (artt. 56, 624, 625 nn. 2 e 7, cod.pen.: furto di alcuni articoli dagli scaffali di un esercizio commerciale, commesso in Palermo il 29 aprile 2017. 2. Il ricorrente articola, contestualmente, due motivi di lagnanza, entrambi volti a censurare il riconoscimento dell'aggravante dell'esposizione della refurtiva alla pubblica fede. 2.1. Con il primo motivo( il ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata laddove la Corte di merito si limita a richiamare una massima della Corte di legittimità nella quale si afferma la sussistenza dell'aggravante della pubblica fede pur a fronte del monitoraggio da parte della proprietà in occasione dell'azione furtiva: il verbale di arresto in atti fa fede, del resto, della costante sorveglianza del personale addetto alla vigilanza durante l'azione dell'imputato; da ciò si ricava che detta sorveglianza non era saltuaria ma era continuativa, con conseguente travisamento di un dato probatorio e illogicità e contraddittorietà della motivazione da parte della Corte di merito. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, ancora in riferimento all'aggravante de qua, atteso che la merce era oggetto di diretta ed effettiva custodia, di carattere permanente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile, perché basato su motivi manifestamente infondati, che possono essere congiuntamente trattati in quanto sostanzialmente sovrapponibili. Ed invero, é pacifico l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale la diretta vigilanza e custodia del proprietario o di altra persona addetta vale a escludere l'aggravante della pubblica fede a condizione che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel controllo della res e vi sia, altrettanto costantemente, l'immediata possibilità di intervento da parte del titolare o del personale preposto alla sorveglianza in caso di azioni furtive. Tant'é che si é ripetutamente affermato che l'esposizione alla pubblica fede sussiste anche nel caso di presenza di un sistema di videosorveglianza nel luogo ove viene commesso il reato, atteso che tale condizione non é assimilabile, appunto, alla presenza di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta alla vigilanza (cfr. Sez. 5, n. 45172 del 15/05/2015, Cacopardo e altri, Rv. 265681). Perciò é privo di pregio l'assunto, sostenuto dal ricorrente, secondo il quale la Corte di merito si sarebbe contraddetta affermando, da un lato, che la merce era soggetta a vigilanza e che, dall'altro, era configurabile l'anzidetta aggravante: é di tutta evidenza che tale assunto non si confronta con il fatto che la vigilanza pure attiva nel negozio non era tale da assicurare una custodia diretta e continua dei beni esposti da parte della proprietà ed un pronto ed immediato intervento, atteso che - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza impugnata e qui condivisa - la vigilanza praticata dagli addetti é priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez. 5, Sentenza n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663; in termini conformi, recentemente, Sez. 4, Sentenza n. 26131 del 26/02/2020, Timoniere, Rv. 280387). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2021. Il Consigliere e ens
Sentenza Cassazione n. 37618/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris